Sentenza del 01/02/2022 n. 65 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Imposta ipotecaria e catastale - Immobili in successione - Rinuncia eredità - Fatti concludenti successivi - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento e liquidazione (art. 35 d.lgs. n. 346/1990) delle imposte ipotecarie e catastali relative a due immobili ricadenti in successione per quota di 2/4 a seguito della morte del padre (successione non dichiarata). L'ufficio sostiene che, pur avendo il Sig. xxxxx formalmente rinunciato all'eredità, successivi comportamenti (tra cui presenza e trasferimento di sedi sociali di società di cui era socio/legale rappresentante e assunzione di obblighi sulla corte di pertinenza dell'immobile con dichiarazione di quote di 1/4) costituiscono atti di disposizione incompatibili con la volontà di non accettare, configurando una tacita revoca della rinuncia e una accettazione per fatti concludenti, con conseguente nascita dell'obbligo tributario. Il resistente ha dedotto che la revoca della rinuncia deve essere formale e che gli atti contestati sono mera gestione o uso in comune (art. 1102 c.c.) o azioni possessorie a tutela del patrimonio ereditario.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate riformando la sentenza di primo grado che aveva invece accolto il contribuente. Il Collegio ha ritenuto fondato il principio che la rinuncia non fa venire meno la delazione e non impedisce una successiva accettazione, anche tacita, quando il comportamento del rinunciante sia incompatibile con la volontà di non accettare (richiamando Cass. n. 13599/2018). Gli atti posti in essere dal Sig. xxxxx sono stati considerati idonei a configurare una revoca implicita della rinuncia e una accettazione dell'eredità; ne è derivata la legittimità dell'avviso di accertamento e liquidazione delle imposte ipotecarie e catastali. Conseguentemente il ricorso di primo grado è respinto e il resistente condannato al pagamento delle spese (euro 2.500,00 complessivi).
Norme richiamate
art. 35 d.lgs. n. 346/1990
liquidazione d'ufficio delle imposte ipotecarie e catastali
base normativa dell'avviso impositivo per le imposte dovute in relazione alla dichiarazione di successione non presentata; l'accertamento è legittimato ove si dimostri l'acquisto del patrimonio ereditario (anche per accettazione tacita)
art. 525 c.c.
delazione e accettazione dell'eredità
la rinunzia non fa venire meno la delazione e non impedisce che il chiamato, con comportamenti incompatibili con la volontà di non accettare, accetti tacitamente l'eredità; quindi la rinuncia può essere 'revocata' indirettamente mediante atti concludenti
art. 1102 c.c.
richiamato dalla difesa per qualificare gli atti come mero uso della cosa comune; il Collegio non ha ritenuto applicabile tale qualificazione rispetto agli atti di disposizione e dichiarazioni di proprietà effettuati
art. 27 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
discipline emergenziali sul processo tributario
invocata dall'appellante come possibile causa di rinvio o di diversa gestione del contraddittorio; il Collegio ha ritenuto il motivo assorbito o non decisivo ai fini della decisione
art. 59 d.lgs. n. 546/1992
ipotesi di remissione alla commissione provinciale
richiamato in relazione alla possibile rimessione a nuovo ruolo per questioni emergenziali; il Collegio ha osservato che non è automatica l'applicabilità delle norme emergenziali alle ipotesi tassative previste dall'art. 59
giurisprudenza: Cass. civ., sez. VI, 4 luglio 2016, n. 13599
Cass. 13599/2018 (citata)
principio di diritto secondo cui la rinuncia all'eredità non impedisce una successiva accettazione tacita ove emergano fatti concludenti incompatibili con la volontà di non accettare
Massime di principio
- La rinuncia formale all'eredità non elimina la delazione: il chiamato resta destinatario della vocazione ereditaria e può sempre accettare successivamente, anche tacitamente, mediante fatti concludenti incompatibili con la volontà di non accettare.
- Atti di disposizione, amministrazione o dichiarazioni soggettive sui beni ereditari (es. trasferimento di sedi sociali, assunzione di obblighi relativi a parti dell'immobile, dichiarazioni di porzioni di proprietà) possono essere interpretati come accettazione per fatti concludenti e quindi far sorgere responsabilità e conseguenti obblighi tributari.
- La prova della revoca implicita della rinuncia e dell'accettazione può essere fornita dall'amministrazione tramite l'insieme degli atti e comportamenti successivi del rinunciante; l'ufficio deve comunque assolvere il proprio onere probatorio, ma la prova non richiede un atto formale di 'revoca'.
- Per evitare di essere considerati accettanti taciti, chi rinuncia all'eredità deve astenersi da qualsiasi atto di gestione, disposizione o dichiarazione che possa essere interpretata come esercizio di diritti ereditari o come volontà di acquisire quote del patrimonio ereditario.
- La qualificazione degli atti come mera gestione o uso comune (art. 1102 c.c.) può essere contestata dal fisco se gli atti effettivamente producono effetti dispositivi o manifestano comportamenti incompatibili con la rinuncia.
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