Cassazione Civile, Ordinanza n. 26360/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento emesso nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica per IRES, IVA e IRAP relative all’anno d’imposta 2009, a seguito di una verifica fiscale svolta su altri soggetti collegati da rapporto consortile. Il giudice di appello aveva ritenuto nullo l’atto impositivo per difetto di motivazione, perché non era stato allegato integralmente al medesimo il processo verbale di constatazione richiamato, ma solo alcune pagine. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, 7 della L. n. 212 del 2000 e 3 della L. n. 241 del 1990, sostenendo che l’avviso poteva essere motivato per relationem e che non era necessaria l’allegazione integrale dell’atto richiamato, specie quando il contenuto essenziale fosse già riportato nell’avviso. La resistente si è difesa con controricorso.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate, ritenendo fondato il motivo. Cassa la sentenza della CTR che aveva dichiarato nullo l’avviso di accertamento per omessa allegazione integrale del PVC richiamato. La Corte afferma che l’obbligo di allegazione riguarda solo gli atti non già riprodotti nella loro parte essenziale nell’atto impositivo e che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se la motivazione fosse comunque idonea a far conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali. La causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973
L’avviso di accertamento deve essere motivato in modo da rendere conoscibili i presupposti della pretesa, potendo la motivazione essere realizzata anche per relationem.
art. 7 della L. n. 212 del 2000
L’obbligo di motivazione e allegazione degli atti richiamati va letto in funzione integrativa delle ragioni dell’atto; non richiede l’allegazione integrale di documenti già riprodotti nella parte essenziale o comunque conoscibili.
art. 3 della L. n. 241 del 1990
La motivazione dell’atto amministrativo deve spiegare le ragioni della decisione; l’obbligo di allegazione serve solo quando necessario a integrare la motivazione.
È richiamato in relazione alla proposta del relatore e alla regolare costituzione del contraddittorio.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
È il parametro del motivo di ricorso, dedotto come violazione e falsa applicazione di legge.
art. 10 della L. n. 212 del 2000
L’interpretazione dell’obbligo motivazionale deve essere coerente con i canoni di leale collaborazione e buona fede nei rapporti tributari.
artt. 2 e 3 Cost.
Sono richiamati come fondamento dei principi di solidarietà, ragionevolezza e corretto bilanciamento nei rapporti tra amministrazione e contribuente.
Massime di principio
- L’avviso di accertamento può essere motivato per relationem mediante rinvio a un atto istruttorio, anche se redatto nei confronti di terzi, purché il contribuente sia messo in grado di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di difendersi efficacemente.
- L’obbligo di allegazione degli atti richiamati nell’avviso di accertamento non è assoluto: opera solo per gli atti non già trascritti o riprodotti nella loro parte essenziale nell’atto impositivo.
- Il giudice tributario, di fronte a una censura sulla motivazione per relationem, deve verificare concretamente l’idoneità dell’avviso a delimitare la pretesa fiscale e non può limitarsi a rilevare la mancata allegazione integrale del documento richiamato.
- In materia tributaria, le irregolarità formali dell’atto non comportano invalidità se non hanno inciso concretamente sulla possibilità di difesa del contribuente o sulla sua sfera giuridica.
- L’onere di dedurre e dimostrare il pregiudizio concreto derivante dall’omessa allegazione o comunicazione di un atto richiamato incombe sulla parte che eccepisce il vizio.
- rami
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