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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37351/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società a responsabilità limitata, poi cancellata dal registro delle imprese, era stata destinataria di un avviso di accertamento per l’anno 2007 con recupero di IRES, IRAP e IVA sulla base di accertamento induttivo extracontabile e di indagini bancarie svolte sui conti intestati al socio unico e amministratore. In primo e secondo grado la pretesa era stata in parte confermata, valorizzando gravi irregolarità contabili, la commistione tra operazioni personali del socio e attività societaria, la riferibilità alla società dei proventi transitati sui conti personali e l’onere del contribuente di fornire prova analitica contraria per ciascuna movimentazione. Il ricorrente ha proposto sette motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente sulla sussistenza dei presupposti dell’accertamento induttivo; 2) violazione delle norme sull’accertamento induttivo e sulle indagini bancarie, sostenendo che la contabilità fosse regolare o comunque che le irregolarità contestate fossero marginali e non idonee a giustificare il salto all’induttivo, oltre alla mancata instaurazione del contraddittorio con la società; 3) ulteriore nullità per motivazione apparente sulla riferibilità alla società dei conti intestati al socio; 4) violazione delle norme sulle indagini bancarie, deducendo che i conti personali non potevano essere automaticamente imputati alla società e che mancavano elementi indiziari specifici; 5) nullità per motivazione apparente e erronea applicazione della presunzione di maggior ricavo, perché il contribuente aveva già fornito giustificazioni e l’Ufficio non avrebbe spiegato adeguatamente la ripresa; 6) omesso esame di fatti decisivi, per il mancato apprezzamento della documentazione prodotta a giustificazione delle movimentazioni; 7) nullità per motivazione apparente sulla percentuale di ricarico applicata. La Corte ha ritenuto infondati i motivi sulle asserite motivazioni apparenti, ha escluso la violazione delle norme richiamate, ha dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. perché diretto a rivalutare il merito e le prove, e ha considerato sufficiente la motivazione sulla percentuale di ricarico. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso, confermando la legittimità dell’accertamento e condannando il ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata non fosse affetta da motivazione apparente, perché il giudice di merito aveva esplicitato, sia pure sinteticamente, il percorso logico seguito: gravi irregolarità nella contabilizzazione, commistione tra conti del socio unico e attività societaria, riferibilità dei movimenti bancari alla società, mancata prova analitica contraria da parte del contribuente e congruità del ricarico applicato. Ha poi affermato che, in presenza di una compagine ristretta e di elementi sintomatici di sovrapposizione tra interessi personali e societari, è legittimo l’uso delle presunzioni e l’imputazione alla società delle movimentazioni bancarie sui conti del socio, gravando sul contribuente l’onere di dimostrare analiticamente l’estraneità di ciascuna operazione a fatti imponibili. Il motivo sul vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. è stato dichiarato inammissibile perché diretto a sollecitare una diversa valutazione dei fatti e delle prove. Il ricorso è stato dunque rigettato integralmente, con condanna alle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate e all’ulteriore importo dovuto per legge.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La deduzione di nullità per motivazione apparente richiede una motivazione del tutto mancante o solo apparente, cioè non idonea a rendere comprensibile il percorso decisorio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge è infondata quando la decisione di merito applica correttamente le norme sull’accertamento induttivo e sulle indagini bancarie, sulla base di presunzioni legali relative e di elementi sintomatici specifici.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non questioni o argomentazioni; non può essere usato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    Consente l’accertamento induttivo extracontabile in presenza di gravi irregolarità o inattendibilità delle scritture contabili.

  • art. 32, d.P.R. n. 600/1973

    Le movimentazioni bancarie possono fondare la ripresa e il contribuente deve fornire prova analitica contraria della non imponibilità o estraneità dei singoli movimenti.

  • art. 5, d.lgs. n. 446/1997

    Richiamato come norma applicabile alla determinazione della base imponibile IRAP nell’ambito della ripresa fiscale.

  • art. 51, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato per le indagini bancarie e il recupero IVA fondato sulle movimentazioni finanziarie.

  • art. 54, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato come norma sulla rettifica della dichiarazione ai fini IVA, applicata in coordinamento con le risultanze bancarie.

  • art. 55, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato per i poteri di accertamento in materia IVA in presenza di irregolarità contabili.

  • art. 17 c.p.c.

    Citato nel testo in relazione al motivo di ricorso, ma senza una specifica incidenza autonoma sulla decisione.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; non basta che sia sintetica, se rende comunque intelligibile la ratio decidendi.
  • In presenza di scritture contabili inattendibili o di gravi irregolarità, è legittimo l’accertamento induttivo extracontabile fondato anche su risultanze bancarie.
  • Le indagini bancarie possono estendersi ai conti intestati formalmente a terzi quando vi siano elementi sintomatici della sostanziale riferibilità dei movimenti al soggetto verificato, specie in contesti societari ristretti o con forte commistione tra patrimonio personale e attività d’impresa.
  • Quando l’accertamento si fonda sulle movimentazioni dei conti, l’onere della prova si sposta sul contribuente, che deve fornire una giustificazione analitica di ciascuna operazione contestata; non sono sufficienti allegazioni generiche o ricostruzioni complessive.
  • Il vizio di omesso esame è configurabile solo rispetto a un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La congruità di un ricarico o di una percentuale di redditività rientra nel giudizio di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da una motivazione, anche concisa, e se il ricorrente non offre elementi concreti per dimostrarne l’erroneità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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