Cassazione Penale, Sentenza n. 29725/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa disapplicazione della recidiva facoltativa e per eccessivo aumento della pena per la continuazione. L'imputato deduceva che la Corte di appello non aveva adeguatamente motivato la qualificazione della recidiva e l'incremento per continuazione
La decisione
Il ricorso è stato parzialmente accolto limitatamente alla recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale insufficiente e in parte tautologica (richiamo generico alla 'incapacità di autocontrollo' e richiamo alla motivazione di primo grado senza adeguata valutazione). Per tali ragioni la sentenza impugnata è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e la causa è rimessa alla Corte di appello di Bari per nuovo esame sul profilo sanzionatorio. Il motivo relativo alla continuazione è stato assorbito dall'accoglimento relativo alla recidiva. La condanna sostanziale rimane impregiudicata salvo diversa riesaminazione della Corte d'appello sul trattamento della pena
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
presente nel capo d'imputazione insieme all'art. 513-bis
Indicata come norma richiamata nel capo di imputazione; non oggetto di specifica interpretazione nella motivazione della cassazione, che si concentra sugli aspetti relativi alla recidiva e al trattamento sanzionatorio
art. 513-bis cod. pen.
presente nel capo d'imputazione
Norma che definisce il reato per cui l'imputato è stato condannato; la pronuncia di cassazione non ha riformato la valutazione sulla responsabilità materiale, ma ha censurato la motivazione circa l'applicazione della recidiva
art. 99 cod. pen.
richiamato espressamente nel ragionamento sulla recidiva facoltativa
La Corte ricorda che, in tema di recidiva facoltativa, il giudice deve motivare specificamente sia quando afferma sia quando esclude la recidiva, verificando concretamente la relazione qualificata tra i precedenti e il nuovo illecito (natura, distanza temporale, omogeneità, occasionalità, rilevanza ai fini della maggiore colpevolezza e pericolosità)
art. 133 cod. pen.
citato come parametro valutativo per la misura della pena
Richiamato quale parametro da tener presente nella valutazione della maggiore colpevolezza e pericolosità del reo in relazione alla recidiva; la Corte osserva che la motivazione deve emergere nel complesso argomentativo in riferimento a tali parametri
decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione
citato in relazione alla forma semplificata della motivazione
La motivazione della sentenza di cassazione è stata redatta in forma semplificata ai sensi del decreto richiamato
Massime di principio
- In caso di recidiva facoltativa il giudice è tenuto a fornire una motivazione specifica e non meramente tautologica, sia quando la afferma sia quando la esclude
- La valutazione della recidiva deve accertare concretamente la relazione qualificata tra i precedenti e il reato nuovo (natura dei reati, omogeneità, distanza temporale, gravità e eventuale occasionalità)
- Non è sufficiente un richiamo generico alla sentenza di primo grado: la Corte d'appello deve integrare e spiegare i motivi che giustificano l'applicazione della recidiva
- Formulazioni apodittiche come 'incapacità di autocontrollo' sono inadeguate e possono determinare l'annullamento parziale della sentenza sul profilo sanzionatorio
- Se la recidiva viene censurata, il vizio riguarda il trattamento sanzionatorio e può comportare l'annullamento e il rinvio per nuovo esame, mentre questioni collegate (es. continuazione) possono risultare assorbite
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29715/2024 del 22/07/2024
- Sentenza penale · 22 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29716/2024 del 22/07/2024
- Sentenza penale · 22 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29717/2024 del 22/07/2024
- Sentenza penale · 22 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29718/2024 del 22/07/2024
- Sentenza penale · 22 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29720/2024 del 22/07/2024
- Sentenza penale · 22 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29721/2024 del 22/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →