Cassazione Civile, Ordinanza n. 27369/2025 del 13/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un'impresa beneficiaria di contributi pubblici aveva ottenuto anticipazioni garantite da due polizze fideiussorie rilasciate da una compagnia assicurativa. In seguito a verifiche amministrative, l'amministrazione propose la revoca delle agevolazioni e avviò il recupero coattivo delle somme erogate, mediante iscrizione a ruolo e notifica di cartella di pagamento nei confronti della garante. La compagnia assicuratrice propose opposizione dinanzi al tribunale per ottenere l'annullamento della cartella, sostenendo che l'escussione delle polizze fosse tardiva e quindi inefficace. I giudici di merito accolsero l'opposizione. In cassazione il Ministero dedusse tre motivi: 1) violazione delle regole di interpretazione contrattuale, sostenendo che la garanzia fosse validamente escussa perché la richiesta era stata inviata entro la vigenza della polizza e l'inadempimento si era comunque verificato nel periodo utile; 2) nullità della decisione per difetto assoluto di motivazione, perché la corte territoriale avrebbe ritenuto irrilevante la prova della ricezione della richiesta di escussione da parte della compagnia; 3) violazione delle regole sulla prova e sulle presunzioni, perché la corte d'appello avrebbe erroneamente richiesto la prova della ricezione della nota di escussione da parte della garante entro il termine di efficacia della polizza. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tali motivi, ritenendoli assorbiti da una questione preliminare rilevabile d'ufficio: nell'opposizione esecutiva relativa alla riscossione a mezzo ruolo, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'agente della riscossione, mentre l'ente creditore non è litisconsorte necessario; pertanto, se l'opposizione è proposta solo contro l'ente creditore e non contro l'agente della riscossione, la domanda è inammissibile e va dichiarata come non proponibile.
La decisione
La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, rilevando d'ufficio che l'opposizione esecutiva era stata proposta contro un soggetto privo di legittimazione passiva necessaria, senza evocare l'agente della riscossione, unico legittimato passivo nelle opposizioni esecutive non recuperatorie in materia di riscossione a mezzo ruolo. La conseguenza è stata la declaratoria che la domanda originaria non poteva essere proposta, con caducazione anche della sentenza di primo grado. La Corte ha inoltre condannato la controricorrente alla rifusione delle spese dell'intero giudizio in favore del Ministero e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come criterio di interpretazione del contratto di garanzia, ma la Corte non ha deciso nel merito su questo punto perché la causa è stata definita per ragioni processuali preliminari
richiamato dal ricorrente come criterio di interpretazione secondo buona fede, senza scrutinio nel merito per assorbimento
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indicata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
indicata come parametro della censura di nullità per difetto assoluto di motivazione
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova, ma non esaminato nel merito per assorbimento
richiamato in tema di presunzioni, ma non esaminato nel merito per assorbimento
consente la cassazione senza rinvio quando la domanda non poteva essere proposta
esclusa l'applicabilità dell'integrazione del contraddittorio, perché non ricorre un litisconsorzio necessario sostanziale
art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
richiamato come norma che regola la chiamata in causa dell'ente creditore da parte dell'agente della riscossione nelle liti che non riguardano esclusivamente la regolarità o validità degli atti esecutivi
indicato come disciplina della riscossione a mezzo ruolo nel cui ambito si colloca la regola sulla legittimazione passiva dell'agente della riscossione
richiamato per qualificare l'opposizione come opposizione all'esecuzione nell'ambito delle opposizioni esecutive non recuperatorie
art. 24, comma 32, l. 27 dicembre 1997, n. 449
richiamato come base normativa dell'attivazione della procedura di recupero coattivo a mezzo ruolo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ritenuto non applicabile perché la decisione è stata di cassazione senza rinvio e non di rigetto o inammissibilità
Massime di principio
- Nelle opposizioni esecutive relative alla riscossione coattiva a mezzo ruolo, il legittimato passivo necessario è l'agente della riscossione; l'ente creditore non è litisconsorte necessario ma soggetto eventualmente chiamabile in causa dall'agente ai sensi della disciplina speciale.
- Se l'opposizione esecutiva è proposta esclusivamente contro l'ente creditore e non anche contro l'agente della riscossione, la domanda è inammissibile perché proposta nei confronti di un soggetto privo di legittimazione processuale passiva necessaria.
- La mancanza del soggetto legittimato passivo necessario è questione preliminare e rilevabile d'ufficio anche in cassazione, purché non sia coperta da giudicato interno.
- Quando la Corte definisce il giudizio con cassazione senza rinvio perché la domanda non poteva essere proposta, restano assorbiti i motivi di ricorso che attengono al merito della controversia.
- La regola speciale sulla riscossione a mezzo ruolo prevale sulla ricerca di un litisconsorzio necessario sostanziale tra ente creditore e agente della riscossione nelle opposizioni esecutive non recuperatorie.
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