Cassazione Penale, Sentenza n. 25862/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la decisione della Corte di appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile, proposta per la prima volta in udienza di gravame (8 giugno 2023), la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva (semilibertà o detenzione domiciliare). La difesa sosteneva che, per effetto delle disposizioni transitorie del d.lgs. n.150/2022 (entrato in vigore il 30/12/2022), le nuove, più favorevoli, pene sostitutive potevano essere richieste in appello anche se non formulate precedentemente in primo grado, purché il giudizio fosse pendente alla data di entrata in vigore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'interpretazione della Corte di appello di Roma: le disposizioni transitorie del d.lgs. n.150/2022 si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore, ma, se il processo era pendente in primo grado a tale data, l'onere dell'imputato era di formulare in primo grado la richiesta di sanzione sostitutiva. In assenza di tale istanza in primo grado, la stessa non poteva essere proposta ex novo in appello a meno che l'appello fosse già pendente alla data del 30/12/2022 o che la decisione di primo grado avesse respinto una richiesta tempestivamente formulata e l'impugnazione la censurasse. Pertanto la richiesta formulata per la prima volta in appello è stata correttamente dichiarata inammissibile e il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 95 (disposizioni transitorie)
Le nuove disposizioni sulle sanzioni sostitutive, se più favorevoli, si applicano ai procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore (30/12/2022). Tuttavia l'applicabilità pratica richiede che la relativa richiesta sia stata proposta nel grado processuale già pendente a quella data: se il procedimento era pendente in primo grado, l'imputato doveva chiedere lì l'applicazione; la richiesta non può essere introdotta ex novo in appello se l'appello non era già pendente alla data di entrata in vigore o se non è dedotto come motivo di impugnazione il rigetto già avvenuto in primo grado.
Capo III (disciplinato e modificato dal d.lgs. n.150/2022)
Il Capo III contiene le regole sulle sanzioni sostitutive la cui disciplina è stata resa più favorevole dal d.lgs. n.150/2022; la Corte ha richiamato l'applicazione delle norme modificate solo nei termini previsti dalla disciplina transitoria.
L'art. 616 c.p.p. è stato richiamato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La nuova disciplina sostanziale o processuale più favorevole si applica ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore, ma l'effetto pratico dipende dalla fase in cui il procedimento era pendente: se era pendente in primo grado, la relativa istanza va proposta in primo grado; non è possibile proporla per la prima volta in appello quando il processo non era ancora in appello alla data di entrata in vigore.
- Se il giudizio era già pendente in appello alla data di entrata in vigore della norma favorevole, la richiesta può essere formulata in appello; se il procedimento era invece pendente in primo grado, l'omessa richiesta in primo grado non può essere "recuperata" in appello salvo che l'appello contenga un motivo che censuri il rigetto già intervenuto in primo grado.
- La disciplina transitoria va letta e applicata rigorosamente: l'agevolazione non è automatica né consente di superare i requisiti procedurali ordinari (termine e grado in cui proporre la domanda).
- Quando si prospetta l'applicazione di una norma sopravvenuta più favorevole, è consigliabile formulare tempestivamente la richiesta nel grado in cui il procedimento è pendente alla data di entrata in vigore per evitare problemi di ammissibilità successiva.
- Le conseguenze pratiche di una rideterminazione della pena in sede di gravame non mutano l'obbligo procedurale: l'eventuale possibilità di accedere a sanzioni sostitutive dipende dalla tempestiva proposizione dell'istanza nel grado corretto o dalla circostanza che l'appello fosse già pendente alla data di entrata in vigore.
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