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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00154/2026 del 03/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

La controversia nasce dalla stipula di due contratti collegati: da un lato un contratto di acquisto di un pacchetto vacanze/pluriennale, dall'altro un contratto di finanziamento concesso dalla società finanziaria per pagare quel bene/servizio. I consumatori avevano esercitato il recesso dal contratto principale ai sensi del Codice del consumo e avevano chiesto che tale recesso travolgesse anche il finanziamento, con declaratoria di risoluzione del relativo contratto. I giudici di merito hanno accolto la domanda, ritenendo provato un collegamento negoziale ex lege tra i due contratti, anche sulla base di prova testimoniale e di una dichiarazione scritta dell'operatore commerciale. La società finanziaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 117 e 125 TUB e dell'art. 1372 c.c., sostenendo che il collegamento negoziale non fosse stato correttamente ravvisato e che la decisione si fosse fondata in modo indebito su dichiarazioni testimoniali e sulla dichiarazione dell'operatore commerciale; (2) violazione dell'art. 116 c.p.c., per asserita mancata valutazione della prova testimoniale secondo prudente apprezzamento. I controricorrenti hanno resistito con controricorso e memoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambi i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, in realtà sollecitassero una rivalutazione del materiale probatorio e del giudizio di fatto compiuto dai giudici di merito, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che non era stata specificamente censurata una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia il rilievo della mancata impugnazione dell'accertamento di merito sull'avvenuta prova del collegamento negoziale tramite testimonianza. Quanto al secondo motivo, la Corte ha aggiunto che esso era comunque estraneo a una delle rationes poste a fondamento della decisione, che si basava anche sulla dichiarazione sottoscritta. Ne è seguita la condanna della ricorrente alle spese e la declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67 Codice del consumo

    Richiamato come base del collegamento negoziale ex lege tra il contratto di finanziamento e il contratto di acquisto del pacchetto vacanze.

  • art. 117 TUB

    Invocato nel ricorso come norma asseritamente violata, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare accertamenti di fatto.

  • art. 125 TUB

    Invocato nel ricorso come norma asseritamente violata, ma la Corte non è entrata nel merito per l'inammissibilità delle censure.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato nel ricorso per contestare l'efficacia vincolante del contratto di finanziamento; la doglianza è stata reputata meramente fattuale.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura di violazione della norma è stata ritenuta inammissibile perché in realtà mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove da parte della Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare formalmente una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove: quando il motivo mira in sostanza a contestare l'accertamento probatorio compiuto dai giudici di merito, esso è inammissibile.
  • La Corte di cassazione non può riesaminare il merito dell'apprezzamento delle risultanze istruttorie, salvo i limiti propri del vizio di motivazione oggi consentito nei ristretti confini di legge; resta quindi preclusa la critica che richieda una diversa lettura delle prove testimoniali o documentali.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso deve aggredirle tutte in modo specifico; la mancata censura di una sola di esse comporta l'inammissibilità o comunque l'infondatezza del ricorso.
  • Una doglianza è inammissibile se, anche a prescindere dalla sua formulazione, risulta estranea a una delle basi decisive della sentenza impugnata.
  • Nel contesto dei contratti di credito collegati, l'accertamento del collegamento negoziale è tipicamente un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti dei vizi deducibili in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneMutuoCredito al consumoImpugnazioni
RamiContrattiBancario e finanziarioConsumatoriProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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