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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25868/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Amendola ha impugnato la sentenza di appello contestando la valutazione delle intercettazioni e la carenza di prova circa la consapevolezza di aver noleggiato l'auto per trasporto di stupefacenti e la ricezione di 1,5 kg di marijuana; ha altresì lamentato l'omessa valutazione della memoria difensiva che chiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.). Di Maio ha contestato la qualificazione giuridica dei fatti rilevando che la condotta era assimilabile ad uso personale (art. 75 d.P.R. 309/1990) e non ad attività di spaccio (art. 73), nonché la mancata valutazione della lieve entità e la necessità di riqualificazione secondo il comma 5 dell'art. 73.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi fossero, in gran parte, rielaborazioni di valutazioni di merito già compiute dai giudici di appello e quindi non sindacabili in sede di legittimità se non per manifesta illogicità o travisamento della prova. Quanto alle intercettazioni, la Suprema Corte ha confermato che la loro interpretazione è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e non è sufficiente una diversa lettura indiziaria generica; sull'omessa menzione della memoria difensiva, ha precisato che tale omissione non comporta automaticamente nullità se la memoria introduce temi nuovi non collegati ai motivi originari d'appello e che, nel caso concreto, la richiesta di attenuanti costituiva nuovo punto non devoluto con il gravame. Per Di Maio la Corte ha confermato la correttezza della qualificazione ai sensi dell'art. 73, ritenendo provato il suo ruolo stabile nella gestione della piazza di spaccio.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Regola la valutazione delle intercettazioni: la loro interpretazione è questione di fatto rimessa al giudice del merito, sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o travisamento.

  • art. 62-bis, cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la richiesta di riconoscimento deve essere adeguatamente devoluta in sede di impugnazione per poter essere valutata in appello e censurata in Cassazione.

  • art. 73, d.P.R. n. 309/1990

    Disciplina la detenzione e cessione di stupefacenti e la relativa qualificazione giuridica; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione ai fatti di gestione di piazza di spaccio.

  • art. 75, d.P.R. n. 309/1990

    Regola le violazioni amministrative per uso personale di stupefacenti; la sua invocazione richiede valutazione probatoria specifica che nel caso è risultata superata dalle risultanze sulle intercettazioni.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione; la censura deve essere desumibile dal provvedimento impugnato e non consente una revisione del merito valutativo.

  • art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Imposta l'onere di specificità nell'indicare i vizi di motivazione, pena l'inammissibilità.

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Disciplina le nullità: l'omessa valutazione di una memoria difensiva, secondo l'orientamento citato, non determina automaticamente la nullità se la memoria introduce questioni nuove non devolute.

  • art. 585, commi 1,4,5, cod. proc. pen.

    Regole sulle preclusioni in appello e sui motivi nuovi: la memoria non può introdurre doglianze nuove rispetto al gravame originario.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese e il versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha imposto somme a carico dei ricorrenti.

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammessa una semplice rivalutazione del materiale probatorio: i motivi devono evidenziare vizi specifici, essenziali e desumibili direttamente dalla sentenza impugnata.
  • L'interpretazione delle intercettazioni è valutazione di fatto del giudice di merito e può essere sindacata in sede di legittimità solo in presenza di manifesta illogicità, travisamento della prova o difetto motivazionale interno all'atto impugnato.
  • L'omessa considerazione di una memoria difensiva non comporta automaticamente nullità: è rilevante solo se la mancata valutazione ha inciso sulla motivazione su punti già devoluti con l'impugnazione; memorie che introducono nuovi punti non devoluti sono inidonee a fondare la nullità.
  • Le questioni di qualificazione giuridica (es. art. 73 vs art. 75 d.P.R. 309/90) richiedono una valutazione complessiva del contesto probatorio e del ruolo concreto dell'imputato; è possibile attribuire differenti qualificazioni ai concorrenti in base ai ruoli e all'assetto fattuale.
  • Per ottenere accoglimento di censure sulla lieve entità o sulle circostanze attenuanti è necessario sollevare tali punti tempestivamente e con chiara corrispondenza ai motivi di gravame; non è ammissibile trasformare in appello elementi nuovi non predisposti nel gravame originario.

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