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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25867/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano (3/5/2023) che aveva riformato parzialmente la sentenza di primo grado condannando Wang per il reato previsto dall'art. 2 del D.lgs. 74/2000. Venivano dedotti due motivi: 1) violazione di legge per errata distribuzione dell'onere della prova e insufficienza degli elementi probatori a sostegno della falsità delle fatture (si contestava che le dichiarazioni del titolare formale delle fatture fossero dichiarazioni interessate e non suffragate da riscontri esterni; si contestava l'uso di verifiche basate su studi di settore per valutare le consistenze produttive e la rilevanza delle verifiche finanziarie svolte sugli anni 2014-2015 anziché sul 2013, anno di emissione delle fatture; si sosteneva inoltre che le lavorazioni fossero effettivamente svolte dal ricorrente anche in assenza di dipendenti). 2) vizio di mancanza e illogicità della motivazione circa la ricostruzione degli indizi e la loro valutazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito coerente e razionale nella valutazione dei plurimi dati convergenti verso la falsità delle fatture: il disconoscimento delle fatture da parte dell'apparente autore e gli elementi a riscontro di tale disconoscimento; l'incompatibilità tra dimensioni dell'impresa emittente e quantitativi indicati; la mancanza di documentazione contabile sui trasporti e sui pagamenti e la mancata produzione, su richiesta, di attestazioni comprovanti i rapporti commerciali; nonché le dichiarazioni del rappresentante della ditta committente che attestavano la presenza di macchinari e lavoratori presso la sede del ricorrente e episodi compatibili con l'esecuzione diretta delle lavorazioni da parte di Wang. La Corte ha inoltre ritenuto che, di fronte a un quadro indiziario consolidato, l'onere probatorio si sposti in parte sulla difesa, la quale non ha fornito gli elementi richiesti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare, in via equitativa, 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.lgs. 74/2000, art. 2

    Norma penale di riferimento per il reato fiscale contestato; la sentenza conferma che la ricostruzione del fatto e la valutazione della falsità documentale sono elementi rilevanti ai fini della responsabilità ai sensi di questa disposizione

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che dispone l'onere delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente al pagamento delle spese

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in tema di valutazione dell'eventuale dolo o colpa nella presentazione di ricorsi infondati; la Corte di Cassazione ha ritenuto che non fosse ravvisabile colpa nella determinazione dell'inammissibilità ma ha comunque disposto il pagamento equitativo alla Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • La presenza di molteplici elementi indiziari convergenti (disconoscimento delle fatture da parte dell'apparente autore, riscontri oggettivi, incompatibilità tra capacità produttiva e quantitativi fatturati, mancanza di documentazione sui trasporti e pagamenti) può costituire una base logica e sufficiente per la condanna anche in assenza di prova diretta, purché la motivazione sia coerente e collegata ai fatti.
  • Una volta formato un quadro indiziario solido, l'onere probatorio si sposta in misura rilevante sulla difesa che deve fornire elementi concreti (documenti, ricevute, prove di pagamento, attestazioni) per confutare l'ipotesi accusatoria; l'omessa produzione di documentazione richiesta indebolisce la posizione dell'imputato.
  • Le critiche processuali che consistono in una mera riconsiderazione dei fatti o in una diversa lettura degli stessi, senza apportare nuove e concrete prove o allegazioni specifiche, sono spesso inammissibili in sede di legittimità: la Cassazione non è sede di riesame del merito probatorio ma verifica la correttezza della motivazione e l'osservanza di legge.
  • Contestare il periodo delle verifiche finanziarie richiede di indicare chiaramente come e quali pagamenti o documenti relativi all'anno contestato possano mutare la valutazione: mere osservazioni di incongruenza temporale, senza allegazioni probatorie, risultano insufficienti.
  • Le dichiarazioni di parti potenzialmente interessate non sono automaticamente inutilizzabili: vanno valutate nel contesto complessivo e confrontate con ulteriori riscontri oggettivi; la loro contestazione efficiente deve avvenire con deduzioni e prove specifiche.

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