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Sentenza

Sentenza del 01/02/2022 n. 2927 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La società M. SPA impugnava un avviso di accertamento (IRES, IRAP, IVA e sanzioni) relativo all'esercizio 2004 che disconosceva gli effetti fiscali di una scissione parziale ritenuta abusiva e recuperava maggiori imposte e sanzioni, nonché interessi su un prestito obbligazionario ritenendo non provato il beneficiario effettivo degli interessi (richiesta di applicazione della convenzione Italia-Lussemburgo). L'Ufficio aveva avviato l'accertamento anche dopo inviti a fornire chiarimenti, paventando l'antieconomicità dell'operazione ai sensi dell'art. 37-bis D.P.R. n. 600/1973. In sede di merito la CTR aveva ritenuto violati gli obblighi procedurali del contraddittorio preventivo ex art. 37-bis e aveva individuato nel socio G. il beneficiario effettivo; l'Agenzia propose ricorso per cassazione su questioni di motivazione e applicazione dell'art. 37-bis e su profili procedurali connessi alla cartella di pagamento

La decisione

Prima dell'udienza di Cassazione la società contribuente ha aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6 e ha versato la prima rata; l'Ufficio ha riconosciuto la regolarità della definizione. La Corte di cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere relativamente al ricorso n. 4621/2012 R.G. e ha dichiarato cessata la materia del contendere anche nel giudizio n. 20003/2013 R.G. (collegato), disponendo che le spese del primo giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate e che le spese del secondo giudizio siano integralmente compensate. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato nei termini indicati.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis

    commi 4, 5 e 6 (richiamati nel testo)

    La norma impone il contraddittorio preventivo quando l'Ufficio presume operazioni elusive/antieconomiche; la CTR aveva ritenuto violato l'obbligo di contestazione preventiva, con conseguente inopponibilità dell'accertamento; nel giudizio di cassazione tale aspetto è divenuto però ininfluente per effetto della definizione agevolata

  • D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6 (definizione agevolata)

    richiamato integralmente come causa dell'estinzione

    L'adesione alla definizione agevolata e il pagamento delle relative somme estinguono la controversia tributaria relativa agli atti compresi nell'ambito della definizione, determinando la cessazione della materia del contendere

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    art. 46, co. 3; art. 53; art. 62; art. 68 (citati nei motivi e nella decisione)

    Norme processuali tributarie rilevanti: art. 46 co.3 autorizza la statuizione sulle spese in caso di estinzione; gli altri articoli disciplinano formalità e presupposti di impugnazione e sono stati evocati nei motivi del ricorso incidentale (es.: vizi formali dell'appello)

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15

    citato nel ricorso principale del secondo giudizio

    Rilevante in tema di iscrizione a ruolo e riscossione; invocato dall'Ufficio nel motivo di cassazione sul rapporto fra avviso impositivo e cartella di pagamento

  • Costituzione Italiana

    art. 64 (richiamato nel testo)

    Richiamato in rapporto alla garanzia del giusto processo e ai limiti dell'intervento dell'Amministrazione nelle fasi procedimentali

Massime di principio

  • L'adesione del contribuente a una definizione agevolata (es. D.L. n. 119/2018, art. 6) estingue la controversia relativa agli atti compresi nella definizione e determina la cessazione della materia del contendere anche nei giudizi collegati (compresa la fase di riscossione con cartella emessa in relazione allo stesso atto).
  • Quando una controversia è definita mediante pagamento ai termini della definizione agevolata, i motivi di merito (anche gravi vizi procedurali come la violazione dell'art. 37-bis) diventano inoperanti perché viene meno l'interesse delle parti al proseguimento del giudizio.
  • Il mancato rispetto del contraddittorio preventivo previsto dall'art. 37-bis può rendere viziato l'accertamento, ma tale questione rileva solo se la controversia non è stata estinta/definita; pertanto, il reclamo di vizi procedurali va tempestivamente perseguito se non si intende aderire a definizioni che estinguono il contenzioso.
  • La definizione di un avviso impositivo comporta conseguenze processuali anche per le cartelle di pagamento emesse in dipendenza dello stesso atto: se l'imposta determinata viene definita, la cartella perde il suo oggetto e il relativo giudizio può cessare per assenza di interesse.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata le spese possono essere regolate con compensazione o addebito alle parti che le hanno anticipate, secondo quanto dispone la normativa processuale tributaria.
  • Prima di proporre o continuare impugnazioni, valutare l'opportunità economica della definizione agevolata rispetto all'aspettativa di successo su questioni procedurali o di merito; la definizione può risolvere rapidamente il rischio di riscossione ma rinuncia al giudizio sul merito.

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