Cassazione Civile, Ordinanza n. 29101/2025 del 04/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dirigente medico aveva chiesto giudizialmente di ottenere l’attribuzione di uno degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 27, lett. c), del CCNL dell’area sanitaria dopo il superamento con esito positivo del primo quinquennio di attività. La corte d’appello, riformando il primo grado, aveva escluso l’esistenza di un diritto automatico a tale conferimento e aveva quindi rigettato anche la domanda collegata alla ripetizione di indebito relativa a interventi dell’ente sulla retribuzione di posizione variabile. Con il ricorso per cassazione il dirigente ha dedotto, in cinque motivi, la violazione di norme legislative e contrattuali collettive: ha sostenuto che le modifiche al d.lgs. 502/1992 e ai CCNL avessero reso obbligatorio il conferimento di un incarico almeno di alta professionalità o assimilato dopo la positiva valutazione quinquennale; ha richiamato la disciplina contrattuale successiva e il regolamento aziendale per affermare che la positiva valutazione dovesse necessariamente comportare l’attribuzione di un incarico professionale superiore; ha contestato il rilievo dato dalla sentenza alla nozione di dirigente equiparato e alla previsione degli incarichi attribuibili solo "ove disponibili"; ha infine criticato la valorizzazione della pesatura degli incarichi e dell’assetto organizzativo aziendale, assumendo che tali elementi non escludessero il diritto all’incarico rivendicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la questione fosse già stata risolta da propri precedenti recenti, richiamati e condivisi, secondo cui nel settore della dirigenza medica il conferimento degli incarichi di direzione di struttura semplice e degli incarichi di alta professionalità, studio, ricerca, ispettivi, di verifica e controllo ai dirigenti che abbiano superato con valutazione positiva il quinquennio non è automatico, ma è subordinato alla sussistenza di posti disponibili secondo l’assetto organizzativo fissato dall’atto aziendale, alla copertura finanziaria e al superamento delle selezioni previste dalla contrattazione collettiva. Ha inoltre escluso che la sopravvenuta contrattazione collettiva richiamata in memoria potesse applicarsi retroattivamente alla controversia. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con condanna anche al contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di legge e di contratto collettivo.
art. 15, comma 4, d.lgs. 502/1992
non è interpretato in senso tale da imporre un conferimento automatico degli incarichi superiori dopo il quinquennio; la Corte richiama il proprio orientamento contrario.
art. 15-ter, comma 4, d.lgs. 502/1992
non introduce un diritto assoluto all’attribuzione dell’incarico superiore dopo la positiva valutazione quinquennale.
art. 27, lett. c), CCNL 8.6.2000 area dirigenza sanitaria
"di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo"
individua una tipologia di incarichi che, per il conferimento, richiede il rispetto dei presupposti organizzativi, finanziari e selettivi, non essendo attribuibile automaticamente.
art. 28, comma 8, CCNL 8.6.2000 area dirigenza sanitaria
è evocato dal ricorrente per sostenere la necessità di criteri preventivi di attribuzione degli incarichi, ma la Corte non ne ricava un obbligo automatico di conferimento.
sono richiamati per l’interpretazione sistematica e letterale delle clausole collettive, ma non conducono, nel caso concreto, a riconoscere il diritto automatico all’incarico.
artt. 28, 30 e 31 CCNL 3.11.2005 area dirigenza sanitaria
richiamati dal ricorrente in chiave sistematica, non sono ritenuti idonei a fondare un diritto automatico all’attribuzione di incarichi superiori.
art. 42 CCNL 8.6.2000
richiamato ai fini del trattamento economico e della figura del dirigente equiparato, ma non valorizzato per riconoscere il diritto all’incarico rivendicato.
art. 3 CCNL 8.6.2000 biennio economico 2000-2001
richiamato dal ricorrente in relazione al profilo retributivo, senza incidenza decisiva sulla questione dell’obbligo di conferimento dell’incarico.
art. 44, comma 4, CCNL 3.11.2005
invocato nel quadro delle norme economiche e ordinamentali, ma non idoneo a mutare il principio sul carattere non automatico del conferimento.
art. 3, comma 7, CCNL 5.7.2006
richiamato per sostenere una lettura diversa della disciplina degli incarichi, ma non ritenuto decisivo.
artt. 26, 28, comma 4, e 40 CCNL 8.6.2000
sono menzionati nel quinto motivo per contestare il rilievo della pesatura degli incarichi e dell’assetto aziendale, ma senza esito favorevole.
art. 5, comma 7, CCNL 5.6.2006
la Corte non lo interpreta come fonte di un diritto automatico, ma come conferma che l’attribuzione dell’incarico post-quinquennale dipende anche dalla disponibilità del posto.
art. 3, comma 1-bis, d.lgs. 502/1992
richiamato per delimitare il contenuto dell’atto aziendale e l’organizzazione delle strutture, senza trarne un obbligo generalizzato di conferimento degli incarichi professionali.
art. 15, comma 1, d.lgs. 502/1992
richiamato dal ricorrente nel quinto motivo, ma non valorizzato come norma che imponga il conferimento automatico dell’incarico superiore.
art. 15-ter, comma 1, d.lgs. 502/1992
richiamato dal ricorrente nel quinto motivo; la Corte non ne desume una regola di attribuzione automatica degli incarichi.
art. 2, comma 2, CCNL 23.01.2024
la Corte osserva che il nuovo CCNL produce effetti dal giorno successivo alla stipulazione, quindi senza efficacia retroattiva rispetto alla controversia.
artt. 22 e 23 CCNL 23.01.2024
richiamati solo per escluderne l’applicazione retroattiva alla lite e per negare che possano incidere sulla decisione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo per i presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel rapporto di dirigenza sanitaria, il superamento con valutazione positiva del primo quinquennio non comporta di per sé un diritto soggettivo automatico all’attribuzione di un incarico superiore; l’assegnazione resta subordinata ai presupposti organizzativi, finanziari e selettivi previsti dall’ordinamento e dalla contrattazione collettiva.
- Le clausole del CCNL che descrivono gli incarichi dirigenziali in termini assertivi non eliminano, da sole, la necessità che vi siano posti disponibili nell’assetto organizzativo dell’ente e che siano rispettate le procedure di conferimento previste.
- La previsione contrattuale secondo cui l’incarico viene attribuito "ove disponibile" conferma che la disponibilità del posto è un presupposto essenziale del conferimento, non una formula meramente programmatica.
- Le disposizioni contrattuali e regolamentari che disciplinano la revoca o il riallineamento degli incarichi in caso di valutazioni negative non implicano, per converso, l’esistenza di un diritto pieno e incondizionato a ottenere comunque un incarico superiore dopo esito positivo.
- La contrattazione collettiva sopravvenuta, ove non espressamente retroattiva, non può essere applicata per incidere su rapporti o controversie già definiti sotto la disciplina precedente.
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