Cassazione Civile, Ordinanza n. 32163/2023 del 20/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di somme dovute, secondo il creditore, per l'alloggio e il mantenimento di un cavallo, per una quota associativa annuale e per ulteriori spese veterinarie e di mascalcia. L'ingiunto ha proposto opposizione eccependo, tra l'altro, l'incompetenza territoriale del tribunale adito, sostenendo di essere consumatore residente altrove e che dovesse operare il foro del consumatore; ha inoltre contestato l'esistenza del rapporto associativo e del credito, chiedendo anche la compensazione con somme versate per una compravendita di cavallo mai perfezionata e il risarcimento dei danni per l'uso non autorizzato di un cavallo. La Corte d'appello ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale estendendola all'intera controversia, ha fissato la riassunzione davanti al Tribunale di Roma quale foro speciale del consumatore, ma ha confermato la condanna al pagamento della quota associativa relativa a un periodo determinato, ritenendola radicata nella competenza del Tribunale di Perugia. In cassazione il ricorrente ha denunciato: 1) violazione delle norme sul foro del consumatore e della disciplina sulla competenza, sostenendo che anche la domanda relativa alle quote associative dovesse essere attratta dal foro del consumatore; 2) in subordine, violazione delle regole sull'onere della prova, sulla valutazione della prova e omesso esame di un fatto decisivo, insistendo sul fatto di non aver mai assunto la qualità di socio del centro ippico, sulla produzione in fotocopia del contratto associativo e sull'assenza di prova delle quote pretese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse deciso esclusivamente una questione di competenza e che, pertanto, il mezzo corretto fosse il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., non il ricorso ordinario per cassazione. Ha inoltre osservato che non risultava provata l'assenza di comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza, presupposto necessario per la conversione dell'atto in regolamento di competenza o per ritenere osservato un diverso termine d'impugnazione. Non ha liquidato le spese, non essendovi difese svolte dagli intimati, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
1° comma, n. 2 e n. 3; 1° comma, n. 3; 1° comma, n. 5
Le censure proposte erano formulate come violazioni di legge e omesso esame di fatto decisivo, ma non erano il mezzo corretto contro una decisione resa esclusivamente sulla competenza.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la propria qualità di consumatore e l'applicazione del foro del consumatore.
Richiamato dal ricorrente in tema di foro del consumatore e clausole vessatorie/deroghe alla competenza.
art. 25 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno della violazione del giudice naturale precostituito per legge.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente nel quadro delle doglianze sulla competenza e sul giusto processo.
Richiamati dal ricorrente con riferimento alla disciplina della competenza territoriale.
Richiamato dal ricorrente sulla questione della competenza territoriale.
Richiamato dal ricorrente sulla questione della competenza territoriale, come indicato nel testo.
Richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova sull'esistenza del rapporto associativo e del credito.
Richiamato per censurare la valutazione delle risultanze istruttorie da parte dei giudici di merito.
Richiamato per censurare la valutazione delle prove e dedurre illogicità della decisione.
Richiamato per contestare l'efficacia probatoria di copie fotostatiche di documenti.
La Corte afferma che, quando la sentenza decide soltanto sulla competenza, l'impugnazione deve essere proposta con regolamento necessario di competenza, che è il mezzo tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza.
La Corte richiama il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza per proporre regolamento di competenza o per la conversione dell'atto.
La comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza da parte della cancelleria è il dies a quo rilevante ai fini del termine per impugnare con regolamento di competenza.
In mancanza di comunicazione valida, opera il termine lungo previsto dalla norma; l'assenza di comunicazione deve essere provata dalla parte che la deduce.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17 l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Le sentenze che decidono esclusivamente sulla competenza si impugnano con regolamento necessario di competenza, anche se emesse in grado di appello e anche quando gli ulteriori capi della pronuncia siano conseguenziali alla statuizione sulla competenza.
- Il ricorso ordinario per cassazione è inammissibile quando il mezzo corretto è il regolamento di competenza; la conversione dell'atto è possibile solo se sussistono i requisiti di forma e sostanza e se il termine perentorio decorre validamente dalla comunicazione della sentenza.
- La parte che intenda invocare la mancanza di comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza, per evitare l'applicazione del termine breve o per ottenere la conversione dell'impugnazione, deve provarla.
- Quando una decisione è resa sulla sola questione di competenza, le statuizioni ulteriori su revoca del decreto, merito o spese che ne siano conseguenza non mutano la natura della pronuncia ai fini dell'impugnazione.
- rami
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