Sentenza del 01/02/2022 n. 337 - Comm. Trib. Prov. Messina
Sottoscrizione - avvisi di accertamento - atti successivi - necessità - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'atto per la mancata sottoscrizione prevista dall'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che in assenza della sottoscrizione del capo dell'ufficio o di dirigente delegato l'atto sarebbe viziato di legittimità.
La decisione
La corte ha chiarito che l'art. 42 DPR 600/1973 si riferisce testualmente e funzionalmente solo agli avvisi di accertamento (atti che enunciano e comunicano la pretesa impositiva) e non si applica agli atti della fase successiva, come l'intimazione di pagamento. Ne consegue che la doglianza basata su tale disposizione rispetto ad un atto successivo è infondata; l'onere probatorio della delega grava sull'Ufficio solo quando è in contestazione un avviso di accertamento soggetto all'art. 42.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La norma richiede che gli avvisi di accertamento siano sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da questi delegato; in caso di contestazione l'Ufficio deve provarne la delega. Tale obbligo è limitato agli avvisi di accertamento e non si estende agli atti successivi (es. intimazione di pagamento).
Massime di principio
- Accertare sempre la natura dell'atto impugnato: se è un avviso di accertamento, verificare la sottoscrizione e, in mancanza, richiedere la prova della delega; se è un atto successivo (intimazione, cartella), l'art. 42 non è direttamente applicabile.
- Quando si impugna un avviso di accertamento privo di sottoscrizione, l'onere probatorio della delega grava sull'Ufficio impositore: chiedere documentazione probatoria della delega al dirigente.
- Per gli atti di riscossione successivi senza sottoscrizione ai sensi dell'art. 42, invece di invocare tale norma, valutare altri profili di invalidità (difetti di notifica, incompetenza, prescrizione, assenza di provvedimento presupposto valido) poiché la mancanza di sottoscrizione ex art. 42 non è di per sé decisiva.
- Se si sostiene che un atto successivo è nullo perché fondato su un avviso di accertamento inesistente o invalido, occorre dimostrare il nesso causale tra l'atto successivo e l'atto presupposto invalido; la semplice irregolarità formale dell'atto successivo non implica automaticamente la nullità dell'intera procedura.
- In fase difensiva, qualificare esattamente l'atto impugnato e formulare le doglianze sulla base delle norme effettivamente applicabili alla specifica tipologia di atto.
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