Cassazione Civile, Ordinanza n. 29090/2025 del 04/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una dipendente del Ministero del Lavoro, temporaneamente assegnata all'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001 per esigenze familiari legate alla presenza di una figlia minore di tre anni. Durante tale assegnazione l'ente di destinazione acquisiva nei propri ruoli numerosi dipendenti già in comando, ma non la lavoratrice, nonostante il Ministero avesse dato il nulla osta al trasferimento fin dal 2012. La lavoratrice otteneva inizialmente tutela cautelare, poi vedeva rigettata la domanda nel merito dal Tribunale, ma la Corte d'appello riformava la decisione ritenendo che la priorità prevista dall'art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 dovesse applicarsi anche alla sua posizione di assegnazione temporanea. L'I.N.P.S. ricorreva per cassazione deducendo violazione di legge: sosteneva che la priorità spetta solo a dipendenti in comando o fuori ruolo, mentre l'assegnazione temporanea ex art. 42-bis è istituto diverso e finalizzato a esigenze del lavoratore; aggiungeva che la qualifica di ispettore del lavoro della dipendente non trovava corrispondenza nei ruoli dell'ente, e che il ruolo ispettivo dell'I.N.P.S. era comunque ad esaurimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'I.N.P.S., ritenendo fondato il motivo di violazione/falsa applicazione di legge. Ha interpretato in senso stretto l'art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, limitando la priorità di immissione in ruolo ai soli dipendenti provenienti da altre amministrazioni che si trovino effettivamente in posizione di comando o di fuori ruolo, secondo le definizioni legali di tali istituti. Ha quindi escluso che l'assegnazione temporanea per esigenze familiari ex art. 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001 possa essere equiparata al comando o al fuori ruolo, poiché tale mobilità temporanea risponde primariamente all'interesse del dipendente e non a quello organizzativo dell'amministrazione di destinazione. Conseguentemente la sentenza d'appello è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la domanda della lavoratrice è stata rigettata nel merito. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001
disciplina l'assegnazione temporanea per esigenze familiari; non è assimilabile al comando o al fuori ruolo ai fini della priorità di cui all'art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001.
art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001
in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento
la previsione ha applicazione strettamente letterale ed è limitata ai soli dipendenti che si trovino in comando o fuori ruolo, non potendo estendersi ad altre forme di assegnazione temporanea.
art. 56 del d.p.r. n. 3 del 1957
richiamato come fonte definitoria del comando nel pubblico impiego.
art. 58 del d.p.r. n. 3 del 1957
richiamato come fonte definitoria del fuori ruolo nel pubblico impiego.
art. 115 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso, ma la decisione si fonda essenzialmente sull'interpretazione della normativa sostanziale.
art. 111 Cost.
richiamato in collegamento con la censura di violazione di legge.
art. 6 CEDU
richiamato dalla ricorrente nella formulazione del motivo, senza assumere rilievo decisivo nella ratio decidendi.
d.l. n. 25 del 2025
menzionato solo per segnalare la modifica successiva dell'art. 30, comma 2-bis, con espunzione del richiamo al fuori ruolo.
l. n. 69 del 2025
legge di conversione del d.l. n. 25 del 2025, richiamata incidentalmente.
l. n. 228 del 2012
richiamata come esempio di disciplina che prevede il consenso o assenso del dipendente in alcune ipotesi di mobilità/assegnazione.
Massime di principio
- La priorità di immissione in ruolo prevista per i dipendenti provenienti da altre amministrazioni opera solo quando ricorrano in senso stretto le situazioni tipiche e tassative di comando o di fuori ruolo, non potendo essere estesa analogicamente ad altre forme di collocazione temporanea.
- Ai fini dell'applicazione delle norme sulla mobilità prioritaria nel pubblico impiego, le nozioni di comando e fuori ruolo vanno ricostruite secondo le definizioni legali e la loro funzione organizzativa, coerente con l'interesse primario dell'amministrazione di destinazione.
- L'assegnazione temporanea disposta per esigenze familiari del lavoratore ha una ratio diversa dal comando e dal fuori ruolo, perché tutela primariamente un interesse personale del dipendente; perciò non fonda, di regola, un diritto di priorità all'immissione in ruolo presso l'ente di destinazione.
- Quando la controversia è definita esclusivamente da un'interpretazione di diritto e non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la cassazione può decidere nel merito senza rinvio.
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