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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16136/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

Il proprietario-locatore aveva concesso in locazione, con contratto del 25 maggio 2004, un terreno sito in Sorso a una società petrolifera. Ritenendo cessato il rapporto, aveva intimato licenza per finita locazione e promosso giudizio per la convalida. Il Tribunale aveva ritenuto il contratto risolto alla scadenza indicata e disposto il rilascio. In appello, però, la società conduttrice aveva ottenuto riforma della decisione, perché la clausola sulla durata del rapporto prevedeva un primo novennio, la proroga tacita per ulteriori nove anni e poi un ulteriore rinnovo novennale, con facoltà di disdetta attribuita, secondo la lettura del giudice d'appello, solo al conduttore. Il locatore ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 27, 28 e 29 L. n. 392 del 1978, lamentando che la decisione avrebbe illegittimamente compresso il potere del locatore di negare il rinnovo, oltre i casi previsti dalla legge; 2) violazione delle regole di interpretazione del contratto, in particolare degli artt. 1366, 1368 e 1370 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente desunto dalla clausola di durata un impegno del locatore a rinunciare alla disdetta; 3) omessa convalida della licenza per finita locazione e violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto comunque fissare la scadenza del contratto e pronunciarsi sulla risoluzione, essendovi una manifestazione di volontà di cessare il rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congiuntamente inammissibili i primi due motivi perché le censure non denunciavano correttamente una violazione dei canoni legali di interpretazione, ma si limitavano a contrapporre una lettura del contratto diversa e più favorevole a quella accolta dalla Corte d'appello; l'accertamento della volontà contrattuale è infatti giudizio di fatto riservato al merito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, in violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., non era stata indicata la sede processuale in cui la relativa domanda era stata tempestivamente proposta. La sentenza impugnata è quindi rimasta ferma e il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 27, 28 e 29 L. n. 392 del 1978

    Richiamati dal ricorrente per sostenere che il locatore non avrebbe potuto essere privato, se non nei casi previsti dalla legge, del potere di negare il rinnovo del contratto di locazione.

  • art. 1366 c.c.

    Invocato per censurare l'interpretazione della clausola contrattuale alla luce della buona fede.

  • art. 1368 c.c.

    Invocato insieme agli altri canoni ermeneutici per contestare la ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito.

  • art. 1370 c.c.

    Invocato per sostenere un'interpretazione della clausola nel senso più favorevole alla parte che non l'aveva predisposta.

  • art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.

    Norma processuale richiamata come parametro di deduzione del vizio di violazione di legge.

  • art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.

    Richiamato per denunciare un preteso omesso esame/omissione decisoria sulla convalida e sulla scadenza del contratto.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché non era stata indicata la sede di tempestivo ingresso nel processo della domanda su cui si fondava la censura.

  • artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.

    Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, co. 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'interpretazione del contenuto di un contratto e della volontà delle parti è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non è sufficiente opporre una diversa lettura del testo negoziale più vantaggiosa per il ricorrente.
  • Per dedurre validamente la violazione delle norme legali di interpretazione del contratto occorre indicare specificamente quali canoni siano stati violati e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; la censura non può risolversi in una mera contrapposizione tra interpretazioni alternative.
  • La clausola contrattuale sulla durata e sulla disdetta deve essere letta nel suo complessivo assetto negoziale, ma in sede di legittimità è inammissibile chiedere una nuova valutazione del significato della clausola senza denunciare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici.
  • Il motivo di ricorso che si fonda su una domanda o eccezione processuale deve indicare con precisione la sede processuale in cui essa è stata tempestivamente proposta, altrimenti incorre in inammissibilità per difetto di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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