Cassazione Civile, Ordinanza n. 32741/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato avvisi di accertamento alla società, cessata nel 2012, e ai due soci, a seguito di incongruenze tra redditi dichiarati e ricavi risultanti dalla documentazione acquisita dopo un questionario. I contribuenti avevano impugnato gli avvisi; in primo grado i ricorsi erano stati rigettati, ma la CTR aveva accolto l'appello ritenendo invalida la sottoscrizione degli avvisi perché la delega prodotta dall'Ufficio sarebbe stata incompleta, priva delle ragioni del conferimento, della durata e del nominativo del delegato. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR ha confuso la disciplina della delega di firma con quella della delega di funzioni e che, per la validità dell'atto, basta la sua riferibilità all'Ufficio; inoltre l'atto prodotto conterrebbe comunque gli elementi necessari; 2) omesso esame di fatti decisivi, perché la CTR non avrebbe considerato che nel fascicolo di primo grado era stato prodotto l'atto dispositivo di attribuzione delle deleghe di firma e che il nominativo del delegato, le ragioni e la durata risultavano dal documento.
La decisione
La Corte ritiene tempestivo il ricorso e fondati entrambi i motivi. Precisa che, in materia di avvisi di accertamento, la sottoscrizione può essere validamente apposta dal capo dell'ufficio o da un funzionario delegato di carriera direttiva; la delega di firma è cosa diversa dalla delega di funzioni e non richiede i requisiti di specificità, motivazione e durata propri di quest'ultima. La CTR ha errato nel considerare invalida la delega per mancanza di motivazione, durata e nominativo, senza esaminare l'atto dispositivo di delega di firma effettivamente prodotto. La Corte esclude anche che la semplice riferibilità dell'atto all'Amministrazione possa bastare da sola, ma chiarisce che l'atto di delega era stato trascurato. In conclusione, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla competente Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che dovrà esaminare le questioni rimaste assorbite e regolare anche le spese.
Norme richiamate
gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti, a pena di nullità, dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva; per la delega di firma non si applicano i requisiti propri della delega di funzioni e non è richiesta la qualifica dirigenziale.
vengono invocati come parametri del vizio di violazione di legge e dell'omesso esame di un fatto decisivo.
definizione agevolata delle liti pendenti
la sospensione dei termini processuali operava in via generale, a prescindere dall'adesione alla definizione agevolata.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato per distinguere la delega di funzioni, che richiede atto scritto e motivato e specifiche ragioni di servizio, dalla delega di firma, cui tale rigore non si applica.
art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
costituisce garanzia per il contribuente che la provenienza dell'avviso sia avvalorata dalla sottoscrizione del capo ufficio o del funzionario delegato.
Massime di principio
- In tema di avvisi di accertamento, la validità della sottoscrizione non dipende dalla qualifica dirigenziale del firmatario, ma dalla presenza di un capo ufficio o di un funzionario di carriera direttiva validamente delegato.
- La delega di firma è un mero decentramento interno senza rilevanza esterna: non richiede, a differenza della delega di funzioni, la motivazione delle ragioni sostitutive, un termine di durata predeterminato o l'indicazione nominativa del delegato, purché il destinatario della delega sia comunque individuabile.
- Non è sufficiente affermare in astratto la riferibilità dell'atto all'Amministrazione: occorre comunque verificare l'esistenza di un titolo di sottoscrizione, ossia la sottoscrizione del capo dell'ufficio o del funzionario delegato.
- Nel giudizio di cassazione, l'omesso esame di un atto documentale decisivo effettivamente prodotto in primo grado può integrare vizio censurabile quando il giudice di merito non ne consideri il contenuto ai fini della decisione.
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