Cassazione Penale, Sentenza n. 25865/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per due motivi principali: (1) violazione dell'art. 546 c.p.p. per mancata motivazione sulla responsabilità (assenza di riferimento al capo 1), violazione dell'art. 192 c.p.p., mancata indicazione del giorno certo dei fatti, mancato sequestro e assenza di accertamenti tecnici sulla sostanza stupefacente; i testi avrebbero riferito che la sostanza era priva di efficacia stupefacente; (2) vizio di motivazione in ordine al ruolo dell'imputato, che sarebbe stato meramente passivo/non partecipativo, contestazione dell'aggravante applicata e richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche per comportamento processuale e verso le forze dell'ordine.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello, unitamente a quella del tribunale, fosse puntuale, articolata e coerente, offrendo una sufficiente illustrazione delle fonti di prova e confutando le censure del ricorrente. Le doglianze costituivano una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità e le contestazioni sulle attenuanti e sul trattamento sanzionatorio sono state ritenute generiche e non adeguatamente motivate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73 comma 4 del DPR 309/90
La norma è stata richiamata quale fattispecie penale contestata all'imputato (traffico/possessione di sostanze stupefacenti); la Corte ha ritenuto provata la responsabilità sulla base delle fonti di prova esaminate.
art. 80 comma 1 lett. a del DPR 309/90
La circostanza aggravante prevista dall'art. 80 è stata ritenuta applicabile dai giudici di merito; la Cassazione ha respinto le censure sulla mancata prova dell'aggravante poiché le critiche erano generiche e non hanno confutato la motivazione dei giudici.
Invocato dal ricorrente per lamentare carenza di motivazione sulla responsabilità; la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse però sufficientemente articolata, con esplicita indicazione delle fonti di prova, e quindi non violata.
Richiamato in relazione alla presunta insufficiente individuazione del giorno certo dei fatti e alle modalità di acquisizione della prova; la Corte ha ritenuto che la critica costituisse una rivalutazione del merito non ammissibile in questa sede.
Applicato per l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha anche disposto, in via equitativa e richiamando la giurisprudenza costituzionale, il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata come criterio per valutare l'eventuale responsabilità colposa nella presentazione del ricorso e per la determinazione dell'eventuale somma da versare alla Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto che non sussistesse colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, pur imponendo il versamento equitativo.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa la mera rivalutazione del merito: le censure devono evidenziare vizi di diritto o doglianze ben circostanziate sulla motivazione, non semplici contrasti valutativi.
- La mancanza apparente di singoli accertamenti (es. analisi chimiche) deve essere collegata a un vizio giuridico concreto nella valutazione probatoria; se la motivazione di merito ha comunque illustrato fonti di prova sufficienti, la censura sarà inammissibile.
- Per contestare la motivazione è necessario indicare in modo puntuale dove sia il difetto logico-giuridico: affermazioni generiche sulla insufficienza probatoria o sull'assenza di partecipazione dell'imputato sono spesso respinte.
- Le doglianze sulla quantificazione della pena richiedono una critica motivata del ragionamento dei giudici di merito (es. errori di diritto o valutazioni contraddittorie); la semplice richiesta di attenuanti generiche senza confutare le ragioni del diniego è insufficiente.
- Chi propone ricorso in cassazione rischia sanzioni: in caso di inammissibilità è possibile la condanna alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il versamento di somme alla Cassa delle Ammende, salvo che non emerga colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Per aumentare la probabilità di ammissione è utile allegare e citare integralmente le dichiarazioni chiave dei testi, specificare i punti della motivazione che si ritengono viziati e proporre questioni di diritto chiare e circoscritte.
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