Cassazione Civile, Ordinanza n. 08908/2025 del 04/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il rimborso dell'IRPEF trattenuta sugli importi percepiti a titolo di pensione complementare INPS per gli anni 2016-2019. Il contribuente, qualificandosi come "vecchio iscritto" a un "vecchio fondo" di previdenza complementare, sosteneva che dovesse applicarsi il regime fiscale più favorevole previsto dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 252 del 2005, anziché la tassazione ordinaria applicata dall'Amministrazione. Il primo giudice aveva accolto la domanda anche richiamando un giudicato esterno favorevole formatosi su annualità precedenti. La CTR, in appello, ha invece ritenuto non vincolante quel giudicato e ha escluso l'applicabilità del regime invocato. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. e 49 D.Lgs. n. 546 del 1992 per la mancata considerazione del giudicato esterno; 2) nullità della sentenza d'appello per motivazione mancante, contraddittoria o incomprensibile sul punto del giudicato; 3) violazione degli artt. 11, comma 6, e 23 D.Lgs. n. 252 del 2005, assumendo che il regime agevolato dovesse applicarsi alle prestazioni erogate dopo il 2007.
La decisione
La Corte rigetta integralmente il ricorso. Esclude, anzitutto, che la sentenza della CTR sia nulla per motivazione apparente: la decisione d'appello ha infatti espresso una ragione, sia pure sintetica, per negare l'efficacia vincolante del giudicato esterno e per affermare l'autonomia dei distinti periodi d'imposta. Inoltre, la Corte conferma che il giudicato esterno non impedisce al giudice di compiere una propria autonoma interpretazione delle norme giuridiche, non essendo previsto nello ordinamento processuale italiano un principio di stare decisis. Quanto al merito fiscale, la Corte ritiene corretta la conclusione della CTR: per i c.d. "vecchi iscritti" a "vecchi fondi" previdenziali, compresa la gestione speciale INPS soppressa, i montanti maturati fino al 31 dicembre 2006 restano soggetti al regime tributario previgente e non al nuovo regime agevolato introdotto dall'art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 252 del 2005, in vigore dal 1° gennaio 2007. Le spese di legittimità vengono compensate e viene dato atto del presupposto per il doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Censura per violazione di legge proposta nei primi e nel terzo motivo di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Censura per nullità della sentenza dedotta con il secondo motivo.
art. 2909 c.c.
Richiamato per sostenere l'efficacia del giudicato esterno tra le parti.
art. 324 c.p.c.
Richiamato per affermare il passaggio in giudicato e la stabilità della decisione precedente.
art. 49 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Invocato in relazione al giudicato nel processo tributario.
art. 36, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria.
art. 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente a sostegno del vizio di motivazione della CTR.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato per denunciare il difetto di motivazione della sentenza d'appello.
art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 252 del 2005
Ritenuto inapplicabile ai "vecchi iscritti" a "vecchi fondi" per prestazioni riferite a montanti maturati prima del 31 dicembre 2006.
art. 23 del D.Lgs. n. 252 del 2005
Norma transitoria interpretata nel senso che, per i soggetti interessati, si applica il regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 ai montanti maturati entro tale data.
art. 64 della legge n. 144 del 1999
Richiamato per evidenziare la soppressione, dal 1 ottobre 1999, dei fondi integrativi presso enti del parastato, inclusa la gestione speciale INPS.
art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Il giudicato esterno non preclude al giudice successivamente adito un'autonoma interpretazione delle norme giuridiche, poiché nell'ordinamento processuale civile non opera un principio generale di stare decisis.
- La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando manchi del tutto o sia talmente contraddittoria o incomprensibile da non consentire di individuare la ratio decidendi; non basta una motivazione sintetica se il ragionamento decisorio è comunque intellegibile.
- In materia di previdenza complementare, per i "vecchi iscritti" a "vecchi fondi" i montanti maturati entro il 31 dicembre 2006 restano assoggettati al regime tributario previgente, con conseguente inapplicabilità del regime agevolato introdotto dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 252 del 2005.
- Ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria sulla previdenza complementare, la qualificazione del rapporto come riferibile a un fondo soppresso e a un iscritto ante 29 aprile 1993 è decisiva per individuare la legge fiscale applicabile ai montanti delle prestazioni.
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