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Sentenza

Sentenza del 01/02/2022 n. 151 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Ires - Oneri deducibili - Spese di sponsorizzazione ex art. 90 L. 289/2002 - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Controversia sulla deducibilità ai fini IRES di oneri per sponsorizzazioni erogate nel 2010. L'Ufficio ha disconosciuto in parte i costi ritenendoli eccessivi/antieconomici e non inerenti, recuperando a tassazione somme ai fini IRES e IVA; il contribuente ha contestato l'avviso sostenendo la corretta deducibilità mentre l'Ufficio in appello invocava l'applicabilità dell'art. 109 c.5 TUIR per valutare congruità e inerenza. Il giudice ha valutato se l'art. 90 L. 289/2002 (comma 8) operi come presunzione assoluta di natura pubblicitaria e di inerenza entro la soglia di €200.000 e se l'effettività della prestazione fosse provata.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente. Il giudice ha ritenuto che, alla luce dell'art. 90 co. 8 L. 289/2002, sussista una presunzione assoluta circa la natura pubblicitaria e l'inerenza delle spese di sponsorizzazione fino a €200.000 purché sussistano i requisiti (soggetto sponsorizzato ASD dilettantistica, rispetto del limite, finalità promozionale e effettività dell'attività promozionale). Nel caso di specie la contribuente ha prodotto fattura, pagamento, accordi, foto e materiale promozionale idonei a dimostrare l'effettività; quindi non è stato possibile disconoscere la deducibilità per presunta antieconomicità. Rigettata altresì la domanda ex art.96 c.p.c. contro l'Ufficio. Condanna dell'Ufficio al rimborso delle spese di grado per €1.200,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 90 L. 27/12/2002 n. 289

    comma 8 (e comma 2 richiamato)

    Il comma 8 opera come presunzione assoluta che qualifica le spese di sponsorizzazione verso associazioni sportive dilettantistiche come spese pubblicitarie e ne dichiara l'inerenza fino al limite annuo di €200.000, salvo che non si tratti di operazioni inesistenti; pertanto la deducibilità non può essere disconosciuta per mera antieconomicità se sussiste l'effettività della spesa e gli altri requisiti.

  • art. 7, comma 1, D.L. 28/05/2004 n. 136 (convertito)

    Norma di collegamento che conferma/integra la disciplina agevolativa relativa alle sponsorizzazioni sportivie rafforza l'ambito applicativo della presunzione prevista dall'art. 90.

  • art. 109 TUIR (DPR 917/1986), comma 5

    L'Ufficio richiamava questa norma come base per sindacare inerenza e congruità; il giudice ha però ritenuto che, quando operano le condizioni dell'art. 90 co.8, tale disposizione non può essere utilizzata per negare la deducibilità entro la soglia prevista, salvo prova di inesistenza o di mancata effettività.

  • DPR 633/1972, art. 19 (e art. 19-bis lett. h)

    art. 19 e art. 19-bis lett. h

    Richiamate in relazione alle implicazioni IVA/competenza; la Commissione osserva che la regola della competenza è rilevante per IVA/IRAP ma non basta a superare la presunzione assoluta di natura pubblicitaria e inerenza prevista dall'art. 90 quando siano documentate effettività e finalità promozionale.

Massime di principio

  • Se la sponsorizzazione è verso un'associazione sportiva dilettantistica e la spesa annua non supera €200.000, l'art. 90 co.8 L. 289/2002 opera una presunzione assoluta di natura pubblicitaria e di inerenza: la spesa è deducibile salvo che l'operazione sia inesistente.
  • La presunzione prevista dall'art. 90 neutralizza il sindacato dell'Amministrazione fondato sulla 'antieconomicità' o sulla scarsa congruità del ritorno economico, purché sia dimostrata l'effettività della prestazione promozionale.
  • Il contribuente deve conservare e produrre documentazione probatoria dell'effettività: fatture, prova di pagamento, accordi/contratti, prove materiali della promozione (es. foto, maglie, striscioni), iscrizione dell'ASD (es. numero CONI). La prova non richiede formalismi predeterminati ma deve essere specifica e concludente.
  • La sola valutazione del rapporto costi/ricavi o del ritorno di immagine non è di per sé idonea a escludere la deducibilità quando opera la presunzione legale; l'Amministrazione deve provare l'inesistenza dell'operazione o l'assenza totale di effetti promozionali.
  • Per spese eccedenti la soglia di €200.000 o per sponsorizzazioni non rivolte ad ASD dilettantistiche, l'art. 90 non opera e l'Amministrazione può valutare inerenza e congruità (art. 109 TUIR) con onere probatorio coerente.
  • Per profili IVA/IRAP occorre prestare attenzione alla corretta imputazione di competenza e alla documentazione: la presunzione di cui all'art. 90 incide sulla qualificazione fiscale della spesa, ma non esonera dal rispettare le regole di competenza e di fatturazione.

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