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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04400/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Le amministrazioni fiscali hanno impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva riformato la decisione di primo grado, accogliendo la doglianza del contribuente sulla carenza di competenza territoriale dell’ufficio della riscossione che aveva adottato l’atto. Il ricorso per cassazione era affidato a un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando violazione dell’art. 46 d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 3, comma 1, d.l. n. 203/2005. Secondo le ricorrenti, con la concentrazione della riscossione in un unico soggetto nazionale e con articolazioni periferiche prive di autonomia, sarebbe venuto meno il problema della competenza territoriale che, in passato, valeva per i concessionari locali. Il contribuente ha resistito con controricorso e memoria.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha richiamato il proprio precedente secondo cui, in tema di riscossione dei tributi, è illegittimo per difetto di competenza territoriale il provvedimento emesso da un ufficio provinciale del concessionario operante in un ambito diverso dal domicilio fiscale del contribuente, poiché l’attività di riscossione resta ancorata al criterio territoriale: l’ufficio competente per l’imposizione e quello cui viene consegnato il ruolo devono corrispondere all’ambito territoriale riferibile al contribuente. Ne è conseguito il rigetto del ricorso, con condanna delle amministrazioni ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità in favore del contribuente. La Corte ha anche escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la parte pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È stata utilizzata come norma processuale per denunciare in cassazione la violazione di legge.

  • art. 46 d.P.R. n. 602/1973

    È stata invocata quale parametro della censura sulla competenza territoriale dell’ufficio della riscossione.

  • art. 3, comma 1, d.l. n. 203/2005

    È stata richiamata dai ricorrenti per sostenere la concentrazione in un unico soggetto dell’attività di riscossione e l’irrilevanza dei limiti territoriali.

  • art. 31, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    La Corte lo richiama per affermare che ogni atto impositivo è emesso dall’ufficio territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente.

  • art. 24 d.P.R. n. 602/1973

    "l'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce"

    La Corte lo utilizza per confermare che anche nella riscossione permane un criterio territoriale di competenza dell’ufficio/concessionario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ne esclude l’applicazione perché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di riscossione dei tributi, la concentrazione organizzativa del servizio in un soggetto unico non elimina, di per sé, il criterio della competenza territoriale degli uffici che operano sul singolo rapporto tributario.
  • L’atto della riscossione è illegittimo quando sia adottato da un ufficio territorialmente incompetente rispetto al domicilio fiscale del contribuente, se l’ordinamento continua a collegare l’attività impositiva e la consegna del ruolo a un ambito territoriale determinato.
  • Quando la Corte di cassazione richiama il domicilio fiscale come criterio di competenza, la verifica territoriale va compiuta in relazione sia all’ufficio che emette l’atto sia al concessionario cui il ruolo è attribuito.
  • La soccombenza di un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito, impedisce l’applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto o l’inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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