Cassazione Civile, Ordinanza n. 26259/2024 del 08/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Un dirigente sanitario conveniva in giudizio l'azienda sanitaria locale chiedendo l'accertamento di avere svolto, per un arco temporale determinato, l'incarico di responsabile di struttura semplice e quindi mansioni dirigenziali superiori rispetto all'inquadramento formale posseduto, con conseguente diritto alle differenze tra la retribuzione di posizione prevista dalla contrattazione collettiva per la direzione di unità operativa semplice e quella effettivamente corrisposta, oltre alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda solo in parte, riconoscendo il diritto alle differenze economiche ma dichiarando prescritte alcune mensilità. La corte d'appello aveva respinto l'appello dell'azienda sanitaria, ritenendo provato lo svolgimento di fatto delle mansioni di responsabile di struttura semplice e applicabile, ai fini economici, la retribuzione di posizione collegata alla graduazione delle funzioni. Con il ricorso per cassazione l'azienda lamentava violazione delle norme collettive e legislative richiamate, sostenendo che la retribuzione di posizione è dovuta solo a fronte del formale conferimento dell'incarico e non per il mero svolgimento di fatto delle mansioni; deduceva inoltre l'erroneità del ricalcolo della buonuscita su tale base.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda sanitaria. Ha ritenuto che la corte territoriale non si sia conformata ai principi consolidati in materia di mansioni dirigenziali nel lavoro pubblico contrattualizzato: il riconoscimento delle mansioni dirigenziali di fatto presuppone comunque l'esistenza del corrispondente posto nella pianta organica e l'effettiva istituzione della posizione dirigenziale secondo l'assetto organizzativo dell'ente. In mancanza di un formale e preciso accertamento dell'esistenza della struttura semplice, non era consentito fondare la decisione su valutazioni fattuali o testimoniali. Di riflesso, è stato ribadito che lo svolgimento di fatto di mansioni superiori non incide sull'inquadramento e non consente di assumere la superiore retribuzione come base per l'indennità di buonuscita. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese e per la valutazione dell'appello incidentale assorbito.
Norme richiamate
costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.
richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 27 CCNL Dirigenza medica 1998-2001
richiamato dal ricorrente per sostenere che la retribuzione di posizione è legata al conferimento dell'incarico.
art. 28 CCNL Dirigenza medica 1998-2001
richiamato dal ricorrente per affermare che la retribuzione di posizione presuppone un incarico formalmente conferito.
art. 39 CCNL Dirigenza medica 1998-2001
richiamato per evidenziare il collegamento tra retribuzione di posizione e incarico.
art. 41 CCNL 2002-2005
richiamato per la medesima tesi del collegamento della retribuzione di posizione all'incarico.
art. 15, comma 4, D.Lgs. n. 502/1992
richiamato in relazione all'organizzazione della dirigenza sanitaria e al conferimento degli incarichi.
artt. 19, 24 e 52, D.Lgs. n. 165/2001
richiamati per sostenere che il trattamento economico dirigenziale dipende dall'incarico e non dal mero svolgimento di fatto delle mansioni.
indicato dalla Corte come riferimento per l'atto aziendale e l'individuazione della struttura organizzativa nelle aziende sanitarie.
la Corte d'appello aveva escluso la sua applicazione al caso, e la Cassazione ha confermato che non è il parametro decisivo per il lavoro pubblico contrattualizzato.
Massime di principio
- Nel lavoro pubblico contrattualizzato, il riconoscimento di trattamenti economici collegati a mansioni dirigenziali superiori presuppone non solo lo svolgimento di fatto delle attività, ma anche l'esistenza formale della corrispondente posizione nell'assetto organizzativo dell'amministrazione.
- La qualificazione di una struttura sanitaria come struttura semplice o di una posizione dirigenziale non può essere fondata su mere valutazioni fattuali o testimoniali se manca un formale e preciso inquadramento organizzativo previsto dall'atto aziendale e dalla contrattazione collettiva di settore.
- Lo svolgimento di fatto di mansioni più elevate non produce, di per sé, effetti sull'inquadramento del dipendente né consente di assumere la superiore retribuzione come base per il calcolo dell'indennità di buonuscita; quest'ultima va ancorata alla retribuzione corrispondente alla qualifica formalmente rivestita.
- La contestazione costante del diritto al trattamento rivendicato impedisce la formazione di un giudicato interno sulla sola componente fattuale del rapporto, quando la devoluzione investa l'intera statuizione di riconoscimento del diritto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 8 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26234/2024 del 08/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26235/2024 del 08/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26236/2024 del 08/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26239/2024 del 08/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26240/2024 del 08/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26241/2024 del 08/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →