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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08907/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato al contribuente due avvisi di presa in carico relativi a maggiori importi Irpef per gli anni 2011 e 2012. Il contribuente li aveva impugnati dinanzi al giudice tributario deducendo, tra l'altro, la mancata notificazione di atti presupposti; i giudici di merito avevano accolto il ricorso e annullato gli atti. In cassazione l'Agenzia delle Entrate ha censurato la decisione della CTR ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., lamentando nullità della sentenza per violazione dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992: secondo l'Ufficio, per l'anno 2011 l'atto prodromico non era l'intimazione di pagamento, ma l'avviso di accertamento, regolarmente notificato in mani proprie al contribuente; inoltre non sarebbe ammissibile impugnare un atto facoltativo per far valere la nullità di un precedente atto facoltativo. La Corte ha però ricostruito la sequenza: l'avviso di accertamento era stato notificato, il contribuente aveva ottenuto la rateazione, ma la perdita del beneficio per ritardato pagamento di una rata aveva determinato l'emissione di una successiva intimazione di pagamento con nuova e diversa quantificazione del debito, non regolarmente notificata, cui seguivano gli avvisi di presa in carico inviati a indirizzo errato. Il punto decisivo del ricorso verteva quindi sull'individuazione dell'atto prodromico rilevante e sulla natura impugnatoria/facoltativa degli atti successivi.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che l'Amministrazione non aveva contestato le ulteriori statuizioni della CTR, in particolare l'erroneo indirizzamento delle notifiche e la mancata prova della ricezione degli avvisi di presa in carico. Quanto all'anno 2011, ha condiviso la valutazione della CTR secondo cui l'atto prodromico effettivamente rilevante era l'intimazione di pagamento, poiché solo con essa l'Ufficio aveva per la prima volta definito in via definitiva la pretesa tributaria, tenendo conto dei versamenti già eseguiti a seguito della rateazione; tale atto non risultava regolarmente notificato. Ne è conseguito il rigetto del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, con condanna al pagamento delle spese di legittimità in favore del controricorrente. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Viene richiamato come vizio denunciato in cassazione per nullità della sentenza impugnata per violazione di norme processuali.

  • art. 21 D.Lgs. n. 546 del 1992

    È evocato dall'Agenzia come norma violata; la Corte, però, reputa corretto l'esame della CTR sulla base dell'effettivo atto prodromico e della mancata regolare notificazione dell'intimazione di pagamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude la sua applicazione perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando un atto successivo rielabora o quantifica per la prima volta in via definitiva la pretesa tributaria, esso può assumere natura di atto prodromico rilevante rispetto agli atti consequenziali, anche se esiste un precedente avviso di accertamento regolarmente notificato.
  • Non è decisivo qualificare un atto come formalmente facoltativo se, in concreto, esso costituisce il primo provvedimento con cui la pretesa viene definitivamente rideterminata e serve da base agli atti successivi impugnati.
  • La censura relativa alla mancata notificazione di atti presupposti va valutata in concreto, ricostruendo la sequenza procedimentale e l'effettiva funzione degli atti che si sono succeduti.
  • La mancata contestazione specifica di alcuni accertamenti di fatto del giudice di merito, come l'erroneo indirizzo delle notifiche o l'assenza di prova della ricezione, consolida la base fattuale della decisione e può rendere infondato il ricorso in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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