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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29717/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Fermo per omissione della confisca obbligatoria, ai sensi dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 74/2000 (richiamo all'art. 1, c. 143, della legge 244/2007 e alla previgente fattispecie dell'art. 322-ter c.p.), rispetto ai reati tributari accertati per gli anni d'imposta 2012 e 2013. Il vizio denunciato è la mancata applicazione della misura ablativa diretta o per equivalente sui beni che costituiscono il profitto o il prezzo dei delitti accertati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha qualificato il ricorso come ricorso diretto ai sensi dell'art. 608 c.p.p. (poiché la sentenza era una decisione con pena legale e, quindi, non appellabile dal pubblico ministero), ha dichiarato manifesta l'incompletezza della sentenza per non aver disposto la confisca obbligatoria e ha annullato la sentenza limitatamente alla parte relativa alla mancata confisca. La Corte ha disposto il rinvio degli atti al Tribunale di Fermo per nuovo giudizio in ordine alla confisca, precisando che la Corte di Cassazione non può adottare direttamente la misura ablatoria quando sono necessari accertamenti preliminari per stabilire se procedere alla confisca diretta o alla confisca per equivalente.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 5

    Norma che punisce l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi al fine di evadere le imposte; nella sentenza di merito è stata applicata per la condanna del resistente.

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 8

    Norma che punisce l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; nella sentenza di merito è stata applicata per la condanna del resistente.

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 12-bis

    Disposizione interpretata come norma obbligatoria di confisca (anche per equivalente) applicabile ai reati tributari consumati dopo il 10/1/2008; la Corte ha ritenuto che la sua omessa applicazione renda la sentenza incompleta.

  • L. 24/12/2007, n. 244, art. 1, comma 143

    Richiamo normativo operante in precedenza che rinviava all'art. 322-ter c.p.; la Corte rileva la continuità normativa fra tale richiamo e l'attuale art. 12-bis del d.lgs. 74/2000.

  • codice penale, art. 322-ter

    Precedente disciplina sulla confisca per i reati tributari; abrogata ma richiamata nella ricostruzione della continuità normativa rispetto all'art. 12-bis.

  • d.lgs. n. 158/2015, art. 14

    Ha abrogato la precedente disposizione (art. 322-ter c.p.) e introdotto l'attuale art. 12-bis del d.lgs. 74/2000; la Corte ne richiama l'effetto nel quadro della continuità normativa.

  • codice di procedura penale, art. 608

    Norma che disciplina il ricorso per cassazione; la Corte ha qualificato l'impugnazione del Procuratore generale come ricorso diretto ex art. 608, poiché l'appello del pubblico ministero era oggettivamente escluso.

  • codice di procedura penale, art. 623, comma 1, lett. d)

    Norma richiamata per il rinvio degli atti al Tribunale dopo l'annullamento della Cassazione; la Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Fermo ai sensi di tale disposizione.

  • codice di procedura penale, art. 569, comma 4

    Richiamata per spiegare l'inapplicabilità della pronuncia di cui all'art. 569, comma 4 (che concerne la competenza in caso di annullamento), in quanto l'appello del pubblico ministero era escluso nella vicenda.

  • codice di procedura penale, art. 593-bis

    Norma relativa all'acquiescenza del Procuratore della Repubblica in ordine all'appello; la Corte osserva che la menzione dell'acquiescenza nell'atto di impugnazione è irrilevante nel caso in cui l'appello del PM sia oggettivamente escluso.

Massime di principio

  • Per reati tributari consumati dopo il 10/1/2008 il giudice deve applicare obbligatoriamente la confisca prevista dall'art. 12-bis d.lgs. 74/2000; la mancata applicazione costituisce vizio che può determinare l'annullamento della sentenza.
  • Quando la confisca è obbligatoria, il giudice deve preliminarmente accertare se procedere alla confisca diretta sui beni profitto/ prezzo o alla confisca per equivalente; tali accertamenti impediscono alla Cassazione di sostituirsi al giudice di merito e impongono il rinvio per nuovo giudizio se mancano in sentenza.
  • Se la sentenza di merito instaura una pena legale che esclude l'appello del pubblico ministero, il Procuratore generale può proporre ricorso per cassazione qualificato come ricorso diretto ai sensi dell'art. 608 c.p.p.; in caso di accoglimento, il giudice del rinvio sarà il Tribunale.
  • L'omissione di misure ablative obbligatorie rende la sentenza incompleta e impugnabile in Cassazione anche se la condanna è stata pronunciata e resa irrevocabile in altri capi; la Corte verificherà la normativa applicabile nel tempo (continuità/abrogazione) per stabilire obbligatorietà della confisca.
  • La Corte di Cassazione non può disporre direttamente la confisca quando sono necessari accertamenti di fatto (per esempio per stabilire l'ammontare del profitto o l'esistenza di beni da confiscare per equivalente): in tali casi va disposto il rinvio al giudice di merito.

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