Cassazione Penale, Sentenza n. 29718/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la determinazione del valore della quota utilizzata per calcolare la sanzione pecuniaria dell'ente: la Corte d'Appello, pur avendo riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 12, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 231/2001, aveva mantenuto l'importo della singola quota in Euro 300 (anziché applicare il valore fisso di Euro 103 previsto dall'art. 11, comma 3, per i casi di cui all'art. 12, comma 1). Si deduceva quindi violazione e falsa applicazione della disciplina del d.lgs. n. 231/2001 riguardo alla quantificazione della sanzione pecuniaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il motivo relativo al valore della quota, ritenendo applicabile l'art. 11, comma 3, secondo cui "nei casi previsti dall'art. 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di Euro 103". Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e ha rinviato ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto, precisando che il giudice di rinvio dovrà rispettare sia l'obbligo di fissare l'importo unitario della quota a Euro 103, sia il limite minimo complessivo previsto dall'ultimo comma dell'art. 12 (minimo di Euro 10.330). La responsabilità dell'ente non è stata nuovamente rimessa in discussione dalla Cassazione (precedente annullamento aveva già chiarito i limiti).
Norme richiamate
art. 590 cod. pen.
Norma penale relativa alle lesioni personali oggetto dell'illecito presupposto; utilizzata per individuare il fatto-reato da cui deriva la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001
d.lgs. n. 231/2001, art. 11, comma 3
"nei casi previsti dall'art. 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di Euro 103"
La Corte ha interpretato la norma in senso vincolante: quando è applicabile l'attenuante di cui all'art. 12, comma 1, il valore unitario della quota sanzionatoria deve essere fissato a Euro 103 e non può essere sostituito con importi diversi determinati dal giudice
d.lgs. n. 231/2001, art. 12, comma 1, lett. a)
Prevede un'attenuante nella determinazione della sanzione pecuniaria (circostanza che impone l'applicazione del valore fisso della quota previsto dall'art. 11, comma 3); la Corte d'Appello aveva riconosciuto tale attenuante ma non aveva adeguato il valore della quota
d.lgs. n. 231/2001, art. 12, comma 2, lett. a)
Menziomento della precedente decisione che aveva riconosciuto solo questa attenuante; distingue i diversi effetti attenuanti previsti dal decreto e il diverso trattamento sanzionatorio connesso
d.lgs. n. 231/2001, art. 12 (ultimo comma)
Stabilisce un limite minimo complessivo della sanzione pecuniaria (citato nella sentenza come minimo di Euro 10.330) che il giudice deve rispettare anche quando applica la riduzione prevista dall'art. 12
Massime di principio
- Quando il giudice riconosce l'attenuante prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. 231/2001, deve applicare il valore unitario della quota pari a Euro 103 ai sensi dell'art. 11, comma 3; non è discrezionale aumentare tale importo.
- La quantificazione della sanzione pecuniaria si compone di due elementi distinti ma entrambi vincolanti: il numero delle quote e l'importo unitario della quota; in presenza di una norma che fissa l'importo unitario, il giudice non può sostituirlo con una valutazione diversa.
- Anche applicando attenuanti che riducono la sanzione, il giudice deve rispettare il limite minimo complessivo previsto dall'ultimo comma dell'art. 12 (nel caso concreto Euro 10.330); il calcolo deve quindi contemperare riduzione percentuale e soglia minima.
- Se la questione di diritto (es. valore della quota) è chiara e applicabile al caso concreto, la Cassazione può annullare la decisione di merito limitatamente al punto relativo al trattamento sanzionatorio e ordinare il nuovo giudizio sul solo punto di quantificazione.
- In ricorsi contro la quantificazione della sanzione è efficace e rilevante eccepire la violazione specifica di norme che stabiliscono parametri fissi (come art. 11, comma 3), poiché la Corte di Cassazione tende a intervenire quando il diritto positivo impone un obbligo di statuizione preciso.
- La definizione della responsabilità dell'ente e la determinazione della sanzione possono essere conosciute separatamente: se la responsabilità è stata già valutata e non riformata, la controversia successiva può limitarsi solo alla quantificazione della sanzione.
- Quando il Procuratore Generale condivide le censure difensive (come qui), la Suprema Corte può seguire la linea richiesta dal pubblico ministero, ma resta possibile il rinvio al giudice di merito per il nuovo calcolo concreto nel rispetto dei parametri di legge.
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