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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29094/2025 del 04/11/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla selezione interna, svolta nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato, per il conferimento di una posizione organizzativa di esperto in matrici ambientali. Un dipendente dell’ente, che aveva partecipato alla procedura ma non era risultato vincitore, ha chiesto in giudizio, in via principale, l’attribuzione della posizione e le differenze retributive; in subordine, l’annullamento della selezione, la nomina di una nuova commissione e il risarcimento del danno. La Corte d’appello aveva ritenuto illegittima la procedura per l’esistenza di un rapporto extralavorativo tra il presidente della commissione e il candidato poi risultato vincitore, considerato incompatibile sotto il profilo dell’imparzialità, ma aveva negato sia la nuova selezione, per intervenuta scadenza della posizione, sia il risarcimento, reputando generica la domanda e non allegato un danno da perdita di chance. Con il ricorso principale l’ente ha dedotto: violazione dell’art. 51 c.p.c. e delle norme collettive e di legge sul pubblico impiego privatizzato, sostenendo che la procedura fosse una selezione di diritto privato non assimilabile a un concorso pubblico e che i rapporti personali tra commissario e candidato non potessero integrare incompatibilità; omesso esame di fatti decisivi, valorizzando la composizione della commissione e la normalità di relazioni extralavorative tra colleghi; violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata pronuncia su una questione di inammissibilità della domanda subordinata; violazione delle regole sull’onere della prova e nullità della motivazione; e infine censura sulle spese di lite. Con il ricorso incidentale il lavoratore ha contestato il mancato riconoscimento del diritto all’attribuzione della posizione e del danno, sostenendo che la procedura fosse stata valutata in modo superficiale e che, accertata l’illegittimità della selezione, il risarcimento dovesse ritenersi dovuto in re ipsa o comunque liquidabile equitativamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell’ente sia il ricorso incidentale del lavoratore. Ha confermato il principio secondo cui, nel pubblico impiego privatizzato, rapporti personali extralavorativi leciti tra dipendente e superiore non incidono di regola sulla legittimità degli atti gestori; tuttavia, quando la P.A. effettua una selezione comparativa discrezionale per l’attribuzione di incarichi rilevanti, deve essere garantita l’imparzialità del soggetto chiamato a scegliere, anche mediante applicazione analogica dei criteri dell’art. 51 c.p.c., compresa l’ipotesi atipica di rapporto personale intenso tale da far sorgere il sospetto di mancanza di imparzialità. In concreto, la valutazione della Corte d’appello sulla sussistenza di un rapporto di frequentazione idoneo a mettere in dubbio la serenità della scelta è stata ritenuta un apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione. Sono state respinte anche le censure processuali e sulle spese. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha escluso il diritto all’assegnazione della posizione perché il posto era già scaduto e ha confermato il diniego del risarcimento, rilevando che il danno da perdita di chance non è in re ipsa e deve essere allegato e provato, mentre nella specie la domanda era stata ritenuta generica e non specificamente censurata. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 51 c.p.c.

    Le cause di incompatibilità e astensione possono rilevare, in tema di selezioni discrezionali della P.A., anche oltre le ipotesi tipiche quando vi sia un rapporto personale di tale intensità da far sorgere il sospetto di difetto di imparzialità; il principio viene richiamato in chiave estensiva ma non analogica indiscriminata.

  • art. 21 CCNL comparto sanità 1998/2001 del 7/4/1999

    Richiamato dal ricorrente principale per sostenere la disciplina applicabile al conferimento della posizione organizzativa.

  • art. 40, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dal ricorrente principale nel contestare il regime della procedura selettiva nel pubblico impiego contrattualizzato.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    Richiamati per sostenere che anche nell’esercizio dei poteri del datore pubblico debbano operare correttezza e buona fede.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per censurare la valutazione probatoria e, nel ricorso incidentale, per sostenere il diritto al risarcimento; la Corte ribadisce che il danno da perdita di chance deve essere allegato e provato.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nei motivi sull’onere della prova; la Corte esclude una vera inversione dell’onere e ricondice la censura alla valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per asserita nullità della sentenza, ma la censura è disattesa perché la motivazione del giudice di merito è stata ritenuta esistente e comprensibile.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per lamentare omessa pronuncia; la Corte rileva l’assenza di interesse concreto alla censura perché la domanda subordinata non era stata accolta.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sull’omessa pronuncia, senza esito favorevole al ricorrente.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato sul regime delle spese di lite; la Corte ribadisce l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella liquidazione entro i parametri.

  • D.M. n. 55 del 2014

    Usato come parametro per la liquidazione delle spese; la Corte ritiene la liquidazione effettuata compatibile con i limiti tariffari.

  • art. 97 Cost.

    Fondamento costituzionale del principio di imparzialità dell’azione amministrativa, che giustifica l’applicazione delle regole sull’astensione anche nelle selezioni comparative della P.A.

  • art. 7 d.p.r. n. 62 del 2013

    "il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale"

    La norma è richiamata a conferma dell’esigenza di astensione in presenza di rapporti personali o di frequentazione abituale idonei a compromettere o far dubitare dell’imparzialità.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Richiamato come parametro dei motivi di legittimità per violazione di legge.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Richiamato per denunciare nullità della sentenza e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Richiamato per lamentare omesso esame di fatti decisivi; la Corte ribadisce il limite del sindacato di legittimità ai soli fatti decisivi effettivamente trascurati.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, i rapporti personali extralavorativi tra un dipendente e un superiore non incidono di per sé sulla legittimità dell’azione gestionale; tuttavia, se l’amministrazione procede a una selezione comparativa discrezionale per conferire un incarico rilevante, deve assicurare l’imparzialità dei componenti della commissione o del soggetto decisore.
  • Le regole sull’astensione e incompatibilità possono essere valorizzate anche al di fuori dei casi tipici quando il rapporto personale tra commissario e candidato abbia una intensità tale da far sorgere un ragionevole sospetto di mancanza di imparzialità; non è necessario un conflitto di interessi in senso stretto, ma il mero rapporto occasionale o di ordinaria colleganza non basta.
  • L’apprezzamento sulla concreta intensità del rapporto personale e sulla sua idoneità a incidere sull’imparzialità appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale e dell’omesso esame di fatti decisivi.
  • Il danno da perdita di chance non è in re ipsa: deve essere specificamente allegato e provato; la domanda risarcitoria generica, priva di una chiara deduzione del pregiudizio, non consente accoglimento.
  • La censura sulla liquidazione delle spese non può tradursi in una mera contestazione dell’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito entro i parametri tariffari, salvo violazione manifesta dei criteri normativi.

Come è indicizzato

MateriePubblico impiego privatizzatoSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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