Sentenza del 01/02/2022 n. 69 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Sanzioni doganali - Importazione di tabacco - Contestazione senza applicazione della sanzione - Valenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di rettifica delle dichiarazioni doganali relativo a importazioni di partite di tabacco (2010-2011) dal Pakistan e dall'India, per un maggiore dazio contestato (importo contestato € 376.573,98). I ricorrenti contestavano: incompetenza territoriale dell'Agenzia di Perugia, prescrizione dei tributi, infondatezza della pretesa erariale sulla qualità del tabacco (ossia la diversa classificazione merceologica e tariffaria), e nullità dell'atto di contestazione delle sanzioni per presunte violazioni degli artt. 16, comma 6 e comma 2 d.lgs. 472/1997 e art. 303 dpr 43/1973. Denunciavano inoltre che l'atto di contestazione non avrebbe indicato la sanzione e la condotta precisa addebitata.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello dei contribuenti e dichiarato legittimo l'atto impugnato. Motivi principali: l'atto di contestazione non irrogava la sanzione perché il procedimento sanzionatorio è stato sospeso in via prudenziale in presenza di procedimento penale (richiamo al Regolamento CEE 2988/1995), perciò l'omissione dell'invito al pagamento e della quantificazione della sanzione non determina nullità; l'atto richiamava e faceva riferimento agli atti presupposti (avviso di rettifica e p.v.c.) già noti ai contribuenti, quindi non mancava la descrizione della condotta e degli elementi di prova; la norma che disciplina l'applicazione della sanzione in caso di reato più grave non si applica perché non è stata effettivamente irrogata alcuna sanzione ma solo contestata e sospesa; sul merito le contestazioni probatorie dei ricorrenti sono state ritenute infondate, con richiamo al giudicato formatosi in sede di Cassazione che ha già confermato la fondatezza delle argomentazioni investigative e probatorie dell'Amministrazione. Sono state inoltre respinte eccezioni sull'ammissione di nuovi documenti ritenuti non decisivi o conoscibili come precedenti giurisprudenziali. Condanna degli appellanti al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
D.lgs. 472/1997, art. 16, comma 6
L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata
La Corte ha ritenuto che l'obbligo di indicare l'invito al pagamento e le modalità non produce nullità quando la sanzione non è stata irrogata ma il procedimento è stato sospeso (ad esempio per procedimento penale): l'indicazione sarebbe stata inutile e la sua omissione non annulla l'atto.
D.lgs. 472/1997, art. 16, comma 2
L'atto deve indicare i fatti attribuiti, gli elementi probatori e le norme applicate; la sentenza rileva che è sufficiente il richiamo a un atto presupposto (avviso di rettifica e p.v.c.) già notificato e conosciuto dal contribuente, purché il contenuto essenziale sia riprodotto o accessibile.
D.P.R. 43/1973, art. 303, comma 3
la sanzione amministrativa è applicata "qualora il fatto non costituisca più grave reato"
La norma disciplina i casi di applicazione della sanzione quando il fatto non integri reato più grave; nel caso concreto non è stata applicata la sanzione ma solo contestata e sospesa, per cui il richiamo alla norma non produce nullità dell'atto di contestazione.
Reg. CEE 2988/1995, art. 6
"[...] l'imposizione delle sanzioni pecuniarie, quali le sanzioni amministrative, può essere sospesa con decisione dell'autorità competente qualora sia stato avviato, per gli stessi fatti, un procedimento penale contro la persona interessata. La sospensione del procedimento amministrativo sospende il termine di prescrizione di cui all'articolo 3"
La Commissione ha ritenuto legittima la sospensione del procedimento sanzionatorio in presenza di procedimento penale; si tratta di una facoltà dell'Amministrazione e giustifica la mancata irrogazione immediata della sanzione.
Codice di procedura civile, art. 156 c.p.c. (richiamato)
Richiamato per sottolineare che, se l'atto ha raggiunto il suo scopo informativo e di tutela del diritto di difesa (es. è stato tempestivamente impugnato), non si può dichiarare nullità formale che renderebbe inutile l'atto stesso.
Massime di principio
- La contestazione amministrativa che non irroga immediatamente la sanzione può essere valida: la sospensione del procedimento sanzionatorio (ad es. per l'esistenza di procedimento penale) è una facoltà dell'Amministrazione e non comporta automaticamente nullità dell'atto per omissione delle modalità di pagamento.
- L'omissione nell'atto di contestazione dell'invito al pagamento o della quantificazione della sanzione non determina nullità quando l'atto fa riferimento ad atti presupposti già notificati e conoscibili dal destinatario: è rilevante la funzione informativa e la possibilità di esercitare il diritto di difesa.
- Se l'atto di contestazione richiama documenti precedentemente notificati (avvisi, p.v.c., bollette doganali) e questi contengono fatti e prove, tale richiamo è sufficiente a descrivere la condotta e gli elementi probatori ai sensi dell'art.16 d.lgs. 472/1997, comma 2.
- La sospensione del procedimento amministrativo sanzionatorio in presenza di procedimento penale è conforme al Regolamento comunitario e sospende termini di prescrizione: l'Amministrazione può agire con prudenza in tali casi senza invalidare l'atto.
- La rappresentanza diretta dello spedizioniere che agisce nel nome e per conto dell'importatore può far sorgere obblighi tributari a carico del dichiarante/principale: non sempre la carenza di titolarità del dichiarante esonera l'importatore.
- Quando è formato il giudicato (anche a seguito di pronunce di Cassazione) su questioni di merito e di prova, le stesse questioni non sono riapribili e rafforzano la posizione dell'Amministrazione nel giudizio successivo.
- Le eccezioni di nullità formale devono essere valutate alla luce dell'effettività della tutela del diritto di difesa: un vizio formale non rileva se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo di informare il destinatario e consentirgli di impugnare tempestivamente.
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