Cassazione Penale, Sentenza n. 29217/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Palermo aveva condannato i due imputati per abbandono incontrollato di rifiuti nell'ambito di un'attività di ortofrutta, ritenendo integrata la fattispecie di cui agli artt. 110 c.p. e 256, comma 2, d.lgs. 152/2006, con pena di ammenda. Uno degli imputati, ritenuto titolare dell'attività, deduceva in cassazione: 1) abolitio criminis o comunque illegittima applicazione della norma penale, sostenendo che le modifiche normative intervenute avessero trasformato la condotta in illecito amministrativo; 2) vizio di legge e motivazione, contestando l'individuazione dell'autore materiale dell'abbandono sulla base dei filmati e delle dichiarazioni della polizia municipale; 3) errori nel trattamento sanzionatorio e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 4) omessa pronuncia sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. L'altro imputato deduceva: 1) errata applicazione degli artt. 255 e 256 d.lgs. 152/2006 e dell'art. 2 c.p., sostenendo di agire come semplice persona fisica e non come imprenditore, sicché all'epoca dei fatti la condotta sarebbe stata solo amministrativa; 2) vizio sulla pena, lamentando contraddizione tra riconoscimento delle attenuanti generiche e mancata effettiva riduzione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha escluso l'abolitio criminis, affermando la continuità normativa tra l'art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006 e l'attuale art. 255, comma 1.1, e precisando che la condotta contestata, riguardando rifiuti speciali e svolgendosi in un contesto imprenditoriale, restava penalmente rilevante. Ha ritenuto inammissibili le censure sulla ricostruzione del fatto perché dirette a una rivalutazione del merito e perché la motivazione del giudice di merito era congrua. Ha ritenuto inammissibili anche i motivi sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche per difetto di specifica richiesta in conclusioni e per mancanza di interesse, essendo la pena stata comunque determinata sotto il minimo edittale. Infine, ha rigettato la doglianza sulla particolare tenuità del fatto, osservando che la motivazione della sentenza di merito la escludeva implicitamente valorizzando pluralità, reiterazione e contesto imprenditoriale delle condotte. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come titolo di concorso di persone nella contestazione originaria
norma sul divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, richiamata dalla fattispecie penale e amministrativa
comma 1; comma 1.1; comma 1.2
la Corte distingue le ipotesi di abbandono di rifiuti e afferma la continuità normativa tra il previgente art. 256, comma 2, e l'attuale comma 1.1; il comma 1.2 riguarda invece l'illecito amministrativo limitato ai rifiuti urbani e alla violazione delle disposizioni locali sul conferimento
previgente fattispecie penale applicabile ai titolari di impresa e ai responsabili di enti per l'abbandono incontrollato di rifiuti; la Corte ne afferma l'abrogazione ma non l'abolitio criminis, per continuità con l'attuale art. 255, comma 1.1
richiamato dalla difesa per invocare la disciplina più favorevole e l'abolitio criminis; la Corte lo ritiene non decisivo perché la continuità normativa esclude l'effetto abrogativo favorevole
richiamato nel motivo di ricorso per contestare la valutazione della prova; la Corte ribadisce che la doglianza sollecitava una rivalutazione del merito non consentita in cassazione
la Corte afferma che la particolare tenuità del fatto può essere esclusa anche implicitamente dalla motivazione complessiva del giudice di merito, quando questa valorizzi pluralità e reiterazione delle condotte e la loro offensività
richiamato come criterio per valutare gravità del fatto e grado di colpevolezza ai fini della congruità della pena e della compatibilità con l'art. 131-bis c.p.
applicato per porre a carico dei ricorrenti le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità
novella che ha modificato la disciplina dell'abbandono di rifiuti, abrogando l'art. 256, comma 2, e introducendo il nuovo art. 255, comma 1.1, senza interrompere la continuità normativa
legge di conversione del d.l. n. 116/2025
ha trasformato in contravvenzione la precedente violazione amministrativa di cui all'art. 255, comma 1, d.lgs. 152/2006
Testo unico ambientale richiamato per la disciplina dell'abbandono e deposito di rifiuti e per la distinzione tra illecito amministrativo e penale
richiamato per delimitare l'ambito dell'illecito amministrativo del comma 1.2, collegato ai regolamenti comunali sul conferimento dei rifiuti urbani
Massime di principio
- In tema di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, la successione normativa tra il previgente art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006 e l'attuale art. 255, comma 1.1, non comporta abolizione del reato quando la nuova disposizione riproduce sostanzialmente la stessa condotta, incidendo soltanto sul trattamento sanzionatorio.
- La distinzione tra illecito penale e illecito amministrativo in materia di rifiuti va risolta in base alla struttura delle fattispecie e alla qualifica soggettiva dell'autore: l'illecito amministrativo del comma 1.2 riguarda il conferimento dei rifiuti urbani secondo le disposizioni locali, mentre l'illecito penale del comma 1.1 colpisce l'abbandono incontrollato compiuto da titolari di imprese o responsabili di enti, a prescindere dalla provenienza dei rifiuti.
- Nel concorso apparente tra le disposizioni sul conferimento dei rifiuti urbani e quelle sull'abbandono incontrollato, la clausola di riserva 'salvo che il fatto costituisca reato' impone di applicare la fattispecie penale ogni volta che la condotta presenti elementi di rilevanza penale o sia posta in essere da soggetti qualificati.
- La qualifica di imprenditore o responsabile di ente può risultare anche in fatto, sulla base dell'effettivo esercizio dell'attività, senza che sia necessaria una formale investitura.
- In cassazione non sono ammissibili censure che mirino a una nuova valutazione del compendio probatorio, specie quando la sentenza di merito offra una motivazione non manifestamente illogica e supportata da plurimi elementi fattuali.
- Le attenuanti generiche non devono essere esaminate o motivate nel diniego quando non siano state oggetto di specifica richiesta in sede di conclusioni; una generica istanza di assoluzione o di pena minima non equivale a domanda di riconoscimento delle attenuanti.
- La doglianza sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è infondata quando la motivazione di merito, pur implicita, valorizzi pluralità, reiterazione, qualità dei rifiuti e contesto dell'azione in modo incompatibile con l'art. 131-bis c.p.
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