Cassazione Civile, Ordinanza n. 15635/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo richiesto da un professionista per il saldo del corrispettivo dovuto per una perizia redatta in funzione di un giudizio promosso dal debitore per ottenere l’indennizzo per ingiusta detenzione. Il debitore aveva proposto opposizione, deducendo anche l’incompetenza territoriale del giudice che aveva emesso il monitorio, invocando il foro inderogabile del consumatore. In appello aveva prodotto un certificato storico anagrafico dal quale risultava che la sua residenza era stata trasferita a Roma con decorrenza anteriore sia al deposito del ricorso monitorio sia alla notifica del decreto. La corte territoriale aveva tuttavia rigettato l’eccezione ritenendo rilevante la residenza risultante dalle certificazioni anagrafiche del Comune originario e non la residenza effettiva, oltre a escludere rilievo alla documentazione prodotta tardivamente. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione dell’art. 66-bis del Codice del consumo per avere la corte di merito negato l’incompetenza territoriale nonostante la prova del trasferimento di residenza; 2) violazione delle norme in tema di tutela del consumatore, contratti e compenso professionale, motivo rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato nei termini esposti in motivazione, e ha dichiarato assorbito il secondo motivo. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, perché riesamini la questione applicando i principi richiamati, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che il foro del consumatore ha natura funzionale e inderogabile e che, una volta dimostrato il trasferimento di residenza prima dell’instaurazione del monitorio, la competenza va valutata secondo il foro del consumatore, senza che possa opporsi la sola mancata conoscenza da parte del creditore della residenza effettiva; il trasferimento produce effetti dalla data di accertamento, non da quella di rilascio del certificato.
Norme richiamate
art. 66-bis d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206
Stabilisce il foro inderogabile del consumatore; la sua operatività impone di radicare la competenza presso il giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore, ove risultante prima dell’instaurazione del procedimento.
art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206
Richiamato come base della inderogabilità del foro del consumatore.
Il trasferimento della residenza produce effetti dal momento dell’accertamento della nuova residenza, non dalla successiva certificazione.
Richiamato per la disciplina degli effetti del trasferimento di residenza.
Evocato con riguardo al principio di specificità del ricorso.
Norma sul ricorso per cassazione richiamata in relazione alla formulazione dei motivi.
Richiamato in relazione al ricorso per decreto ingiuntivo.
Richiamato nel secondo motivo, rimasto assorbito.
Richiamato nel secondo motivo, rimasto assorbito.
Richiamato nel secondo motivo, rimasto assorbito.
Massime di principio
- Il foro del consumatore ha natura funzionale e inderogabile: quando la controversia è di consumo, la competenza territoriale va verificata alla luce del luogo di residenza o domicilio del consumatore al momento rilevante, non potendo essere derogata dalle ordinarie regole territoriali.
- Se il consumatore eccepisce l’incompetenza territoriale e dimostra, anche in appello mediante documento non precedentemente disponibile per cause non imputabili, il trasferimento della propria residenza prima dell’instaurazione del procedimento, il giudice deve prendere in considerazione tale dato ai fini della competenza.
- Il trasferimento di residenza esplica i suoi effetti dalla data di accertamento del mutamento e non dalla data di rilascio del certificato anagrafico successivo; la certificazione ha valore documentale dell’evento già verificatosi.
- Nelle controversie soggette al foro del consumatore, non è sufficiente opporre la sola mancata conoscenza da parte del creditore della residenza effettiva del consumatore quando il mutamento sia legalmente perfezionato e provato.
- Quando il primo motivo di ricorso investe con successo la questione di competenza, gli ulteriori motivi che dipendono dalla decisione cassata restano assorbiti.
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