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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08910/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento fondata su una cartella di pagamento emessa in relazione a otto avvisi di accertamento e atti di contestazione per gli anni d’imposta 2005-2008, relativi all’attività di commercio ambulante itinerante di dolciumi e schede telefoniche prepagate. Il contribuente deduceva di non aver ricevuto validamente la cartella. Secondo l’agente della riscossione, la cartella era stata notificata il 20/07/2011 con procedura per irreperibilità relativa ex art. 140 c.p.c., mediante deposito in casa comunale e spedizione della raccomandata informativa. La CTR aveva ritenuto invece che, in base alle circostanze del caso e alla pregressa conoscenza di contestazioni fiscali da parte del contribuente, si fosse in presenza di una situazione assimilabile all’irreperibilità assoluta, con conseguente sufficienza della sola documentazione della spedizione della raccomandata e validità della notifica. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: (1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 140 c.p.c., della L. n. 890/1982, art. 8, e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che si trattava di irreperibilità relativa e che era necessaria la prova dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, non essendo sufficiente la sola prova della spedizione; (2) nullità della sentenza per difetto di motivazione, per contraddittorietà tra l’affermazione della necessità dell’avviso di ricevimento e la successiva valorizzazione della conoscenza pregressa di altre contestazioni fiscali, irrilevante rispetto alla notifica della cartella impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per tardività, ma ha rigettato il ricorso del contribuente. Ha riconosciuto che la CTR aveva errato nel qualificare il caso come irreperibilità assoluta, ma ha ritenuto corretta nel dispositivo la conclusione sulla validità della notifica della cartella, correggendo la motivazione ex art. 384, ultimo comma, c.p.c. Secondo la Corte, la cartella era stata notificata il 20/07/2011 quando la disciplina allora vigente consentiva, nei casi di irreperibilità relativa, la notifica mediante affissione dell’avviso di deposito nell’albo comunale, senza necessità della effettiva ricezione della raccomandata informativa. Poiché alla data della successiva declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina la cartella era già stata notificata e il termine di impugnazione era già spirato, l’atto era divenuto definitivo e non poteva essere travolto dall’effetto retroattivo della pronuncia costituzionale. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore della sola Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    Per la notificazione nei casi di irreperibilità relativa, il perfezionamento richiede gli adempimenti previsti dalla norma; la Corte ne richiama il contenuto alla luce della disciplina applicabile ratione temporis e della successiva evoluzione giurisprudenziale e costituzionale.

  • art. 143 c.p.c.

    È richiamato come regime diverso, applicabile quando il destinatario sia irreperibile assoluto, non già relativamene irreperibile.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    Disciplina la notifica della cartella di pagamento; per le notifiche antecedenti alla sentenza costituzionale n. 258/2012, nei casi di irreperibilità relativa, la Corte ritiene valida la notifica secondo il regime allora vigente, con affissione dell’avviso di deposito nell’albo comunale.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    È la disciplina richiamata per le notifiche degli atti tributari; la Corte distingue tra l’ipotesi di irreperibilità assoluta e quella di irreperibilità relativa, sottolineando la portata dell’alinea e della lett. e).

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come regola sull’onere della prova in relazione alla validità della notifica e alla dimostrazione della raccomandata informativa.

  • art. 8 L. n. 890/1982

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della necessità di una prova completa del procedimento notificatorio.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato quale parametro della dedotta nullità per motivazione apparente o contraddittoria.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Base del motivo per violazione/falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Base del motivo per nullità della sentenza per vizi motivazionali/procedurali.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    Consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo è comunque corretto in diritto.

  • art. 370 c.p.c.

    Usato per dichiarare tardivo e quindi inammissibile il controricorso dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel ragionamento sulla incostituzionalità del diverso regime notificatorio introdotto per la cartella rispetto agli atti di accertamento.

Massime di principio

  • In tema di notificazione della cartella di pagamento effettuata in epoca anteriore alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della disciplina speciale, la validità va valutata secondo la normativa vigente al momento della notifica; se la cartella è già stata notificata e il termine di impugnazione è decorso, la successiva pronuncia della Corte costituzionale non travolge un atto ormai definitivo.
  • Nei casi di irreperibilità relativa del destinatario, la notificazione della cartella di pagamento eseguita secondo il regime allora previsto dalla legge può ritenersi valida sulla base dell’affissione dell’avviso di deposito nell’albo del Comune, senza che sia necessaria, per gli atti anteriori alla pronuncia costituzionale, la prova della ricezione della raccomandata informativa.
  • Quando il dispositivo della sentenza di merito è corretto in diritto, la Corte di cassazione può rigettare il ricorso correggendo la motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., anche se la ricostruzione giuridica del giudice di merito sia errata.
  • La qualificazione della fattispecie notificatoria come irreperibilità assoluta o relativa deve fondarsi sulle condizioni oggettive della notificazione previste dalla disciplina applicabile, non sulla sola conoscenza del contribuente di precedenti contestazioni fiscali.
  • Nel processo tributario, la tardiva proposizione del controricorso determina la sua inammissibilità, con conseguente irrilevanza ai fini delle spese nei confronti del controricorrente tardivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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