Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29114/2025 del 04/11/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda un'istanza di correzione di errore materiale proposta contro una precedente ordinanza della Corte di cassazione resa in un giudizio di legittimità in materia di previdenza. La ricorrente deduceva che la Corte, nel rigettare il secondo motivo del ricorso originario, avrebbe erroneamente ritenuto mancante in atti la dichiarazione necessaria per l'esonero dal pagamento delle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., sostenendo che tale dichiarazione fosse stata ritualmente inserita nella procura alle liti nel giudizio a quo. La Corte è stata quindi chiamata a verificare se si trattasse di una mera svista materiale emendabile con il procedimento di correzione oppure di una decisione errata nel merito, fondata su una diversa valutazione della documentazione prodotta.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la doglianza non integrasse un errore materiale correggibile ai sensi degli artt. 287 e ss. c.p.c., perché prospettava in realtà un errore decisorio, derivante da un supposto errato apprezzamento della documentazione e non da una discrepanza tra volontà e rappresentazione grafica della decisione. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso per correzione di errore materiale. Ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    la dichiarazione prevista dalla norma è necessaria per ottenere l'esonero dal pagamento delle spese; la sua asserita presenza o mancanza non può essere rivalutata tramite procedimento di correzione se la censura investe il contenuto decisorio della pronuncia.

  • artt. 287 e ss. c.p.c.

    la correzione è ammessa solo per errori materiali o di calcolo, cioè per mere sviste del giudice che non incidono sul contenuto concettuale della decisione.

  • Cass. 25/07/2024 n. 20773

    richiamata per affermare che l'errore materiale consiste in una divergenza tra ideazione e rappresentazione grafica della decisione.

  • Cass., sez. un., n. 29432 del 2024

    richiamata per escludere la condanna alle spese del procedimento di correzione.

Massime di principio

  • L'errore materiale, correggibile ex artt. 287 e ss. c.p.c., ricorre solo quando vi sia una mera svista nella formulazione o trascrizione del provvedimento, senza incidenza sul contenuto concettuale della decisione.
  • Non è consentito utilizzare il procedimento di correzione dell'errore materiale per contestare un errore di giudizio o di valutazione delle prove e degli atti; in tal caso il rimedio è inammissibile.
  • La dichiarazione richiesta per l'esonero dalle spese processuali deve risultare ritualmente agli atti, ma la contestazione sulla sua effettiva presenza o idoneità, se comporta una revisione del merito della decisione, non è emendabile in sede di correzione.
  • Nel procedimento di correzione dell'errore materiale, la soccombenza non comporta necessariamente una pronuncia sulle spese, potendo la Corte disporre che non vi sia luogo a provvedere.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.