Cassazione Civile, Ordinanza n. 22672/2024 del 12/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento con cui l’Ufficio ha recuperato Iva e Irap per annualità indicate nella sentenza in relazione a operazioni soggettivamente inesistenti intercorse tra due società. La contribuente, ritenuta dai giudici di merito coinvolta nella gestione di fatto di una delle società schermanti e nelle operazioni di importazione, sdoganamento, trasporto e distribuzione della merce, ha impugnato la decisione di appello che aveva confermato il rigetto del ricorso. In cassazione ha dedotto, con il primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la sentenza non avrebbe considerato la sua estraneità ai fatti contestati e l’inidoneità degli elementi richiamati dall’Ufficio a fondare il giudizio inferenziale. Con il secondo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 3, d.lgs. 546/1992 e dell’art. 2697 c.c., assumendo che mancasse prova del suo coinvolgimento gestionale e che l’onere probatorio gravasse sull’Amministrazione, non potendosi valorizzare mere presunzioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, trattandosi di ricorso per cassazione avverso una decisione di appello che confermava la pronuncia di primo grado, la ricorrente non aveva specificato le rationes decidendi delle due sentenze in modo da dimostrare che fossero diverse, con conseguente operatività del limite di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. Ha inoltre ricordato che il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mera valutazione delle prove. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l’art. 7, comma 3, d.lgs. 546/1992 era già stato abrogato, sicché non può dedursi la violazione di una norma non più vigente; inoltre la censura mirava in realtà a rimettere in discussione l’apprezzamento di merito degli indizi e delle presunzioni, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di ulteriori importi ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggravato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio denunciabile riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare la valutazione delle prove o l’omesso esame di singoli elementi istruttori.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
Quando l’appello è stato rigettato e la parte ricorrente non indica specificamente che le ragioni di fatto poste a base delle sentenze di primo e secondo grado siano diverse, opera la preclusione al motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 7, comma 3, d.lgs. 546/1992
"È sempre data alle commissioni tributarie facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia"
La censura è inammissibile perché la norma risultava abrogata; non può quindi denunciarsene la violazione.
La ricorrente invoca il riparto dell’onere probatorio, ma la Corte rileva che la doglianza non supera il limite del sindacato di legittimità quando mira a contestare la valutazione di merito delle prove.
La Corte applica la condanna al pagamento di un ulteriore importo in favore della controparte, in conseguenza della conformità tra proposta del consigliere e decisione.
La Corte applica anche un ulteriore importo in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per rivalutare il materiale probatorio o per sostituire al giudizio di merito una diversa lettura degli indizi e delle presunzioni.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone la mancata considerazione di un fatto storico decisivo, non la mera omissione di una o più risultanze istruttorie.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente la diversità delle rationes di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado.
- Non è ammissibile denunciare la violazione di una norma processuale che risulti già abrogata al momento della decisione impugnata.
- La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è logicamente coerente.
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