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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08849/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

Una società che aveva erogato prestazioni termali in favore di utenti di una ASL per l’anno 2009 otteneva in monitorio un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di adeguamento delle tariffe. La ASL proponeva opposizione contestando le prestazioni e le spettanze fatturate; in via subordinata, la società chiedeva comunque il pagamento delle medesime somme a titolo di arricchimento senza causa. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo, escludeva l’esistenza di un rapporto contrattuale scritto e negava l’applicabilità dell’art. 2041 c.c. La Corte d’appello confermava. In cassazione la società deduceva: 1) violazione delle norme sulla forma scritta dei contratti della P.A., sostenendo che il credito per differenze tariffarie derivasse dall’Intesa in Conferenza permanente e dal suo recepimento regionale, anche in assenza di contratto scritto; 2) violazione dell’art. 2041 c.c., contestando il principio per cui l’indennizzo per arricchimento senza causa copre solo il danno emergente e non anche il lucro cessante; 3) violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 e 1226 c.c., sostenendo che l’onere della prova della non spettanza delle differenze tariffarie gravasse sulla ASL e che, in subordine, il danno avrebbe dovuto essere liquidato equitativamente; 4) violazione delle regole sulle spese, lamentando che la Corte d’appello non avesse compensato le spese nonostante il rigetto dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla ASL.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che i contratti della pubblica amministrazione devono essere stipulati per iscritto a pena di nullità e che tale forma è necessaria anche per le modificazioni successive del rapporto; l’Intesa e il recepimento regionale non potevano sostituire l’assenza di un contratto scritto tra le parti. Ha inoltre ribadito che, nell’azione di arricchimento senza causa verso la P.A., l’indennizzo va commisurato alla diminuzione patrimoniale subita dall’impoverito, con esclusione del lucro cessante che avrebbe conseguito da un valido contratto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché privo di autonoma specificità e perché, una volta limitato l’indennizzo al danno emergente, gravava sulla società danneggiata la prova dell’esistenza e consistenza di tale voce, prova non fornita. Anche il quarto motivo è stato respinto: la soccombenza reciproca non ricorreva, poiché la società era risultata integralmente soccombente nel merito sia sulla domanda contrattuale sia su quella di arricchimento senza causa, restando irrilevante il rigetto dell’eccezione di prescrizione. La società ricorrente è stata condannata alle spese e agli ulteriori oneri processuali previsti per legge.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene utilizzato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.

  • artt. 16 e 17 R.D. n. 2440 del 1923

    richiamati come norme sulla forma scritta dei contratti della P.A., la cui violazione viene allegata dalla ricorrente; la Corte ribadisce che la forma scritta è richiesta a pena di nullità.

  • artt. 1321 c.c. e segg.

    richiamati dalla ricorrente per sostenere l’esistenza di un accordo contrattuale; la Corte esclude che vi fosse un valido contratto scritto.

  • art. 1350 c.c.

    richiamato in relazione alla necessità della forma scritta.

  • art. 1418 c.c.

    richiamato per sostenere la nullità in assenza di forma scritta.

  • art. 97 Cost.

    richiamato dalla ricorrente quale fondamento dei principi di imparzialità e buon andamento che sorreggono la forma scritta nei contratti pubblici.

  • art. 4 L. n. 323/2000

    l’Intesa prevista da questa disposizione è stata recepita dalla Regione, ma la Corte chiarisce che ciò non integra da solo un rapporto negoziale con la ASL.

  • art. 2041 c.c.

    l’indennizzo per arricchimento senza causa è limitato alla diminuzione patrimoniale subita dall’impoverito e non comprende il lucro cessante che deriverebbe da un contratto valido.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato nel secondo motivo quale parametro ermeneutico.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che, una volta prospettato un indennizzo limitato al danno emergente, spetta all’impoverito provarne esistenza e consistenza.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di presunzioni; il motivo è ritenuto non autosufficiente.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di presunzioni; non supera il difetto di specificità della censura.

  • art. 1226 c.c.

    richiamato per la richiesta di liquidazione equitativa del danno, non accolta per mancanza di prova del danno emergente.

  • art. 192 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo in tema di spese; la Corte esclude la soccombenza reciproca.

  • art. 191 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo insieme all’art. 192 c.p.c.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per lamentare motivazione apparente; la censura è respinta.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato dalla Corte nel definire i presupposti della compensazione delle spese.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per la declaratoria dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione la forma scritta è richiesta a pena di nullità non solo per la conclusione del rapporto, ma anche per le successive modifiche: non sono sufficienti intese informali, comportamenti concludenti o mera esecuzione di fatto.
  • Un atto generale o programmatico, anche se recepito dall’amministrazione competente, non sostituisce il contratto scritto quando si pretende il pagamento di somme fondate su un rapporto negoziale con un ente pubblico.
  • Nell’azione di arricchimento senza causa contro la pubblica amministrazione, l’indennizzo deve essere commisurato alla sola diminuzione patrimoniale subita dall’impoverito, con esclusione del lucro cessante che sarebbe derivato da un valido contratto.
  • Se la pretesa risarcitoria o indennitaria è limitata al danno emergente, grava sulla parte che lo invoca l’onere di allegare e provare l’esistenza e la consistenza di tale perdita patrimoniale; in difetto, non può disporsi una liquidazione equitativa.
  • La soccombenza reciproca, ai fini della compensazione delle spese, non ricorre quando una parte vince su una questione preliminare ma risulta integralmente soccombente nel merito sulle domande controverse.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiNullitàArricchimento senza causaOnere della prova

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