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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29715/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino (23/12/2022) che aveva parzialmente riformato la pronuncia di primo grado: da un lato aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di omessa dichiarazione (art.5 d.lgs.74/2000) per alcuni addebiti e rideterminato le pene per l'art.11 d.lgs.74/2000 (sottrazione fraudolenta), dall'altro aveva confermato condanne e misure (compresa confisca per equivalente). In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto, tra l'altro, vizi di motivazione nella qualificazione della fattispecie (contestando l'attribuzione di ruoli di amministratori di fatto e la valutazione di simulazione/fraudolenza delle cessioni), errori nel computo della prescrizione (sospensioni e rinvii) e l'illegittimità del mantenimento della confisca per equivalente con riguardo a norme processuali di più recente entrata in vigore (art.578-bis c.p.p.).

La decisione

La Cassazione ha ritenuto alcuni motivi parzialmente fondati e altri infondati. Ha condiviso che la Corte d'appello aveva correttamente valutato il ruolo di fatto degli imputati in relazione agli elementi probatori, ma ha censurato l'insufficiente motivazione circa l'effettiva idoneità degli atti a sottrarre il patrimonio al Fisco e la qualificazione puntuale della simulazione/fraudolenza; su questo profilo i ricorsi sono stati in parte accolti. Soprattutto, la Corte ha accolto i motivi aggiunti sulla prescrizione relativamente al reato di sottrazione fraudolenta (art.11 d.lgs.74/2000) commesso nell'esercizio del 2015, ritenendo che il termine prescrizionale fosse ormai decorso: perciò ha annullato senza rinvio la condanna per tale reato, revocato la confisca per equivalente relativa a quel reato e rimesso al giudice civile (in grado d'appello, per valore) le statuizioni civili residue. Per il resto i ricorsi sono stati rigettati e le statuizioni penali e civili relative agli altri reati (in particolare l'omessa dichiarazione ex art.5, nei limiti già valutati) sono state confermate.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 11

    Reato di sottrazione fraudolenta alle imposte: è reato di pericolo; per la consumazione è sufficiente l'idoneità della condotta a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione (apprezzata ex ante). La Corte ha però rilevato che la motivazione non ha adeguatamente spiegato come, nel caso concreto, i singoli atti fossero idonei a ledere l'azione erariale.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5

    Omessa presentazione della dichiarazione: può configurarsi anche a carico di amministranti di fatto; la Corte ha ritenuto provata la responsabilità degli imputati in relazione all'art.5 nei limiti illustrati.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis

    Confisca per equivalente del profitto del reato prevista in ambito tributario: la Corte territoriale aveva disposto la confisca richiamando l'art.11 come fattispecie astratta legittimante; la Cassazione ha revocato la confisca connessa al reato estinto per prescrizione.

  • codice penale, artt. 81 e 110

    Concorso di persone nel reato e cumulazione delle concause: richiamati per la imputazione dei ricorrenti quali autori in concorso.

  • codice penale, artt. 157 e 161

    Norme sui termini di prescrizione e loro determinazione: applicati per calcolare il termine di 7 anni e 6 mesi e le sospensioni; la Corte ha ritenuto decorso il termine per il reato contestato del 2015.

  • codice di procedura penale, art. 578-bis

    Norma introdotta nel 2018 che riguarda efficacia temporale della confisca per equivalente: le Sezioni Unite hanno chiarito che la norma ha natura anche sostanziale e quindi è inapplicabile a fatti anteriori alla sua entrata in vigore; la Cassazione ha seguito tale orientamento per escludere l'applicazione retroattiva.

  • codice di procedura penale, art. 17

    Istanze di riunione di processi e conseguente rinvio: la giurisprudenza maggioritaria e la Corte hanno ritenuto che il rinvio disposto per riunione su istanza della difesa sospende il corso della prescrizione per tutta la durata del differimento.

  • legge fallimentare, art. 182-bis

    Accordo di ristrutturazione del debito: l'accordo richiamato nel processo (dichiarazioni di titolarità delle società) è stato valorizzato dai giudici come elemento probatorio indicativo della disponibilità di fatto delle compagini societarie da parte degli imputati.

Massime di principio

  • Per il reato di sottrazione fraudolenta (art.11 d.lgs.74/2000) non è necessario che l'Erario abbia già avviato la riscossione: è sufficiente che l'atto sia ex ante idoneo a rendere inefficace la procedura coattiva.
  • La distinzione tra alienazione simulata e atti dispositivi fraudolenti: la simulazione richiede che la volontà contrattuale non corrisponda al contenuto apparente; gli atti fraudolenti, pur trasferendo il bene, presentano artifici o menzogne che creano una rappresentazione patrimoniale diminuita rispetto al vero.
  • La prova dell'idoneità dell'operazione a pregiudicare la riscossione richiede una motivazione analitica: non basta l'indicazione di elementi indiziari generici; il giudice deve spiegare come i singoli atti abbiano concretamente inciso sulla capacità di soddisfare il credito erariale.
  • Il ruolo di amministratore di fatto può ascrivere la responsabilità per reati tributari (anche per omissioni di dichiarazione) se emerge che il soggetto esercitava effettive funzioni gestorie e disponeva degli atti utili all'obbligazione tributaria.
  • La prescrizione va calcolata con attenzione alle sospensioni: richieste difensive di rinvio/riunione possono sospendere il decorso della prescrizione quando il rinvio venga disposto; viceversa, le sospensioni spettano solo ai procedimenti che effettivamente riguardano il reato per cui si calcola la prescrizione.
  • La confisca per equivalente può essere revocata se la fattispecie penale su cui si fonda viene estinta per prescrizione; inoltre, norme processuali introdotte dopo i fatti (con efficacia sostanziale) non possono operare retroattivamente per peggiorare la posizione dell'imputato.
  • In Cassazione il sindacato è limitato agli errori di diritto e alle carenze di motivazione: non è consentito un rinnovato apprezzamento del merito probatorio, salvo che la motivazione di merito risulti manifesta o specificamente viziata.
  • Se in ipotesi simili si ritiene di agire con trasferimenti societari o patrimoniali, l'Amministrazione finanziaria dovrà dimostrare non solo l'anomalia dell'operazione ma anche la sua idoneità concreta a svuotare le garanzie recuperatorie; i difensori dovranno contestare punto per punto la ricostruzione causale e temporalità degli atti.

Testo integrale

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