LEGGE 22 agosto 1985, n. 450
Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDisposizione (22/08/1985) che stabiliva un limite massimo del risarcimento per i danni alle cose trasportate su strada da veicoli ad uso pubblico e autobus privati (sia bagagli a mano che consegnati), pari agli importi previsti per il trasporto marittimo e aereo dalla legge 16/04/1954 n.202. L'art.1 è stato abrogato dal D.Lgs. 21/11/2005 n.286 (effetto dal 28/02/2006); la norma risulta ormai superata dalla successiva disciplina del trasporto.
Limiti di risarcimento per danni a cose trasportate su strada (bagagli)
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