Cassazione Civile, Ordinanza n. 08913/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo con cui due soggetti, uno titolare di un conto corrente e l'altra garante fideiussoria, sono stati ingiunti in solido al pagamento del saldo passivo del conto, comprensivo di poste contestate (tra cui un addebito per fattura anticipata, interessi passivi capitalizzati trimestralmente, commissione di massimo scoperto e asserita usura), oltre a questioni sulla validità della fideiussione. Gli opponenti avevano chiesto la revoca del decreto, deducendo: contestazione dell'addebito della fattura anticipata per assenza di richiesta di anticipazione; nullità o illegittimità della capitalizzazione degli interessi per violazione del principio di pari periodicità; nullità o indeterminatezza della commissione di massimo scoperto e superamento del tasso soglia usurario; nullità del tasso debitore per indeterminatezza; nullità della polizza vita addebitata sul conto; nullità della fideiussione per indeterminatezza dell'oggetto e per violazione della disciplina antitrust, nonché profili relativi alla liberazione della garante. La Corte di appello aveva respinto l'impugnazione ritenendo, tra l'altro, preclusa la contestazione per approvazione tacita degli estratti conto ex art. 1832 c.c., legittima la capitalizzazione, non provata l'usura, sufficientemente determinate le condizioni economiche e inammissibili/tardive alcune eccezioni. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno denunciato, in sintesi: violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1832 c.c. quanto al primo addebito; violazione delle norme su capitalizzazione e pari periodicità; omessa pronuncia e vizi motivazionali su commissione di massimo scoperto e usura; violazione delle norme su tassi e indeterminatezza del tasso debitore; erronea declaratoria di inammissibilità della questione sulla polizza vita; erronea declaratoria di inammissibilità della doglianza sulla fideiussione per indeterminatezza; mancato rilievo della qualità di consumatore e dell'estinzione della garanzia ex art. 1956 c.c.; infine, erroneità della declaratoria di tardività della nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. per violazione antitrust.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente ad alcuni profili e lo ha respinto/inammissibilizzato per gli altri. In particolare: ha ritenuto fondato il primo motivo solo nella parte in cui la Corte di appello aveva applicato in modo errato l'art. 1832 c.c., perché l'approvazione tacita dell'estratto conto preclude la contestazione della realtà contabile delle annotazioni ma non quella relativa alla validità del titolo giuridico dell'addebito; ha dichiarato inammissibili le censure che si limitavano a dedurre vizi motivazionali in presenza di doppia conforme o che non colpivano specificamente la ratio decidendi; ha ritenuto infondato il motivo sulla capitalizzazione degli interessi, affermando che la reciprocità non viene meno per la diversa misura dei tassi attivi e passivi; ha respinto le doglianze su commissione di massimo scoperto, tasso debitore e polizza vita; ha ritenuto inammissibile, per difetto di specificità, la censura sulla qualità di consumatore e non esaminabile la questione dell'art. 1956 c.c. per novità; ha invece accolto l'ultimo motivo perché la Corte territoriale aveva erroneamente trattato come eccezione tardiva di decadenza ex art. 1957 c.c. una doglianza che, invece, riguardava la nullità della clausola di deroga, nullità rilevabile d'ufficio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 1832 c.c.
primo comma; secondo comma
L'approvazione tacita dell'estratto conto preclude la contestazione delle singole annotazioni nella loro realtà contabile, ma non impedisce di contestare la validità o l'efficacia del rapporto giuridico da cui deriva l'addebito o l'accredito.
art. 112 c.p.c.
La censura di ultrapetizione/non corrispondenza tra chiesto e pronunciato non era fondata quando la questione riguardava una decadenza rilevabile d'ufficio; invece era errata la qualificazione della doglianza sulla clausola di deroga come eccezione tardiva quando si trattava di nullità rilevabile d'ufficio.
art. 2697 c.c.
Le doglianze sull'onere della prova non erano ammissibili quando si risolvevano in contestazioni generiche della valutazione probatoria o quando mancava la specifica allegazione dei fatti decisivi.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Consente di dedurre la nullità della sentenza per violazione di norme processuali, ma la censura è scrutinata nei limiti della specificità e della pertinenza rispetto alla ratio decidendi.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame riguarda fatti storici precisi e non argomentazioni difensive; inoltre, in presenza di doppia conforme, la censura è preclusa se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
In caso di doppia conforme, è precluso il ricorso per omesso esame di fatti decisivi salvo specifico onere di indicazione delle diverse ragioni di fatto delle decisioni di merito.
art. 1283 c.c.
La capitalizzazione periodica degli interessi può essere legittima se ricorrono i presupposti di legge, tra cui la reciprocità, che non viene meno per la diversità della misura dei tassi attivi e passivi.
art. 1175 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla correttezza nei rapporti bancari, ma le doglianze sono state ritenute infondate o inammissibili nei punti scrutinati.
art. 1375 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla buona fede nell'esecuzione del contratto, ma senza esito favorevole nel caso concreto.
art. 120 t.u.b.
Invocato in relazione alla capitalizzazione e alle condizioni del rapporto bancario; la Corte ha escluso l'illegittimità della capitalizzazione nel caso di specie.
art. 25 d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342
Il requisito di reciprocità per la capitalizzazione periodica non è escluso dalla diversa entità dei tassi attivi e passivi.
art. 117, quarto comma, t.u.b.
Rilevante per la determinazione delle condizioni economiche e la commissione di massimo scoperto; la Corte ha ritenuto le clausole sufficientemente determinate.
L. 7 marzo 1996, n. 108
Richiamata in tema di usura; la censura è stata respinta perché mancava una puntuale allegazione dei fatti costitutivi della dedotta usura.
art. 644 c.p.
Richiamato quale norma penale di riferimento della disciplina antiusura; il motivo è stato respinto per difetto di specificità della deduzione.
art. 117, terzo comma, t.u.b.
Invocato per la dedotta indeterminatezza del tasso debitore; la Corte ha ritenuto che il contratto indicasse le condizioni economiche applicate.
art. 117, sesto comma, t.u.b.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla forma e determinazione delle condizioni economiche del conto corrente.
art. 1284, terzo comma, c.c.
Richiamato dai ricorrenti per la disciplina dei tassi; il motivo è stato ritenuto infondato/inammissibile perché il contratto specificava i tassi applicati.
art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c.
La modifica della domanda o delle eccezioni in tale fase non può tradursi nella proposizione di domande ulteriori o aggiuntive, ma solo nella sostituzione/modifica delle domande originarie.
art. 345 c.p.c.
In appello non sono ammissibili nuove eccezioni o nuove questioni non devolute; tuttavia la nullità del contratto resta rilevabile d'ufficio se gli elementi di fatto sono già in atti.
art. 342 c.p.c.
L'appello deve aggredire specificamente la ratio decidendi della sentenza di primo grado; la mancata critica specifica comporta inammissibilità del motivo.
art. 1956 c.c.
La questione non poteva essere esaminata in cassazione perché non risultava trattata in appello e non era dimostrata la sua tempestiva deduzione nel merito.
art. 1957 c.c.
La censura riguardava la nullità della clausola di deroga a tale disciplina; trattandosi di nullità contrattuale, essa era rilevabile d'ufficio e non poteva essere trattata come eccezione tardiva di decadenza.
art. 644 cod. pen.
Richiamato in relazione al tema dell'usura bancaria.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma sul rito camerale in cassazione, richiamata nella parte introduttiva dell'ordinanza.
Massime di principio
- Nel rapporto di conto corrente, l'approvazione tacita dell'estratto conto rende incontestabili le risultanze contabili, ma non impedisce di contestare la validità del titolo giuridico che giustifica l'addebito o l'accredito.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo è ammissibile solo se riguarda un preciso fatto storico e non mere argomentazioni difensive; inoltre, in presenza di doppia conforme, il ricorrente deve specificare le diverse rationes di fatto delle due decisioni di merito.
- La capitalizzazione periodica degli interessi può ritenersi legittima quando ricorrono i presupposti normativi, incluso il requisito di reciprocità, il quale non viene meno per la mera diversità quantitativa dei tassi attivi e passivi pattuiti.
- La doglianza sull'usura o sulla nullità di clausole bancarie deve essere specifica e deve indicare i fatti costitutivi posti a fondamento dell'eccezione; una critica generica alla valutazione del giudice di merito è inammissibile.
- La nullità di una clausola contrattuale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, ma solo se i relativi presupposti di fatto risultano già acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni processuali.
- Nel giudizio di appello, il motivo deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se non lo fa, l'inammissibilità può essere dichiarata correttamente.
- La modifica della domanda ammessa con la memoria ex art. 183 c.p.c. non può introdurre domande ulteriori o aggiuntive, ma solo sostituire o modificare quelle originarie in rapporto di alternatività.
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