Cassazione Penale, Sentenza n. 29720/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro (artt. 29, 18, 37, 43, 45 D.Lgs. n. 81/2008). Ha impugnato la sentenza per carenza di motivazione: (1) il Tribunale ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. limitandosi a richiamare la "pluralità delle violazioni" senza effettuare la valutazione complessiva richiesta dalla giurisprudenza di legittimità; (2) ha negato le attenuanti generiche con motivazione sommaria, pur essendo emerso che la ricorrente aveva ottemperato tempestivamente alle prescrizioni imposte dall'organo di vigilanza e aveva solo omesso il pagamento della sanzione amministrativa per difficoltà economiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto insufficiente la motivazione del Tribunale sia in ordine all'esclusione dell'art. 131-bis (perché la mera pluralità di reati non è di per sé ostativa e mancava la valutazione complessiva prevista dalle Sezioni Unite) sia in ordine al diniego delle attenuanti generiche (il comportamento di adempimento alle prescrizioni doveva essere valutato dal giudice di merito). Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'art. 131-bis e delle attenuanti generiche e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Napoli Nord in diversa composizione affinché riesamini quegli aspetti.
Norme richiamate
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Norme sulla salute e sicurezza sul lavoro), artt. 29, 18, 37, 43, 45
Gli articoli sono le norme contestate alla ricorrente come fattispecie di reato in materia di sicurezza sul lavoro; la decisione di merito riguardava la responsabilità penale per le violazioni di tali disposizioni.
Art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto)
La Corte ricorda che la pluralità di reati unificati dalla continuazione non esclude automaticamente l'applicabilità dell'art. 131-bis: il giudice di merito deve fare una valutazione complessiva degli indicatori previsti dalla giurisprudenza (natura e gravità degli illeciti, beni giuridici tutelati, modalità esecutive, motivazioni, conseguenze, periodo temporale, intensità del dolo, comportamenti successivi).
Art. 62, n. 6 e art. 62-bis cod. pen. (circostanze e attenuanti)
La Corte distingue tra il ravvedimento attivo (art. 62, n. 6), che richiede spontaneità e non può essere riconosciuto per l'adempimento a prescrizioni imposte dall'organo di vigilanza, e le attenuanti generiche (art. 62-bis o attenuanti in generale), le quali possono essere valutate dal giudice anche tenendo conto dell'adempimento delle prescrizioni come elemento positivo della condotta successiva.
D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 20
Richiamato nella giurisprudenza richiamata: le prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza in materia di sicurezza possono non valere per il ravvedimento attivo ma il loro adempimento può essere considerato ai fini delle attenuanti generiche.
Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022 (Ubaldi)
Giurisprudenza di legittimità che ha stabilito che la pluralità di reati in continuazione non è di per sé ostativa al riconoscimento della particolare tenuità; impone una valutazione complessiva degli indicatori elencati dalla Corte.
Sez. 7, Ord. n. 10083 del 25/11/2016 (Ruggiero)
Precedente che afferma che l'adempimento alle prescrizioni dell'organo di vigilanza non costituisce ravvedimento attivo per difetto di spontaneità, ma può rilevare come elemento suscettibile di valorizzazione ai fini delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- La mera esistenza di più violazioni riunite dal vincolo della continuazione non esclude automaticamente l'applicabilità dell'art. 131-bis: il giudice deve svolgere una valutazione complessiva e motivata dei molteplici indicatori (natura e gravità delle condotte, beni tutelati, modalità esecutive, motivazioni, conseguenze, arco temporale, intensità del dolo, comportamenti successivi).
- L'adempimento alle prescrizioni dell'organo di vigilanza, pur non comportando di per sé il riconoscimento del "ravvedimento attivo", costituisce elemento valutabile ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche e deve essere esplicitamente considerato nella motivazione del giudice di merito.
- La difficoltà economica a pagare una sanzione amministrativa non esclude che il comportamento di ottemperanza alle prescrizioni possa essere apprezzato come elemento mitigante; il giudice deve motivare se e come tali circostanze influenzino la concessione delle attenuanti.
- In caso di motivazione sommaria o rituale (es. richiamo generico alla pluralità di violazioni), la decisione è esposta a censura in Cassazione e può essere annullata con rinvio per nuovo esame degli elementi non adeguatamente valutati.
- Quando si decide sull'applicazione di cause di esclusione della punibilità o attenuanti di natura valutativa, è necessario indicare esplicitamente i criteri e gli elementi oggettivi e soggettivi considerati per evitare vizi di motivazione.
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