Cassazione Penale, Sentenza n. 29716/2024 del 22/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino denunciando: 1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (artt. 521 e 522 c.p.p.), sostenendo che l'accusa originaria — emissione di fatture per operazioni inesistenti nei confronti della Solver Enterprise S.r.l. — sarebbe stata 'mutata' in una diversa ricostruzione (la MMFR e la Emporio Rottami come schermo per fornitori occulti), con pregiudizio del diritto di difesa; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 8 d.lgs. n. 74/2000, per non aver adeguatamente considerato l'effettività delle forniture e l'operatività aziendale della MMFR (magazzini, mezzi, dipendenti, prezzi di mercato); 3) carenza dell'elemento soggettivo del reato, poiché la consapevolezza della falsità delle fatture sarebbe desunta impropriamente dal mero ruolo gestionale; 4) apparente illogicità e insufficienza della motivazione, per omissione o sottovalutazione di elementi indiziari favorevoli (consegne reali, pagamenti, struttura aziendale). Fabio Scotti ha dedotto analoghe censure rispetto al capo a lui contestato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha respinto la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore di Fabio Scotti per intempestività e carenza dei requisiti. La Corte ha ritenuto legittima la valutazione dei giudici di merito che avevano qualificato MMFR ed Emporio Rottami come soggetti interposti/schermo, sulla base di elementi quali assenza/ smarrimento della contabilità, inadeguatezza strutturale dei locali, prelevamenti immediati dai conti dopo i bonifici ricevuti, mancanza di beni strumentali, gestione di fatto da persone inesperte. Di conseguenza la ricostruzione del dolo e della fittizietà soggettiva delle fatture è stata considerata non manifestamente illogica e pertanto non sindacabile in sede di legittimità. Restano ferme le statuizioni dei giudici di merito (la Corte d'appello aveva ridotto la pena di Cristina De Riso a un anno e un mese e confermato il resto della sentenza di primo grado). Per i ricorrenti è stata dichiarata la condanna al pagamento delle spese e a una somma ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La sopravvenuta prescrizione non è stata esaminata in ragione dell'inammissibilità originaria dei ricorsi.
Norme richiamate
Norma che punisce l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: la Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto sussistente il reato anche quando le fatture formali si riferivano a forniture apparentemente "reali", purché ricorressero elementi obiettivi e indiziari che ne dimostravano la fittizietà soggettiva e la finalità di agevolare l'evasione di terzi.
Citato in relazione a contestazioni collegate all'illecito tributario (uso di documentazione). La Corte ha considerato gli addebiti collegati e la compatibilità delle valutazioni di merito.
Norma sulla utilizzazione di fatture false da parte del beneficiario; qui rilevante per la distinzione tra utilizzatore (Solver) e emittori considerati schermo: l'assoluzione del rappresentante della Solver non ha modificato la ricostruzione della finalità evasiva degli emittenti.
artt. 521 e 522 cod. proc. pen.
Principio di correlazione tra accusa e sentenza: la Corte rileva che non vi è stato mutamento radicale del fatto contestato e che gli imputati hanno avuto concreta possibilità di difendersi rispetto all'oggetto della decisione, pertanto non sussiste violazione.
Disposizione richiamata nel rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento: il difensore non ha dimostrato tempestività e i requisiti richiesti per far valere l'impedimento.
Riferimento alla possibilità di sostituzione del difensore; la Corte ha rammentato l'onere di provare l'impossibilità di avvalersi di sostituti.
Norma che prevede l'onere delle spese processuali e il versamento di una somma a carico del ricorrente in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso: la Corte ha disposto l'applicazione di tale onere.
Massime di principio
- La trasformazione della ricostruzione fattuale nei gradi successivi non integra automaticamente violazione del principio di correlazione se gli imputati hanno potuto difendersi concretamente sull'oggetto ritenuto in sentenza; per parlare di "mutamento" occorre una trasformazione radicale degli elementi essenziali della fattispecie.
- La Cassazione non riesamina libremente le valutazioni di fatto e di prova dei giudici di merito: sindaca solo se la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o basata su travisamento probatorio; contestazioni che chiedono una diversa lettura delle stesse prove sono inammissibili se la motivazione di merito è coerente.
- L'esistenza formale di fatture e la presenza di consegne o pagamenti non escludono automaticamente la fittizietà dell'operazione: possono essere decisivi elementi indiziari (mancanza di contabilità, assenza di beni strumentali, prelevamenti immediati dai conti dopo bonifici, struttura inadeguata, gestione di fatto da soggetti inesperti) per qualificare l'emissione come strumentale all'evasione di terzi.
- Per accertare il dolo nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti è legittimo per i giudici di merito inferire la consapevolezza dagli atti di gestione attiva e dal ruolo concreto svolto dagli imputati nell'impresa (rapporti commerciali, emissione fatture, prelievi, rapporti con utilizzatori).
- Le eccezioni procedurali tardive o generiche (es. istanza di rinvio per concomitanza di udienze) sono facilmente respinte se il difensore non prova tempestività e i requisiti richiesti dalla legge.
- Se un ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il giudice di legittimità non può esaminare questioni sopravvenute (es. prescrizione intervenuta dopo la sentenza di merito), perché non si costituisce un valido rapporto di impugnazione.
- Quando si propongono censure che impongono una riconsiderazione integrale delle prove per ottenere una lettura alternativa dei fatti, la via corretta è il grado di merito (o motivi di riesame specifici), non la cassazione con argomentazioni generiche di vizio di legge.
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