Cassazione Civile, Ordinanza n. 31252/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di cessione di una postazione radiofonica con impianto radiotrasmittente e traliccio porta-antenne stipulato nel 2001. La società acquirente originaria ha agito sostenendo che la controparte, dopo la cessione, avrebbe violato gli obblighi contrattuali, in particolare il divieto di ospitare o cedere la postazione a terzi, chiedendo la risoluzione per inadempimento, il rilascio della postazione con rimozione dei materiali infissi e il risarcimento dei danni, esteso anche a una terza società che avrebbe sfruttato l’impianto. Il Tribunale aveva respinto le domande, ma la Corte d’appello ha riformato la decisione ritenendo che la nuova postazione realizzata dalla cessionaria fosse, in sostanza, il trasferimento della precedente postazione, nello stesso luogo e sulla base del medesimo titolo abilitativo, con conseguente grave inadempimento. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi, deducendo principalmente: travisamento della prova e erronea lettura della CTU; omesso esame di fatti decisivi; violazione della disciplina sui titoli abilitativi per impianti radiofonici; novità di alcune questioni; errata valorizzazione di asserite ammissioni difensive; violazione dell’art. 2697 c.c. per mancata prova del danno. Ha anche sostenuto che il nuovo traliccio fosse stato edificato ex novo con permesso di costruire e altri titoli autorizzativi, distinto dalla vecchia postazione oggetto di cessione, e che la controparte originaria non avesse i requisiti per esercitare l’impianto dopo la risoluzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi con cui veniva dedotto il travisamento della prova in realtà mirassero a contestare la valutazione del materiale istruttorio e la motivazione, profili non sindacabili nei termini prospettati dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. e comunque non autosufficientemente dedotti. Ha poi ritenuto inammissibili per novità le censure sulla distinzione tra titoli edilizi e titoli per il trasferimento dell’impianto, perché introdotte senza dimostrare di essere già state devolute al giudice d’appello. Ha escluso l’omesso esame di fatti decisivi, osservando che la sentenza impugnata aveva comunque considerato la CTU e gli atti autorizzativi richiamati. Ha infine giudicato inammissibile la doglianza sull’art. 2697 c.c., perché in realtà diretta a contestare l’apprezzamento delle prove e non l’erronea ripartizione dell’onere probatorio. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore statuizione sul doppio contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio di insufficienza o contraddittorietà della motivazione non è più deducibile; l'omesso esame è rilevabile solo nei limiti propri del nuovo testo normativo
evocato con riferimento all'errore di percezione della prova, ma la censura è stata ricondotta a una contestazione valutativa non ammissibile
il ricorso deve indicare in modo specifico gli atti e i documenti su cui si fonda, non essendo sufficiente un generico rinvio documentale
richiamato come parametro dell'errore di fatto percettivo, distinto dal travisamento della prova dedotto in cassazione
richiamato nel motivo di ricorso sulla disciplina dei titoli autorizzativi per gli impianti radiofonici
richiamato nel motivo di ricorso sulla disciplina dei titoli autorizzativi per gli impianti radiofonici
richiamato per i diversi vizi denunciati, in particolare omesso esame e violazione di legge
la violazione può configurarsi solo se il giudice ha ripartito erroneamente l'onere della prova; non quando si contesti soltanto la valutazione delle prove
richiamato indirettamente nel riferimento alla giurisprudenza sull'ammissibilità dei motivi in materia di prova; non è però oggetto centrale della decisione
art. 54 D.L. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/2012
ha modificato l'art. 360, n. 5 c.p.c., restringendo il controllo sulla motivazione
Massime di principio
- Il travisamento della prova non può essere usato per riproporre in cassazione un sindacato sulla sufficienza o sulla congruità della motivazione, oggi precluso dall'art. 360, n. 5, c.p.c. nel testo vigente.
- La censura di travisamento è ammissibile solo se si denuncia un errore percettivo immediatamente verificabile ex actis; se la doglianza investe la lettura o la valutazione del materiale probatorio, essa è inammissibile in sede di legittimità.
- L'omesso esame di un fatto decisivo è escluso quando il fatto storico risulti comunque considerato dal giudice di merito, anche se non siano state esaminate analiticamente tutte le risultanze probatorie.
- In cassazione non possono proporsi questioni nuove o temi di contestazione non trattati nei gradi di merito, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio; chi le deduce deve anche indicare specificamente dove le abbia già prospettate.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando sia denunciato un errore nella ripartizione dell'onere della prova; se si contesta soltanto l'esito della valutazione istruttoria, il motivo è inammissibile.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si fonda su documenti o atti, deve indicarli puntualmente e consentire alla Corte il controllo diretto del loro contenuto.
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