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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08916/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2014, con il quale venivano recuperate maggiore IVA, IRAP e IRES, oltre sanzioni e interessi, per complessivi euro 367.791,00, sulla base di un processo verbale di constatazione. L’accertamento si fondava, secondo l’Ufficio, su un articolato meccanismo di compensazioni infragruppo che avrebbe consentito ai soci/dipendenti di non versare contributi previdenziali e assicurativi pur percependo retribuzioni molto elevate, con conseguente artificiosa costituzione di prestazioni previdenziali indebitamente elevate. Inoltre, per la società e per altre società del medesimo gruppo, sarebbe emersa una gestione antieconomica, con acquisti molto consistenti e vendite di importo notevolmente inferiore. In primo grado il ricorso della società era stato accolto per asserita violazione del contraddittorio endoprocedimentale, perché il PVC era stato consegnato non all’amministratore assembleare ma all’amministratore giudiziario, essendo la società sottoposta a sequestro. In appello l’Agenzia sosteneva la correttezza del contraddittorio e chiedeva la riforma della decisione; la CTR respingeva però il gravame con una motivazione ritenuta dalla Cassazione internamente contraddittoria. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva, anzitutto, nullità della sentenza e del procedimento per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, in violazione degli artt. 111 Cost., 36 d.lgs. 546/1992, 132 c.p.c. e 156 c.p.c.; inoltre, per quanto emerge dal testo, era stato proposto anche un secondo motivo relativo alla violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale, che tuttavia è stato assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando la nullità della sentenza impugnata per motivazione intrinsecamente contraddittoria: il giudice d’appello aveva infatti accolto la tesi dell’Agenzia sulla questione preliminare del contraddittorio, ma poi non aveva esaminato il merito e aveva comunque rigettato l’appello, con esito logicamente inconciliabile. È stato richiamato il principio per cui, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione resta limitato al "minimo costituzionale", e il vizio sussiste quando la motivazione sia mancante, apparente o perplessa, ovvero presenti un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. È stato inoltre chiarito che, nel processo tributario, l’onere di impugnazione specifica ex art. 53 d.lgs. 546/1992 può essere assolto anche mediante la riproposizione delle ragioni già poste a base dell’atto impositivo. Il secondo motivo, relativo al contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, L. 212/2000, è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare la nullità della sentenza e del procedimento quando ricorre un vizio processuale o di motivazione nei limiti della nullità denunciabile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma del 2012 non consente più censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo il mancato rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 111 Cost.

    impone una motivazione non apparente e non incoerente, idonea a rendere comprensibile la decisione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiede che la sentenza tributaria contenga una motivazione intelligibile e coerente.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

  • art. 156 c.p.c.

    il vizio processuale rileva quando l’irregolarità comporti nullità in concreto.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    l’onere di impugnazione specifica nel processo tributario è soddisfatto anche dalla riproposizione delle ragioni già addotte a sostegno dell’atto impugnato.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    richiamato come norma sul contraddittorio endoprocedimentale; il relativo motivo è stato però assorbito.

  • art. 109 TUIR

    menzionato nel ricorso come profilo difensivo dell’Ufficio sulla deducibilità delle spese, senza specifica decisione di merito in Cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la motivazione della sentenza di merito è censurabile solo quando presenti un vizio che superi il "minimo costituzionale": è quindi nulla la decisione affetta da motivazione mancante, apparente o da contrasto irriducibile tra argomentazioni e dispositivo.
  • Se la sentenza afferma di accogliere una tesi su una questione preliminare ma poi rigetta il gravame senza esaminare il merito, il provvedimento è affetto da insanabile contraddittorietà interna e va cassato.
  • Nel processo tributario l’onere di specificità dell’appello è soddisfatto anche mediante la semplice riproposizione, in chiave critica rispetto alla sentenza di primo grado, delle ragioni già poste a fondamento della legittimità dell’atto impositivo o del ricorso del contribuente.
  • Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione per vizio della sentenza, restano assorbite le censure che attengono al merito o a ulteriori questioni processuali non esaminate dalla Corte.
  • La cassazione con rinvio è necessaria quando, eliminato il vizio della sentenza impugnata, occorra un nuovo esame del merito da parte del giudice di merito in diversa composizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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