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Sentenza

Sentenza del 01/02/2022 n. 125 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Art. 12 Statuto del Contribuente. Verifiche "a tavolino". Assenza di contraddittorio. Non necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento (anno 2006) basato su indagini bancarie che avevano evidenziato versamenti per €30.117,00, dei quali l'Ufficio riteneva giustificati €14.695,00 e non giustificati €15.422,00. Il contribuente eccepiva carenza di motivazione, violazione degli artt. 7 e 12 comma 7 L. 212/2000 per mancata redazione del Processo Verbale di Constatazione (PVC) e mancato rispetto del termine di 60 giorni per il contraddittorio endoprocedimentale nelle verifiche “a tavolino”, nonché mancata considerazione dei compensi percepiti come istruttore sportivo (documentati con modelli 770) che avrebbero dovuto essere computati a scomputo dei versamenti bancari.

La decisione

La Commissione d'Appello ha accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia. Ha ritenuto infondata la nullità dell'avviso per mancata redazione del PVC e mancato contraddittorio nelle verifiche "a tavolino" (per tributi non armonizzati), aderendo alla giurisprudenza di Cassazione e delle Sezioni Unite che distinguono in base al luogo della verifica. Tuttavia, sul merito sostanziale ha rideterminato il reddito non dichiarato tenendo conto dei compensi certificati dalle associazioni sportive: dai versamenti totali di €30.117,00 ha detratto il reddito già dichiarato (€3.988,00) e i compensi documentati (€24.440,00), ricavando un reddito non dichiarato di €1.689,00 su cui computare imposte, sanzioni e interessi. Spese compensate.

Norme richiamate

  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente), art. 12

    L'art.12, nel comma 7, prevede l'obbligo di contraddittorio e la redazione del PVC quando la verifica si svolge nei locali del contribuente. La Corte ha interpretato che tale obbligo non si estende in generale alle verifiche "a tavolino" (non svolte nei locali), per i tributi non armonizzati, quindi l'assenza di PVC e del termine dei 60 giorni non comporta invalidità dell'atto.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Richiamata dal contribuente come possibile violata, ma la decisione ha focalizzato l'attenzione sull'art.12; non emergono interpretazioni specifiche ulteriori nell'ambito del provvedimento.

  • TUIR (D.P.R. 917/1986), art. 67 comma 1 lett. d)

    Definisce i redditi diversi tra cui rientrano i compensi per attività sportiva dilettantistica; rilevante per determinare la natura dei compensi percepiti dall'attore.

  • TUIR, art. 69 comma 2

    Stabilisce il regime dei compensi corrisposti dalle società/associazioni sportive (esente fino a 7.500 euro, aliquote e ritenute per le eccedenze). La Commissione ha considerato i compensi documentati e le ritenute esistenti come elementi di scomputo.

  • Giurisprudenza - Cass. n. 13588/2014 e SS.UU. n. 24823/2015

    Cassazione e Sezioni Unite hanno chiarito che l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale e del PVC dipende dal luogo della verifica: se la verifica è "a tavolino" (fuori dai locali del contribuente) non opera l'obbligo per tributi non armonizzati; il mancato contraddittorio non invalida l'atto.

  • Corte di Giustizia UE - sentenza Sopropé (18.12.2008)

    Ha affermato il diritto dei destinatari di decisioni afferenti a interessi a essere messi in condizione di esprimere il proprio punto di vista entro un congruo termine, ma tale principio si applica alle decisioni nell'ambito del diritto comunitario; non è automaticamente estendibile ai tributi nazionali non armonizzati.

Massime di principio

  • La necessità del contraddittorio endoprocedimentale e la redazione del PVC ai sensi dell'art.12 L.212/2000 dipendono dal luogo in cui si svolge la verifica: se l'accertamento è effettuato nei locali del contribuente si applicano PVC e termine dei 60 giorni; se la verifica è "a tavolino" (es. incrocio dati e indagini bancarie fuori dai locali), per i tributi non armonizzati non sussiste obbligo generalizzato di contraddittorio o di PVC.
  • La giurisprudenza italiana distingue tra tributi armonizzati (dove i principi europei sul giusto processo possono imporre maggiori garanzie) e tributi non armonizzati: la sentenza Sopropé rileva per il diritto UE ma non impone automaticamente il contraddittorio per tutte le verifiche nazionali.
  • Nelle verifiche bancarie l'onere probatorio sulla natura dei versamenti grava sul contribuente: egli deve dimostrare che i movimenti non sono imponibili o che sono già stati correttamente dichiarati. Tuttavia, se l'Amministrazione dispone di documenti (es. modelli 770 e ritenute) che provano compensi e ritenute, tali elementi devono essere considerati e possono ridurre l'ammontare contestato.
  • La determinazione del maggior reddito può essere fatta anche con mera operazione aritmetica (totale versamenti bancari meno redditi dichiarati e redditi documentati non contestati) se le fonti sono comprovate e non contestate dall'Ufficio.
  • In caso di esito parziale favorevole a entrambe le parti le spese possono essere compensate; la decisione su validità formale dell'atto non impedisce al giudice di rivederne l'entità sostanziale sulla base degli elementi probatori.

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