Cassazione Civile, Ordinanza n. 08906/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato in cassazione la decisione della CTR del Molise che, in una controversia su intimazione di pagamento relativa a cartelle per IRPEF 1993-1995, contributo per il Servizio sanitario nazionale e sanzioni, aveva confermato la prescrizione quinquennale per il contributo SSN e per le sanzioni, e la prescrizione decennale per i crediti erariali. La ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 2946 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato il termine quinquennale al credito per contributi SSN, che invece sarebbe soggetto a prescrizione decennale. Dal testo emerge anche che, prima del giudizio, era stato notificato un atto interruttivo della prescrizione (preavviso di fermo amministrativo del 7.11.2009).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha chiarito che, in linea generale, i tributi sono soggetti alla prescrizione decennale, salvo diversa previsione di legge; per il contributo SSN opera la disciplina speciale dell'art. 3, comma 9, lett. b), L. n. 335/1995, che prevede la prescrizione quinquennale per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, ma il comma 10 fa salva la permanenza del termine decennale per i periodi anteriori al 1° gennaio 1996, ove siano stati compiuti atti interruttivi o iniziate procedure di recupero nel vigore della disciplina precedente. Poiché le annualità contestate erano 1993, 1994, 1995 e 2002, la Corte ha ritenuto che la CTR dovesse accertare, per gli anni precedenti al 1996, l'eventuale notificazione di atti interruttivi o l'avvio di procedure di recupero. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per denunciare la violazione di legge.
art. 2946 c.c.
violazione dell’art. 2946 cod. civ.
Richiamato dalla ricorrente come norma sulla prescrizione ordinaria decennale, ritenuta applicabile al credito per contributi SSN salvo deroga normativa.
art. 3, comma 9, lett. b), L. 8 agosto 1995, n. 335
ha previsto la prescrizione quinquennale per “tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”
È la disposizione speciale che ha ridotto a cinque anni la prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, tra cui la Corte ricomprende il contributo SSN.
art. 3, comma 10, L. 8 agosto 1995, n. 335
ha fatto salva la permanenza del termine decennale per le contribuzioni relative agli anni precedenti, nel caso di atti interruttivi già compiuti e/o di procedure di recupero iniziate dall’Istituto previdenziale nel rispetto della normativa preesistente
Per le annualità anteriori al 1° gennaio 1996 conserva il termine decennale se risultano atti interruttivi o procedure di recupero già avviate secondo la disciplina previgente.
Massime di principio
- In materia di crediti contributivi e, più in generale, tributari, il termine ordinario di prescrizione è decennale, salvo una specifica previsione normativa che stabilisca un termine più breve.
- Il contributo per il Servizio sanitario nazionale rientra tra le contribuzioni soggette alla prescrizione quinquennale introdotta dall'art. 3, comma 9, lett. b), L. n. 335/1995.
- Per le annualità anteriori al 1° gennaio 1996, la riduzione del termine prescrizionale non opera automaticamente: il giudice deve verificare se prima di tale data siano stati compiuti atti interruttivi o siano iniziate procedure di recupero idonee a salvare il termine decennale previgente.
- Quando la controversia riguarda una pretesa iscritta a ruolo con più annualità, la valutazione della prescrizione va svolta separatamente per ciascuna annualità, in relazione alla disciplina temporalmente applicabile e agli eventuali atti interruttivi.
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