Cassazione Civile, Ordinanza n. 20525/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un licenziamento disciplinare intimato a un addetto al magazzino, accusato di aver prelevato senza autorizzazione, insieme ad altri e con la complicità di un vettore, prodotti farmaceutici non commissionati da clienti per utilità personale. In appello, nel procedimento ex L. n. 92 del 2012, la Corte territoriale aveva riformato il primo grado e respinto l'impugnativa ritenendo sufficientemente specifica la contestazione disciplinare, pur priva di precisi riferimenti contabili e temporali, e ritenendo provati gli addebiti sulla base di testimonianze, di circostanze non contestate o ammesse dal lavoratore e di un verbale di conciliazione intervenuto con altro dipendente. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo la mancata spiegazione della specificità della contestazione e l'omessa considerazione dell'assenza di indicazioni di tempo, luogo e soggetti; 2) violazione dell'art. 7 L. 300/1970, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizi motivazionali, per genericità della contestazione e per l'asserito cattivo uso delle prove testimoniali; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre a omesso esame delle difese del lavoratore; 4) violazione degli artt. 1372, 2700, 2909 e 2119 c.c. e degli artt. 101 c.p.c. e 24 Cost., per l'uso probatorio di un verbale di conciliazione intercorso solo tra datore di lavoro e altro dipendente; 5) violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 7 Statuto dei lavoratori, per avere la Corte introdotto un dubbio sulla mancata consegna del denaro quale prezzo dei prodotti prelevati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata superava il minimo costituzionale di motivazione ed era chiaramente percepibile il percorso logico seguito dalla Corte d'appello sulla specificità della contestazione e sul diritto di difesa. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché formulati in modo promiscuo, perché miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, e perché non denunciavano correttamente né una violazione dell'art. 115 o 116 c.p.c. né un omesso esame di un fatto storico decisivo. Ha respinto il quarto motivo rilevando che il verbale di conciliazione, pur proveniente da terzi, poteva essere considerato come prova atipica liberamente valutabile dal giudice di merito, unitamente ad altri elementi, senza violazione del contraddittorio. Ha dichiarato inammissibile anche l'ultimo motivo, osservando che la violazione dell'art. 112 c.p.c. riguarda domande ed eccezioni, non mere argomentazioni della decisione. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo quando manca del tutto o è meramente apparente; nella specie la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente e intelligibile.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
I vizi devono essere correttamente specificati e ricondotti alla loro effettiva categoria; non è ammissibile una censura promiscua e generica.
La contestazione disciplinare deve essere sufficientemente specifica da consentire al lavoratore un'adeguata difesa; nel caso concreto tale specificità è stata ritenuta sussistente.
La violazione sussiste solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei casi consentiti, non quando attribuisce maggiore forza di convincimento ad alcune prove.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o nega il prudente apprezzamento; non basta contestare la mera valutazione delle prove.
La norma è violata solo se l'onere probatorio viene ripartito erroneamente tra le parti; non quando si contesta l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
Richiamato nel motivo, ma non decisivo nella ratio della decisione.
Richiamato nel motivo, ma non decisivo nella ratio della decisione.
Richiamato nel motivo, ma non decisivo nella ratio della decisione.
Richiamato nel motivo, ma non decisivo nella ratio della decisione.
Il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio degli scritti provenienti da terzi e la loro valutazione come prova atipica non viola di per sé il principio del contraddittorio.
art. 24 Cost.
Richiamato nel motivo, ma non decisivo nella ratio della decisione.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda domande ed eccezioni, non mere argomentazioni poste a sostegno della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La contestazione disciplinare è valida quando, pur non contenendo una descrizione minuziosa di ogni dato temporale o contabile, individua in modo sufficientemente chiaro il comportamento addebitato e consente al lavoratore di approntare una difesa effettiva.
- La motivazione è apparente solo se non rende percepibile l'iter logico della decisione; non basta che sia sintetica o non condivisibile dalla parte soccombente.
- In cassazione non è consentito trasformare una critica alla valutazione delle prove in una censura di violazione di legge: la valutazione del materiale probatorio resta riservata al giudice di merito, salvo errori tipici e specificamente dedotti.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non si configura per il solo fatto che il giudice attribuisca prevalenza ad alcune prove rispetto ad altre; occorre allegare l'uso di prove non introdotte dalle parti o la negazione delle regole legali di valutazione della prova.
- L'art. 2697 c.c. è violato solo quando l'onere della prova viene addossato alla parte sbagliata, non quando si contesta il modo in cui il giudice ha apprezzato le prove offerte.
- Gli scritti provenienti da terzi possono essere utilizzati dal giudice come prove atipiche liberamente valutabili, purché siano sottoposti al contraddittorio delle parti mediante la loro produzione in giudizio.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. richiede una vera pronuncia ultra/extra petita o l'omissione di una domanda o eccezione; non può fondarsi su passaggi motivazionali o argomentativi della sentenza.
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