Cassazione Civile, Ordinanza n. 33656/2024 del 20/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di PVC della Guardia di Finanza, con cui l'Ufficio contestava alla società l'utilizzo di fatture emesse da un altro soggetto ritenuto coinvolto in un sistema di operazioni soggettivamente inesistenti, per un imponibile di euro 480.894,00 e IVA per euro 96.179,00. La contribuente impugnava l'atto deducendo difetto di motivazione, assenza di prova del suo coinvolgimento nella frode, regolarità della contabilità, tracciabilità dei pagamenti e reale operatività del fornitore. La CTP accoglieva il ricorso, ma la CTR riformava la decisione ritenendo invece provato, quantomeno in via indiziaria grave, il meccanismo fraudolento e l'inversione dell'onere probatorio operata dal primo giudice. In cassazione la società proponeva quattro motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per erronea indicazione della partecipazione delle parti e delle controdeduzioni, in violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992; 2) nullità della sentenza per mancanza della ratio decidendi e motivazione solo assertiva; 3) violazione delle norme sull'IVA e dell'onere della prova, nonché delle presunzioni semplici, per avere la CTR applicato erroneamente i criteri probatori e omesso di valutare la documentazione prodotta; 4) omesso esame di fatti decisivi relativi all'effettività delle operazioni, alla buona fede e alla diligenza della contribuente. La Corte ha ritenuto i primi due motivi infondati, il terzo in parte inammissibile e comunque infondato, il quarto inammissibile e infondato, osservando che la CTR aveva effettivamente esaminato il compendio probatorio e che l'Ufficio aveva assolto al proprio onere di provare indizi gravi della soggettiva inesistenza delle operazioni, mentre la contribuente non aveva fornito prova contraria adeguata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha ritenuto che la sentenza della CTR non fosse nulla per asserita partecipazione inesistente all'udienza, poiché la formula usata era generica e priva di concreto pregiudizio difensivo; ha escluso la mancanza di motivazione, perché la CTR aveva indicato la ratio decidendi nel rilievo di un grave compendio indiziario a sostegno della frode e nell'errore della CTP che aveva ribaltato l'onere della prova; ha dichiarato il terzo motivo inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, oltre che infondato, poiché la CTR aveva correttamente ricostruito il riparto probatorio nelle operazioni soggettivamente inesistenti; ha infine ritenuto il quarto motivo inammissibile e comunque infondato, perché non era stato dimostrato un fatto decisivo non esaminato e la CTR aveva valutato i documenti e le risultanze istruttorie. La ricorrente è stata condannata anche alle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
La motivazione della sentenza tributaria deve consentire di individuare la ratio decidendi; nella specie la formula usata dalla CTR è stata ritenuta sufficiente e non apparente.
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare gli elementi indiziari della frode, mentre spetta al contribuente dimostrare l'effettività dell'operazione o la propria non consapevolezza del meccanismo fraudolento.
Richiamato dalla ricorrente come norma violata in tema di accertamento IVA, ma la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile e infondato perché non era stata fornita una critica specifica e autosufficiente alla valutazione della CTR.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla detrazione IVA; la Corte ha osservato che la CTR aveva valutato gli elementi probatori senza invertire il riparto dell'onere della prova.
Richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse correttamente valorizzato un compendio indiziario grave e concordante.
Richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte ha ritenuto che gli indizi relativi a movimentazioni bancarie e intercettazioni potessero sorreggere la ricostruzione della soggettiva inesistenza delle operazioni.
Le censure sono state esaminate secondo i parametri dei vizi processuali, di violazione di legge e di omesso esame di fatto decisivo; nella specie la Corte ha escluso che ricorressero i relativi presupposti.
Richiamato per il possibile rilievo penale della vicenda, ma senza che ciò assumesse decisivo valore nel giudizio di legittimità, anche per la mancata localizzazione e produzione della decisione penale invocata.
La Corte ha ritenuto il richiamo alla sentenza assolutoria del Tribunale di Brescia non valutabile ai fini di tale norma, perché generico, non localizzato e privo di indicazioni sufficienti.
Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014
Richiamata per il principio secondo cui il vizio di motivazione è configurabile solo quando sia superata la soglia del "minimo costituzionale".
Massime di principio
- Nelle controversie relative a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio mediante un compendio di indizi gravi, precisi e concordanti, anche fondato su movimentazioni bancarie e intercettazioni, senza dover provare in via diretta ogni singola frode.
- Una volta fornita dall'Ufficio la prova indiziaria della partecipazione al meccanismo fraudolento, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni oppure la propria estraneità e la mancanza di consapevolezza dell'illecito.
- La sentenza tributaria è nulla per difetto di motivazione solo quando la motivazione sia meramente apparente o manchi del tutto; è invece sufficiente una motivazione sintetica che consenta di individuare le ragioni della decisione e il percorso logico seguito.
- In cassazione non è ammissibile chiedere una nuova rivalutazione del merito, né contestare in modo generico la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; occorre indicare specificamente il fatto decisivo, il suo luogo processuale e la sua decisività.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede che il fatto storico sia effettivamente discusso tra le parti, non sia stato esaminato dal giudice e sia dotato di decisività in senso idoneo a mutare l'esito della controversia.
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