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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29097/2025 del 04/11/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla selezione interna indetta da un'azienda sanitaria regionale per la nomina del Coordinatore di un dipartimento delle dipendenze patologiche sovrazonale. All'esito della procedura veniva scelto un altro candidato. Il dirigente sanitario escluso agiva per far accertare l'illegittimità della nomina, ottenere l'attribuzione dell'incarico in proprio favore e il risarcimento del danno, assumendo di avere un curriculum professionalmente migliore rispetto al prescelto. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d'appello riformava, ritenendo carente la motivazione della scelta e violati i canoni di buona fede, e condannava l'azienda al pagamento degli emolumenti correlati all'incarico per il periodo iniziale. In sede di legittimità, la Corte di cassazione cassava la decisione limitatamente al profilo del danno, affermando che dal difetto di motivazione comparativa non discende una presunzione di nomina e che spetta all'attore allegare e provare la perdita di chance. Riassunto il giudizio davanti alla Corte d'appello in sede di rinvio, la domanda veniva nuovamente rigettata perché la corte territoriale riteneva che l'azienda avesse fondato la scelta non solo sui curricula, ma anche su esigenze organizzative e di distribuzione delle risorse dei dipartimenti, circostanza non specificamente contrastata né provata dal ricorrente sul piano della perdita di chance. La corte di rinvio negava inoltre l'assunzione di prova testimoniale ex art. 421 c.p.c., ritenendola diretta a dimostrare l'illegittimità della scelta, già coperta da giudicato, e non la perdita di chance. Con il ricorso per cassazione il dirigente censurava, da un lato, la violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001, degli artt. 1175, 1375, 2697 e 2907 c.c. e dell'art. 97 Cost., sostenendo che la quantificazione del danno dovesse essere effettuata sulla base della probabilità di conseguire l'incarico mediante comparazione dei curricula e della professionalità dei candidati; dall'altro, lamentava l'omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella circostanza che non vi sarebbe stato alcun incontro tra il direttore generale e i due direttori di zona, come invece indicato nel documento istruttorio, con conseguente richiesta di prova testimoniale. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi non idonei a scalfire la ratio decidendi della sentenza di rinvio, perché essi si limitavano a proporre una diversa valutazione di merito, insistendo su circostanze non decisive e senza confrontarsi specificamente con l'accertamento secondo cui erano rilevanti anche i profili organizzativi indicati dall'ente; ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater. La decisione si fonda sul rilievo che le censure non colpiscono specificamente la motivazione della sentenza impugnata e mirano, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito, inammissibile in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato dal ricorrente come parametro della legittimità della scelta e della motivazione nella selezione per incarico dirigenziale pubblico.

  • art. 1175 c.c.

    Invocato in relazione ai doveri di correttezza nella selezione e nella valutazione comparativa.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato per sostenere che la scelta dovesse essere effettuata secondo buona fede nell'esecuzione del rapporto.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato con riferimento all'onere di allegazione e prova della perdita di chance.

  • art. 2907 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma sulla tutela giurisdizionale del diritto fatto valere.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato per sostenere che l'azione amministrativa e la scelta del candidato dovessero essere improntate a imparzialità e buon andamento.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Richiamato quale paradigma del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Richiamato quale paradigma del motivo per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ne esclude l'idoneità perché la censura riguarda circostanze non decisive e mira a una rivalutazione del merito.

  • art. 421 c.p.c.

    Richiamato rispetto alla richiesta di prova testimoniale in sede di rinvio; la Corte di merito aveva negato l'istruttoria perché diretta a provare profili già coperti da giudicato e non la perdita di chance.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile il ricorso che si limiti a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione di merito.
  • Il difetto di motivazione nella scelta di un candidato non comporta, di per sé, una presunzione di attribuzione dell'incarico né l'automatica spettanza del risarcimento; chi agisce deve allegare e provare la concreta perdita di chance.
  • Quando il giudice di merito accerta che la decisione selettiva è stata assunta sulla base di plurimi parametri, anche organizzativi, la contestazione del solo confronto dei curricula non è sufficiente se non incide su tutti gli elementi ritenuti rilevanti dal decisum.
  • La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può fondarsi su circostanze che, secondo la motivazione impugnata, non sono decisive ai fini della soluzione della controversia.
  • L'istruttoria in sede di rinvio non può essere utilizzata per rimettere in discussione questioni già coperte da giudicato, ma solo per accertare i fatti residui rilevanti rispetto al perimetro tracciato dalla cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDirigenti
RamiProcesso civileLavoroResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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