Cassazione Civile, Ordinanza n. 15631/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento di liquidazione del compenso dovuto a un difensore d'ufficio per l'attività prestata in un procedimento penale e per l'ulteriore attività di recupero del credito verso l'assistito. Il Tribunale, decidendo sull'opposizione, ha riconosciuto sia il compenso per l'attività difensiva sia un importo aggiuntivo per il tentativo di recupero del credito. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 597 c.p.p., sostenendo che il Tribunale avrebbe deciso oltre i limiti del thema devolutum, perché l'opposizione riguardava solo il mancato riconoscimento delle spese per il recupero del credito e non anche il quantum del compenso per l'attività professionale; con il secondo ha lamentato la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il Tribunale compensato le spese del giudizio di opposizione nonostante l'accoglimento del gravame.
La decisione
La Corte non esamina il ricorso nel merito perché prende atto della rinuncia depositata dal ricorrente prima dell'adunanza camerale e dichiara estinto il giudizio di legittimità. In ogni caso, nella proposta del relatore, condivisa nella sostanza dalla motivazione, entrambi i motivi vengono qualificati come inammissibili: il primo perché nell'opposizione avverso la liquidazione del compenso il giudice può riesaminare l'intera pretesa dedotta, senza essere limitato al solo capo specificamente contestato, sicché non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c.; il secondo perché la regolazione delle spese va riferita all'esito sostanziale della lite e, nel caso concreto, l'opposizione non aveva dato al professionista un vantaggio effettivo ulteriore rispetto alla liquidazione originaria. Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico del ricorrente, liquidate in euro 700 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.
richiamato quale base procedurale per la proposta del relatore in camera di consiglio
violazione degli artt. 112 c.p.c. e 597 c.p.p.
la Corte esclude la violazione perché l'opposizione devolve l'intera pretesa alla cognizione del giudice dell'opposizione
violazione degli artt. 112 c.p.c. e 597 c.p.p.
richiamato dal ricorrente a sostegno del preteso superamento dei limiti del devolutum
violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
la regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza sostanziale riferita all'esito finale della lite
violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
la compensazione è ritenuta corretta in base alla mancanza di una concreta utilità aggiuntiva derivante dall'opposizione
art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002
l'opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 costituisce la prosecuzione della prima fase monocratica
l'opposizione è considerata prosecuzione del procedimento di liquidazione e forma un unico giudizio con la prima fase
art. 5-ter della Legge n. 89 del 2001
modellato sulla giurisprudenza in tema di opposizione ex art. 5-ter della Legge n. 89 del 2001
la disciplina dell'opposizione alla liquidazione del compenso è letta in analogia con quella di altri procedimenti oppositori a fase pienamente devolutiva
Massime di principio
- L'opposizione contro il decreto di liquidazione del compenso del difensore, anche d'ufficio, apre una fase a contraddittorio pieno in cui il giudice può riesaminare l'intera domanda di liquidazione, non solo il capo specificamente censurato.
- In tale opposizione non è configurabile violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se il giudice si pronuncia sull'intera pretesa originariamente dedotta, poiché l'intero rapporto è devoluto alla sua cognizione.
- Il criterio di regolazione delle spese va riferito all'esito finale e sostanziale della lite, non al solo dato formale dell'accoglimento di una singola fase o di un singolo motivo.
- Quando l'opposizione non apporta una reale utilità aggiuntiva rispetto alla liquidazione già ottenuta nella fase iniziale, la compensazione delle spese può essere giustificata dalla mancanza di un concreto interesse processuale della parte.
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se intervenuta prima della decisione, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità; in difetto di accettazione della rinuncia, le spese seguono la soccombenza sostanziale.
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