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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22548/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di sette cartelle esattoriali desumibili da un estratto di ruolo, dopo che i giudici di merito avevano ritenuto ritualmente notificate le cartelle, consolidati i crediti e non maturata alcuna prescrizione. In cassazione il ricorrente aveva inizialmente dedotto tre motivi: (a) violazione dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 100 c.p.c., sostenendo che fosse sempre possibile far valere, con azione di accertamento negativo, la prescrizione maturata dopo la notifica delle cartelle; (b) insussistenza di inammissibilità del ricorso, poiché il primo giudice aveva deciso nel merito e si sarebbe formato un giudicato implicito sulla proponibilità dell'azione; (c) in subordine, richiesta di compensazione delle spese dei tre gradi di giudizio, invocando la novità della questione e la sopravvenienza dell'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, poi interpretato dalle Sezioni Unite. Dopo l'intervento del consigliere delegato il ricorrente ha però rinunciato ai primi due motivi, insistendo solo sul terzo, che la Corte ha ritenuto inammissibile perché la domanda riguardava la compensazione delle spese, rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non sindacabile in cassazione nei termini prospettati, oltre che proposta senza prova delle condizioni legittimanti l'impugnazione dell'estratto di ruolo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ormai limitato al solo terzo motivo. Ha ritenuto che la richiesta di censurare la mancata compensazione delle spese non fosse ammissibile in cassazione, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito non sindacabile se non nei limiti della violazione del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. Ha inoltre rilevato che il ricorso era stato proposto dopo l'orientamento chiarificatore delle Sezioni Unite sull'art. 3-bis d.l. n. 146/2021 e che mancava prova delle condizioni legittimanti l'impugnazione dell'estratto di ruolo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese in favore delle amministrazioni resistenti, nonché al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende e dell'importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato dal ricorrente per sostenere l'impugnabilità della pretesa tributaria, ma la Corte non accoglie la censura e dichiara inammissibile il motivo residuo.

  • art. 100 c.p.c.

    È invocato per affermare l'interesse ad agire con accertamento negativo della pretesa; la Corte non entra nel merito del motivo, poiché il ricorso residuo è inammissibile.

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146

    La norma è indicata come disciplina che consente l'impugnazione dell'estratto di ruolo solo al ricorrere di specifiche condizioni; in mancanza della prova di tali presupposti l'impugnazione è inammissibile.

  • legge 17 dicembre 2021, n. 215

    È richiamata quale legge di conversione dell'art. 3-bis d.l. n. 146/2021.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È il procedimento camerale utilizzato e richiamato anche per i presupposti sanzionatori statuibili in questa sede.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la base della trattazione camerale richiesta dopo l'istanza del ricorrente.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ravvisa i presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento di somme ulteriori, oltre alle spese, a titolo sanzionatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese di lite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la sua mancata applicazione non richiede una specifica motivazione; tale scelta non è di regola censurabile in cassazione.
  • Il sindacato di legittimità sulle spese è limitato al rispetto del principio per cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; fuori da tale ipotesi, la valutazione sull'opportunità di compensarle resta insindacabile.
  • L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile solo nei casi e alle condizioni specificamente previste dalla disciplina sopravvenuta; la parte che ricorre deve allegare e provare la sussistenza dei presupposti legittimanti.
  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia a motivi originari non sana l'inammissibilità del motivo residuo se questo è intrinsecamente non sindacabile o proposto in difetto dei necessari presupposti processuali.
  • In presenza di ricorso inammissibile, la Corte può applicare le conseguenze economiche previste dalle norme sul giudizio di legittimità, incluse le statuizioni sulle spese e gli ulteriori importi sanzionatori previsti dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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