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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25380/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce dal trasporto di una macchina tipografica composta da più componenti, affidato da una società acquirente a un vettore, con intervento di un sub-vettore per una prima fase del trasferimento e copertura assicurativa del vettore. Durante la seconda fase del trasporto, eseguita con mezzi del vettore, il carico si ribaltava a seguito di un sinistro stradale e risultava danneggiato. La società committente/agente danneggiata chiedeva il risarcimento integrale di danno emergente e lucro cessante; il vettore negava responsabilità, invocava la decadenza dall’azione ex art. 1698 c.c., il limite risarcitorio previsto dalla normativa speciale sul trasporto, la copertura assicurativa e, in via subordinata, la manleva del sub-vettore per asserito difetto di corretto caricamento/ancoraggio. Dopo la soccombenza in primo e secondo grado, il vettore ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) nullità/contraddittorietà della motivazione della sentenza d’appello, che avrebbe ritenuto contemporaneamente provata e non provata l’esistenza delle funi di ancoraggio; 2) violazione dell’art. 2700 c.c., per avere attribuito fede privilegiata al verbale dei Carabinieri circa l’assenza di funi; 3) violazione dell’art. 1693 c.c. e della legge speciale sul trasporto, sostenendo che mancava la prova del quantum del danno e che, quindi, avrebbe dovuto applicarsi il limite vettoriale; 4) violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., perché la parte attrice non avrebbe allegato e provato adeguatamente il danno e la CTU non può supplire alle carenze probatorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo motivo perché mirava in realtà a una rivalutazione del merito sotto veste di violazione di legge; il secondo perché il verbale dei Carabinieri non era stato valorizzato come prova legale ma solo per i fatti percepiti direttamente dai verbalizzanti nella fase statica dell’incidente; il terzo perché censurava genericamente il mancato assolvimento dell’onere della prova senza rispettare l’art. 366 n. 6 c.p.c.; il quarto perché pretendeva un nuovo giudizio di merito sulle prove, attività riservata al giudice di merito. La Corte ha quindi confermato la condanna alle spese in favore delle parti resistenti e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La dedotta contraddittorietà della motivazione non è configurabile quando la sentenza d'appello ripercorre e condivide la decisione di primo grado senza presentare una insanabile antinomia logica.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura di violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione dei fatti o delle prove.

  • art. 2700 c.c.

    La fede privilegiata del verbale del pubblico ufficiale copre solo i fatti attestati come avvenuti in sua presenza e percepiti direttamente, non i giudizi valutativi o le ricostruzioni non immediatamente verificabili.

  • art. 1693 c.c.

    Il richiamo alla presunzione di responsabilità del vettore non consente di superare i limiti del sindacato di legittimità quando la censura investe in realtà l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • L. 22.08.1985 n. 450

    La parte ricorrente invocava la disciplina speciale del trasporto e i relativi limiti risarcitori; la Corte non entra nel merito della corretta applicazione perché reputa inammissibili le censure che presupponevano una diversa ricostruzione fattuale.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della domanda resta a carico dell'attore; tuttavia, in cassazione non è ammissibile censurare l'apprezzamento delle prove se ciò implica una nuova valutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Il prudente apprezzamento delle prove è riservato al giudice di merito, la cui scelta delle fonti istruttorie più idonee non è sindacabile in sede di legittimità salvo specifiche violazioni di legge.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il motivo che denuncia il mancato assolvimento dell'onere probatorio deve specificare e riprodurre, almeno nei contenuti essenziali, gli atti e i documenti rilevanti; il rinvio generico agli atti rende la censura inammissibile.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito camerale previsto per la decisione in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta la verifica dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove; la Cassazione controlla errori di diritto, non ricostruzioni alternative del fatto.
  • La dedotta contraddittorietà della motivazione è configurabile solo se la sentenza presenti un effettivo vizio logico incompatibile con la ratio decidendi, non quando il ricorrente contesti il diverso apprezzamento di circostanze istruttorie.
  • Il verbale di un pubblico ufficiale fa fede privilegiata solo per i fatti attestati come direttamente percepiti dal verbalizzante; non copre valutazioni, inferenze o ricostruzioni tecniche non immediatamente constatate.
  • La censura di violazione dell’onere della prova richiede una puntuale indicazione degli atti e documenti rilevanti; il generico richiamo al fascicolo o alla domanda non soddisfa l’onere di specificità del ricorso per cassazione.
  • La valutazione delle prove e la scelta di quelle ritenute più convincenti sono attività riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti di specifiche violazioni processuali o sostanziali.

Come è indicizzato

MaterieTrasportoImpugnazioniProve
RamiContrattiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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