Cassazione Penale, Sentenza n. 29721/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la dichiarazione di non doversi procedere emessa dal Tribunale di Larino limitatamente al capo B (falso nelle certificazioni per il rilascio del certificato di agibilità), sostenendo che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria non estingue il reato di falso (artt. 481 e 483 c.p. e art. 76, comma 1, d.P.R. 445/2000) e che l'art. 45, comma 3, d.P.R. 380/2001 produce effetto estintivo solo sui reati contravvenzionali urbanistici in cui sia prevista la sanatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al capo B (falso), ritenendo erronea la declaratoria di improcedibilità rispetto a quel reato. Ha spiegato che l'art. 45, comma 3, d.P.R. 380/2001 estingue i reati contravvenzionali urbanistici suscettibili di sanatoria ma non può estinguere i reati di falso; ha inoltre rilevato che la sentenza di merito non ha adeguatamente motivato l'incidenza della determinazione amministrativa prodotta dalla difesa sul reato di falso. Ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Campobasso ai sensi dell'art. 569, quarto comma, c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 45, comma 3
Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti
La Cassazione interpreta questa norma nel senso che l'effetto estintivo riguarda soltanto i reati contravvenzionali urbanistici per i quali la normativa prevede la possibilità di sanatoria (es. interventi eseguiti in assenza o in difformità di permesso di costruire) e non può estendersi, in mancanza di espresso dettato normativo, ad altri reati come quello di falso.
Codice penale, artt. 481 e 483
Gli articoli disciplinano il reato di false attestazioni e certificazioni; secondo la Corte, tali reati non sono estinti dal rilascio del permesso in sanatoria e richiedono valutazione autonoma rispetto alle questioni urbanistiche.
d.P.R. 445/2000, art. 76, comma 1
Prevede la responsabilità per le false dichiarazioni rese in documenti amministrativi; la Corte ritiene che l'eventuale sanatoria non incida sulla configurabilità del reato previsto da questa disposizione.
Codice di procedura penale, art. 569, comma 4
Norma procedurale che consente alla Corte di Cassazione, dopo l'annullamento, di rinviare la causa per un nuovo esame al giudice di merito competente; applicata per disporre il rinvio alla Corte d'appello di Campobasso.
Massime di principio
- Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria estingue solo i reati contravvenzionali urbanistici espressamente ricomprese nelle ipotesi di sanatoria; non estingue reati diversi (es. falsità nelle certificazioni).
- Quando sono contestati più reati di natura diversa (urbanistica vs. falsità), il giudice deve valutare separatamente gli effetti di eventuali provvedimenti amministrativi (sanatoria, parere di compatibilità) su ciascun reato e motivare specificamente la loro incidenza.
- La semplice produzione di atti amministrativi (es. determinazione di ritiro o revoca) non è di per sé sufficiente a motivare l'improcedibilità di reati come la falsità: il giudice deve spiegare concretamente il nesso e l'effetto estintivo previsto dalla legge.
- Se il giudice di merito fonda una decisione di estinzione o improcedibilità su norme che non si applicano al reato contestato, la parte pubblica può ricorrere in cassazione e ottenere l'annullamento limitato al capo interessato con rinvio per nuovo giudizio.
- In casi simili è opportuno verificare con attenzione la tipologia normativa dell'illecito (contravvenzione urbanistica vs. reato amministrativo o penale autonomo) prima di ritenere estintiva una sanatoria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29715/2024 del 22/07/2024
- Sentenza penale · 22 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29716/2024 del 22/07/2024
- Sentenza penale · 22 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29717/2024 del 22/07/2024
- Sentenza penale · 22 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29718/2024 del 22/07/2024
- Sentenza penale · 22 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29720/2024 del 22/07/2024
- Sentenza penale · 22 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29725/2024 del 22/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →