Cassazione Civile, Ordinanza n. 28976/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta a ottenere l'accertamento del diritto all'iscrizione a un fondo previdenziale di categoria, con conseguente condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi entro i limiti della prescrizione. In primo grado il tribunale ha ritenuto che il regolamento del fondo consentisse l'iscrizione anche ai non giornalisti, purché il rapporto fosse regolato dal contratto collettivo di categoria, e ha riconosciuto il diritto del lavoratore; ha inoltre dichiarato nulla la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 2116 c.c. e inammissibile la riconvenzionale del fondo. La corte d'appello ha rigettato gli appelli di entrambe le parti. La società datrice di lavoro ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2116 c.c. per avere la corte confermato la declaratoria di nullità della domanda risarcitoria, nonostante la società avesse chiesto la nullità dell'intero ricorso e non della singola domanda; 2) violazione degli artt. 100 c.p.c. e 2697 c.c. per mancata prova, da parte del lavoratore, della titolarità di pensione INPS e dell'anzianità contributiva decennale; 3) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto (artt. 1362, 1364 e 1367 c.c.) per non avere valorizzato il comportamento delle parti e per avere dato prevalenza al regolamento del fondo rispetto allo statuto; 4) violazione dell'art. 1381 c.c. per non avere considerato che il fondo avrebbe rifiutato di assumere l'obbligo; 5) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la qualificazione della società come agenzia di stampa. Il fondo, a sua volta, ha resistito e proposto ricorso incidentale con due motivi contro la declaratoria di inammissibilità della propria domanda riconvenzionale, sostenendo che essa fosse stata erroneamente ritenuta inammissibile e che la relativa impugnazione avrebbe dovuto essere proposta con regolamento di competenza e non con appello. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi, secondo, quarto e quinto motivi del ricorso principale e infondato il terzo; ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del fondo per difetto di interesse e comunque per la necessità, in caso di declaratoria di inammissibilità della riconvenzionale per ragioni di competenza, di proporre regolamento necessario di competenza. In sostanza, è stato confermato il diritto del lavoratore all'iscrizione al fondo e il conseguente obbligo contributivo del datore di lavoro, mentre resta ferma la declaratoria di inammissibilità della domanda del fondo e la compensazione delle spese tra le parti principali.
La decisione
Il ricorso principale della società è stato rigettato e il ricorso incidentale del fondo è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato l'interpretazione dell'art. 10 del regolamento del fondo, secondo cui l'iscrizione spetta agli operai e impiegati il cui rapporto sia regolato dal contratto nazionale di categoria, senza che rilevi che il datore di lavoro sia un'agenzia di stampa o che il lavoratore svolga direttamente attività giornalistica. Ha inoltre affermato che la mera inerzia del debitore non assume di per sé un rilievo diverso dal consentire il decorso della prescrizione, e che l'eventuale rifiuto del fondo non poteva tradursi in pregiudizio per il lavoratore. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha rilevato il difetto di interesse del fondo, poiché la condanna del datore di lavoro a iscrivere il lavoratore e a versare i contributi era già passata in giudicato, e ha ribadito che, nel rito del lavoro, la domanda proposta da un convenuto contro altro convenuto è riconvenzionale trasversale; tuttavia, se la decisione di primo grado sull'inammissibilità della riconvenzionale attiene alla competenza, l'impugnazione corretta è il regolamento necessario di competenza e non l'appello.
Norme richiamate
Il motivo era inammissibile poiché la censura non coglieva la reale portata della domanda e, in ogni caso, il giudice può rilevare d'ufficio la nullità o inammissibilità della domanda.
La domanda risarcitoria proposta contro la società non poteva essere utilmente dedotta dalla stessa società ricorrente per lamentare l'esito sfavorevole del relativo capo.
La censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e per mancata critica della ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della sentenza impugnata.
La doglianza sull'onere della prova è stata ritenuta inammissibile per carenza di specificità e mancata riproduzione degli atti rilevanti.
artt. 1362 c.c., 1364 c.c. e 1367 c.c.
L'interpretazione del regolamento del fondo secondo i canoni ermeneutici è riservata al giudice di merito; in cassazione non è ammessa una lettura alternativa degli atti, salvo violazione dei criteri legali di interpretazione.
La censura sul preteso rifiuto del fondo è stata dichiarata inammissibile perché la sentenza impugnata aveva accertato in fatto l'assenza di un siffatto rifiuto.
Richiamato nel motivo del ricorso incidentale, ma la Corte ha escluso l'accoglimento per difetto di interesse e per la diversa qualificazione processuale della questione.
Nel rito del lavoro non è necessario applicare il meccanismo del differimento dell'udienza per la domanda trasversale tra convenuti, essendo sufficiente la proposizione della domanda riconvenzionale nei termini di legge.
Nel rito del lavoro garantisce il contraddittorio sul piano della domanda riconvenzionale trasversale.
È stato escluso che il comma 9 trovi applicazione alla domanda del convenuto contro altro convenuto.
Se la decisione sull'inammissibilità della riconvenzionale attiene alla competenza, la corretta impugnazione è il regolamento necessario di competenza.
L'appello non è lo strumento corretto per censurare una pronuncia che in sostanza riguarda solo la competenza.
La deroga che consente l'appello ordinario in alternativa al regolamento di competenza non opera quando la sentenza di primo grado statuisce solo sulla domanda principale e la riconvenzionale è dichiarata inammissibile per ragioni di competenza.
Richiamato per rinviare alla motivazione di precedenti conformi in tema di interpretazione del regolamento del fondo.
Massime di principio
- Nell'interpretazione di un regolamento o di un contratto collettivo di diritto comune, il giudice di merito deve applicare i criteri ermeneutici legali; in cassazione non è possibile sostituire una diversa lettura del testo, salvo violazione delle regole interpretative o motivazione inesistente o apparente.
- Se una disposizione regolamentare collega l'iscrizione a un fondo previdenziale al solo fatto che il rapporto di lavoro sia disciplinato dal contratto collettivo di categoria, il diritto all'iscrizione non può essere escluso per il solo fatto che il datore di lavoro non sia qualificabile come agenzia di stampa o che il dipendente non svolga direttamente attività giornalistica.
- La semplice inerzia del debitore o del soggetto tenuto all'adempimento non assume, di per sé, un rilievo impeditivo o modificativo del diritto azionato, ma può al più incidere sul decorso della prescrizione.
- Nel rito del lavoro, la domanda proposta da un convenuto contro altro convenuto costituisce domanda riconvenzionale trasversale e può essere proposta nei limiti e con le forme della riconvenzionale, senza necessità di ricorrere al meccanismo del differimento dell'udienza previsto per la chiamata del terzo.
- Quando la declaratoria di inammissibilità di una domanda riconvenzionale dipende, in sostanza, da una questione di competenza, il mezzo di impugnazione corretto è il regolamento necessario di competenza e non l'appello ordinario.
- Il difetto di interesse a impugnare sussiste quando il capo di decisione contestato non è idoneo a produrre un'utilità concreta e attuale alla parte ricorrente, specie se la statuizione favorevole alla controparte è già passata in giudicato.
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