Cassazione Civile, Ordinanza n. 08909/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia trae origine da una sentenza di primo grado che aveva dichiarato il ricorrente proprietario, per intervenuta usucapione, di un complesso di immobili situati in Ozzano dell'Emilia e Monterenzio. Avverso quella decisione era stata proposta opposizione di terzo da parte di una banca cooperativa, opposizione che il Tribunale aveva accolto; la Corte d'appello di Bologna aveva poi confermato tale esito con sentenza n. 748/2024. Il soccombente in appello ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi contro la sentenza di secondo grado. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, entrambe le parti costituite hanno depositato istanza congiunta di cessazione della materia del contendere, riferendo di avere definito la lite mediante accordo transattivo. La Corte ha quindi esaminato la sopravvenuta definizione della controversia e le relative conseguenze processuali.
La decisione
La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta transazione tra le parti. Ha precisato che, in tale situazione, viene meno l'efficacia della sentenza impugnata e non ricorrono i presupposti per qualificare il caso come inammissibilità sopravvenuta del ricorso o come una delle decisioni tipizzate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio, conformemente alla richiesta concorde delle parti, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, poiché la pronuncia non rientra tra rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 404 c.p.c.
richiamato come base processuale dell'opposizione di terzo proposta contro la sentenza dichiarativa di usucapione
art. 382, comma 3, c.p.c.
richiamato per escludere che la vicenda potesse essere ricondotta alle decisioni tipizzate previste dalla norma
art. 383 c.p.c.
richiamato per escludere l'applicabilità delle tipologie decisorie ivi previste
art. 384 c.p.c.
richiamato per escludere l'applicabilità delle tipologie decisorie ivi previste
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
esclusa l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo perché la decisione non è un rigetto, un'inammissibilità o un'improcedibilità dell'impugnazione
Cass. Sez. U., sent. n. 8980 del 11/04/2018
richiamata a sostegno del principio secondo cui la cessazione della materia del contendere non si traduce in inammissibilità sopravvenuta del ricorso e non comporta il raddoppio del contributo unificato
Cass. Sez. 2, sent. n. 20594 del 24/07/2024
richiamata in tema di esclusione del meccanismo sanzionatorio del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Quando le parti dichiarano di avere definito la controversia con accordo transattivo nel corso del giudizio di cassazione, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere comporta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata e non integra, di regola, una inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, le spese di lite possono essere integralmente compensate se vi è concorde richiesta delle parti.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando la decisione non è riconducibile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- La sopravvenuta definizione transattiva della lite impedisce di ricondurre il caso alle decisioni tipiche previste dagli artt. 382, 383 e 384 c.p.c.
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